Lo schema di decreto della nuova efficienza energetica che verrà: aspettando Godot?

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Sul numero 6/2014 sta per essere pubblicato un articolo di commento al recente schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Di seguito si riportano alcuni stralci: per la lettura dell'articolo completo, e dei molti riferimenti ivi contenuti, si rimanda al sito dell'IPSOA.


Le dichiarazioni 

L’efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare le sfide che l’UE si trova a dover affrontare nel settore energetico, a causa soprattutto della crescente dipendenza dalle importazioni di energia, della scarsità di risorse energetiche, della necessità di porre un freno sia ai cambiamenti climatici in atto, sia alla crisi economica che ormai da anni attanaglia le economie occidentali. 
Di più: l’efficienza energetica rappresenta lo strumento strutturale dal quale partire per contribuire al raggiungimento di quelle molteplici sostenibilità che: 
  • caratterizzano il più indefinito concetto di sviluppo sostenibile, e 
  • dovrebbero costituire l’obiettivo di medio-lungo periodo delle politiche (non solo) energetiche del nostro legislatore, 
ma che, purtroppo, finora sono state soltanto nominate, o al più perseguit(at)e con strumenti decontestualizzanti, vuoti e/o di facciata, come il profluvio di incentivi alle rinnovabili, la SEN e le proposte per la green economy, per citare solo alcuni esempi in materia, stanno tristemente a dimostrare.
Strumento strutturale, si diceva, perché riduce il consumo di energia primaria, migliora la sicurezza di approvvigionamento, diminuisce le importazioni di combustibili e riduce le emissioni di gas serra: “un’economia più efficiente sotto il profilo energetico”, inoltre, si legge nella relazione illustrativa al recente schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, “consente di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e di migliorare la competitività dell’industria, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l’efficienza energetica”. 
Dopo l’inserimento al primo posto fra le priorità indicate nella SEN per il raggiungimento degli “obiettivi energetici”, infatti, il legislatore ha cominciato l’iter che dovrà portarlo a recepire la cit. direttiva, evidenziando, appunto, le virtù di tale strumento. 
Nel Consiglio dei ministri dello scorso 4 aprile è stato approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva sull’efficienza energetica (EED): il provvedimento dovrebbe introdurre nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020. 
Il decreto prevede due diverse tipologie di intervento per la promozione dell’efficienza energetica: 
  • la prima riguarda l’uso dell’energia, 
  • la seconda la sua fornitura 
e alcune disposizioni orizzontali, con l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico dichiarato di “riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale”.

L’efficienza nell’uso dell’energia (artt. 4-9) 
In relazione alla riqualificazione energetica degli immobili, il decreto prevede che l’ENEA, a partire dal PAEE 2014, formuli periodicamente una proposta di interventi di medio-lungo termine, da sottoporre all’approvazione del MiSE, che tenga conto:
  • del piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e 
  • del programma di riqualificazione energetica degli edifici della P.A. centrale. 
A tale, ultimo, proposito, lo schema di decreto stabilisce che, a partire dal 2014 e fino al 2020, [...] 

L’efficienza nella fornitura (artt. 10-11) 
In relazione all’efficienza nella fornitura di energia, invece, lo schema di decreto detta le discipline concernenti: 
  1. la promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (art. 10); 
  2. la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia (art. 11, v. tabella 2). 
*°* 

Per quanto concerne il primo punto, il legislatore delegato prevede, in estrema sintesi [...] 

Le “disposizioni orizzontali”
L’articolo 12 prevede che Accredia entro il 31 dicembre 2014, debba definire e sottoporre del MiSE e del MATTM schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCo, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia e diagnosi energetiche. 
Si prevede, inoltre, al fine di favorire la diffusione dell’utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, l’aggiornamento e la pubblicazione da parte di UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, di norme tecniche sull’esecuzione di diagnosi energetiche di qualità e per la certificazione volontaria degli auditor nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti entro 180 dall’entrata in vigore del decreto [...]

