La Soprintendenza deve motivare il proprio diniego: se no è illegittimo

0 commenti

Urbanistica e paesaggio 

L’ampio margine di apprezzamento riconosciuto alle Amministrazioni di volta in volta preposte alla tutela dei valori ambientali, paesistici, storici e culturali non può mai tradursi nella violazione dei principî di legalità, uguaglianza e buon andamento per tutte le PP.AA. e di libertà individuale, che informa il nostro sistema costituzionale e che ha per corollario il principio di sussidiarietà, concetto che implica la necessità di contenere ogni intervento autoritativo assistito da diritti pubblici speciali al minimo necessario alla tutela dei diritti fondamentali ed agli interessi pubblici generali di riferimento. 
Quindi non può essere precluso il sindacato del GA nel caso in cui siano ravvisabili le sopraindicate violazioni.

Autorizzazione paesaggistica: il ruolo della Soprintendenza

Parere
Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge
Limiti
Il soprintendente rende il parere limitatamente:
·         alla compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato nel suo complesso
·         alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico
Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo
Mancanza del parere
Decorso inutilmente il termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni
In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del  soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione
Poteri sostitutivi
Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad  acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
Qualora la regione non abbia delegato gli enti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente
Trasmissione
L’autorizzazione paesaggistica é trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso  parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo
Vigilanza
Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione  paesaggistica é istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con l’annotazione sintetica del relativo oggetto
Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza



L’impugnabilità del parere negativo
Il parere della Soprintendenza, ancorchè endoprocedimentale, è impugnabile
Infatti allo stesso è attribuita valenza vincolante in riferimento al successivo provvedimento, ancora da emanarsi, conclusivo del subprocedimento finalizzato, nell’ambito del procedimento edilizio volto ad assentire un articolato intervento edilizio, all’emissione di un’autorizzazione paesaggistica
Quest’ultima non potrebbe che presentare carattere meramente riproduttivo della precedente valutazione effettuata dall’organo statale: perciò, è appunto all’atto dell’emanazione del parere negativo che va ricondotto il determinarsi della prima lesione dell’interesse legittimo del privato interessato
Il parere negativo della Soprintendenza deve essere motivato

Con due recenti sentenze, due diversi TAR (Napoli, n. 4792/13; Roma, n. 9478/13) hanno affermato che i pareri negativi della soprintendenza sono illegittimi se espressi in modo generico e sintetico. 

Nel primo caso è stato impugnato un parere della Soprintendenza parzialmente favorevole all’intervento richiesto dalla ricorrente (l’ente ha negato il proprio assenso in ordine alla costruzione di una serra, perché la stessa, “per dimensione e ubicazione costituisce detrattore ambientale”. 
Il TAR partenopeo ha affermato che in materia di beni culturali e paesaggio l’attuale normativa delinea una situazione di co-gestione del vincolo da parte dell’Autorità regionale (o di quella delegata) e dell’Autorità statale periferica, con una chiara prevalenza, però, delle valutazioni fatte da quest’ultima, sebbene effettuate in sede consultiva. 
Le valutazioni operate in questo ambito costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, per cui sono sindacabili per eccesso di potere, in sede di legittimità, esclusivamente per difetto di motivazione, illogicità manifesta, ed errore di fatto. 
Ciò che è avvenuto nel caso, in cui il Collegio ha dato ragione alla ricorrente. 
L’organo statale non ha dato in maniera idonea conto delle ragioni del diniego opposto alla costruzione della serra: 
  • né spiegando perché la dimensione e l’ubicazione di questa sarebbero stati contrastanti con il vincolo oggetto di tutela, 
  • né chiarendo in cosa si sarebbe sostanziata la detrazione ambientale che sarebbe potuta derivare dalla sua realizzazione. 
Nel secondo, il TAR, con una “decisione immediata e succintamente immediata”, ha affermato perentoriamente che l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto alle Amministrazioni di volta in volta preposte alla tutela dei valori ambientali, paesistici, storici e culturali non può mai tradursi nella violazione dei principî:
  • di legalità, uguaglianza e buon andamento (ovvero di ragionevolezza e proporzionalità) per tutte le PP.AA.;
  • di libertà individuale, che informa il nostro sistema costituzionale e che ha per corollario il principio di sussidiarietà, concetto che implica la necessità di contenere ogni intervento autoritativo assistito da diritti pubblici speciali al minimo necessario alla tutela dei diritti fondamentali ed agli interessi pubblici generali di riferimento. 
Quindi non può essere precluso il sindacato del GA nel caso in cui siano ravvisabili le sopraindicate violazioni.
Nella specie, il Collegio ha evidenziato che:
  • la Soprintendenza, nonostante l’ampia istruttoria svolta dal TAR, con il suo silenzio non ha adempiuto all’onere probatorio di dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio,
  • mentre, al contrario, il progetto è stato motivatamente valutato compatibile da una perizia giurata di parte.


