Le misure ambientali nella “legge europea bis”

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La Commissione politiche europee della Camera ha approvato il 26 marzo 2014 il disegno di legge europea 2013 bis: fra le disposizioni ambientali spiccano le ennesime riforme in materia di VIA e danno ambientale, la delega per la riforma delle norme sull’inquinamento acustico.

Partecipazione del pubblico

La prima modifica riguarda il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, al fine di:
a)      prevedere l’obbligo, per le autorità competenti (AC) all’elaborazione, all’approvazione, alla modifica e al riesame dei piani o dei programmi in materia ambientale, di assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi;
b)      definire le modalità di detta partecipazione del pubblico.

La valutazione d’impatto ambientale

 Appena riformata dal “decreto emissioni industriali”, la disciplina della VIA è oggetto di un’ulteriore modifica, su aspetti diversi, sintetizzata in tabella.

Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale
Non esistono più le definizioni di progetto preliminare e definitivo, ma soltanto quella di progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo
Oggetto della disciplina: vengono eliminati i criteri riguardanti le aree protette: tali modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del MATTM con il quale saranno adottate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge europea bis, le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per specifiche tipologie di progetto per l’assoggettamento alla procedura di cui screening,

A far data da questa stessa data, è esclusa l’applicazione delle soglie di cui all’allegato IV
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà pubblicato integralmente nel sito web dell’AC
Informazioni sulla decisione: la decisione finale sarà pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Saranno inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:
a)      il parere motivato espresso dall’AC;
b)      una dichiarazione di sintesi in cui l’AC illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c)      le misure adottate in merito al monitoraggio
La nuova disciplina sulla verifica di assoggettabilità prevede che:
·         dell’avvenuta trasmissione del progetto preliminare da parte del proponente è dato sintetico avviso per mezzo della stampa e nel sito web dell’AC (tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
·         gli avvisi per mezzo della stampa sono eseguiti a cura e spese del proponente;
·         nell’avviso sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
·         la documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni nel cui territorio il progetto è localizzato (nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province autonome interessate)


La delega per la riforma delle norme sull’inquinamento acustico

Le legge europea bis prevede, inoltre, una delega relativa alla riforma della normativa sull’inquinamento acustico, che nel corso degli anni ha mostrato alcune criticità, relative:
1)      ai complessi ed onerosi gli oneri posti a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, soprattutto per le infrastrutture dei trasporti principali e per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti;
2)      ai contenziosi giudiziari insorti fra acquirenti e costruttori di abitazioni a causa delle complesse azioni autorizzative e di sorveglianza a carico delle amministrazioni comunali, delle difficoltà interpretative e attuative del decreto stesso e di palesi errori contenuti nel suo testo;
3)      alle carenze, ai dubbi interpretativi, alle difficoltà applicative della normativa nazionale di riferimento e, in alcuni casi, alle contraddizioni tra i differenti decreti attuativi;

La riforma si pone l’obiettivo di:
·         armonizzare la normativa nazionale di settore con quella europea, correggendone le incongruenze;
·         aggiornare le metodologie di misura e i criteri di progettazione degli interventi di risanamento acustico rispetto all’attuale tecnologia;
·         razionalizzare, semplificare e rendere attuabili le azioni delle amministrazioni territoriali;
·         regolamentare in maniera corretta le azioni necessarie ai fini delle autorizzazioni e dei pareri di merito, anche per favorire lo sviluppo economico.

Il nuovo danno ambientale

 Anche in relazione al danno ambientale la legge europea bis interviene a pochi mesi di distanza da un’altra riforma (legge europea 2013), con lo scopo di apportare le necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, con il duplice intento di:
·         armonizzare la normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione del danno ambientale (viene completato il quadro regolatorio interno della responsabilità oggettiva per il danno ambientale: si definisce meglio la posizione del danneggiante, con riguardo agli obblighi di riparazione);
·         rafforzare gli strumenti di tutela del bene costituito dall’ambiente in situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti dalla direttiva emanata dieci anni fa (le modifiche proposte consentono di chiarire che, anche al di fuori dei casi del danno ambientale “da direttiva”, l’autore della condotta dannosa, al ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, è tenuto a riparare il danno, che non ricadrà pertanto sulla collettività).

Le altre modifiche proposte in materia di danno ambientale
Le modifiche proposte attribuiscono al responsabile in via prioritaria e primaria il compito di riparare il danno effettuato mediante il ripristino dello status quo ante, con l’intento prioritario del recupero delle matrici ambientali incise dall’illecito compiuto
Viene esteso il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria al potere di ordinanza ministeriale, eliminando il termine di decadenza di due anni, che rendeva in concreto inattuabile la disposizione
Si propone di destinare le risorse recuperate mediante il risarcimento del danno ambientale all’attuazione in concreto di misure di prevenzione e riparazione da parte del MATTM