Aspettando Godot: verba volant, scripta etiam
Il decreto, che dovrà essere esaminato dalle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento e poi dalle Regioni in Conferenza unificata, ha subito suscitato prese di posizione di chi, nel mettere in risalto le (poche?) luci, evidenzia soprattutto le molte ombre. 
Il primo elemento critico tende ormai a perdere la sua valenza contenutistica per assumere quella più blanda della semplice presa d’atto dell’incapacità, del nostro legislatore, di avere una visione di prospettiva e di concepire una normativa adeguata: anche questo decreto prevede, per tradurre in fatti le belle parole “pronunciate per scritto”, molti rinvii a futuri decreti, programmazioni, proposte, come quasi sempre accade al profluvio di “normative anarchiche” che affollano la gazzetta ufficiale. 
Seguono critiche di dettaglio, che possono essere sintetizzate come segue: 
  1. mancano sia un riferimento al prolungamento delle detrazioni fiscali fino al 2020 sia un’indicazione di “soluzioni innovative di finanziamento con forte coinvolgimento di privati, come si sta sperimentando all’estero (Green Deal negli UK, Pace negli Usa, Posit’if in Francia, ecc.)” (In questi termini, G. Silvestrini, “Luci, ombre e proposte per l’attuazione della direttiva efficienza energetica”, sul sito www.qualenergia.it, 24 aprile 2014); 
  2. sono (volutamente?) confuse le competenze. Le Regioni vengono coinvolte in modo insufficiente ed inefficace al fine di promuovere la realizzazione di misure di incremento dell’efficienza energetica e di prevedere strumenti volti a favorirne la realizzazione; non viene definita una cabina di regia delle attività relative alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della PA centrale: le modalità per la predisposizione di un programma annuale di interventi sono definite dal MiSE (ruolo di impulso e coordinamento), nonostante sia individuata la gestione del programma da parte dei Provveditorati Regionali OO.PP.; la determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas vengono svolte dal MiSE e dal MATTM, per la redazione di linee guida che istituzionalmente dovrebbero essere redatte dall’AEEG; a quest’ultima viene chiesto di aggiornare le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti elettriche e del gas e di definire disposizioni per stabilire la priorità di dispacciamento all’energia prodotta dalle FER, dalla CAR, dalla generazione distribuita: “argomento che esula dalle disposizioni della direttiva e che meriterebbe una discussione sull’indirizzo politico e una analisi effettuata anche coinvolgendo gli operatori del settore”; 
  3. viene fatta una fuorviante associazione fra il processo di diagnosi energetica e la procedura di certificazione energetica, nonostante le due procedure abbiano obiettivi, condizione e competenze richieste molto differenti; 
  4. le modifiche al conto termico prospettate non terrebbero conto delle osservazioni emerse in seguito alla sua entrata in vigore. 
Ultima, ma sicuramente più importante, è la critica generale che coinvolge il modus (in)operandi del nostro legislatore: manca la volontà politica di definire obiettivi e strategie di medio-lungo periodo, tanto che il compito di elaborare una proposta viene totalmente demandato all’ENEA. 
Con questa considerazione si torna al punto di partenza: il nostro legislatore continua a rimandare (anche) la realizzazione di un sistema strutturato di efficienza energetica, per continuare a farlo, alla prima buona occasione, annunciando tuttavia una futura riforma che già oggi dovrebbe essere prassi. 
E così, sullo sfondo delle cangianti prospettive anticicliche che si possono immaginare dietro l’implementazione di un vero sistema strutturato di efficienza energetica, si chiude (per riaprirsi ciclicamente) il circolo vizioso delle promesse di semplificazione ed efficientamento normativo (prima ancora che energetico). 
Promesse che, sotto le mentite spoglie della forma scritta, sembrano soltanto per questo realizzabili, ma che all’atto pratico si mostrano per quello che sono: ovvero parole vuote, inutili, che nella migliore delle ipotesi porteranno a qualche risultato futuribile sporadico e destrutturalizzato, che in ogni caso arriverà tardi. 
Se, come e quando arriverà.