Le dichiarazioni di prestazioni digitali per migliorare la competitività industriale

0 commenti

Settore delle costruzioni 

La Commissione europea ha recentemente presentato una proposta che, nell’integrare il regolamento sui prodotti da costruzione, consentirà al consumatore di stabilire più facilmente quali prestazioni aspettarsi dal prodotto che si accinge a comperare, con ricadute positive in termini di fiducia, di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi per le imprese del settore costruzioni. 

La sfida del mercato unico semplificato per le aziende
È necessario che le imprese di costruzioni che intendono espandere oltre i confini nazionali le proprie attività siano consapevoli delle sfide che tale scelta comporta, soprattutto a causa delle differenze di requisiti concernenti, ad esempio, le norme sull’occupazione, sull’ambiente e sulla sicurezza, o relative alla disciplina sui materiali e i prodotti da costruzione. In quest’ultimo settore – che incide in misura sensibile sul benessere economico dell’Europa: costituisce da solo circa il 9,5 % del PIL ed il 10 % della forza lavoro – la Commissione europea ha avviato nel corso degli anni numerose iniziative per aiutare le aziende a superare tali difficoltà, fornendo alle imprese del settore delle costruzioni tutte le informazioni necessarie per ottenere risultati positivi in altri paesi dell’UE, ulteriormente rafforzati a seguito, e nonostante, la contrazione economica, che ha ridotto il fatturato del settore in media del 16% nel periodo intercorre fra il gennaio 2008 e il giugno 2011.

Il regolamento sui prodotti da costruzione
Linguaggio tecnico comune
Situazione precedente: gli ostacoli al commercio hanno impedito che i prodotti da costruzione europei beneficiassero appieno delle opportunità offerte dal mercato unico
Obiettivo: il CPR (regolamento sui prodotti da costruzione), operativo dal luglio 2013, mira a semplificare il quadro legislativo e a contribuire allo sviluppo delle attività connesse alle costruzioni
Strumenti: il CPR fornisce un linguaggio tecnico comune – che sostituirà le specifiche tecniche nazionali – che i costruttori potranno utilizzare per descrivere le prestazioni e le caratteristiche dei prodotti da essi commercializzati in Europa
Effetti immediati: la maggiore trasparenza del mercato indotta dal CPR porterà dei vantaggi per progettisti, costruttori, appaltatori ed altri operatori: in particolare, gli architetti otterranno facilmente informazioni sulle prestazioni dei prodotti che intendono utilizzare, contribuendo così a garantire la sicurezza delle costruzioni
Motore di ricerca
Scopo: supportare le società del settore delle costruzioni, in modo particolare le PMI, nel migliorare la loro capacità di affrontare le nuove sfide e di implementare nuove metodologie ed operare delle innovazioni
Funzionamento:
·         motore di ricerca online incentrato esclusivamente sui documenti concernenti il settore delle costruzioni pubblicati dai siti web ufficiali europei
·         raggruppamento per area tematica
·         informazioni su argomenti connessi con quello delle costruzioni (istruzione, energia, ambiente, costruzione sostenibile, tassazione, ecc.)
Include gli Eurocodici:
·         rappresentano il complesso di standard europei che compongono la struttura del mercato unico del settore delle costruzioni.
Ciascun standard è composto da più elementi che riguardano particolari aspetti tecnici (es: resistenza al fuoco, progettazione di ponti, sicurezza, efficienza, robustezza, durata, azioni sismiche, ecc.);
·         sono riconosciuti in tutta Europa quali basi per la progettazione strutturale di edifici;
·         stabiliscono una serie di norme tecniche comuni per la progettazione di opere edili negli Stati membri;
·         lasciano liberi gli Stati membri di mantenere un proprio sistema di parametri, che tiene conto delle diverse condizioni geografiche, geologiche o climatiche (es: vento, neve e mappe sismiche), in modo da garantire il controllo su alcuni aspetti del processo di costruzione
Piano d’azione UE per edifici a basso consumo
Difficoltà: faticano ad imporsi sul mercato, nonostante i vantaggi economici ed ambientali che offrono
Per ovviare a tali difficoltà è stato predisposto un piano d’azione volto a promuovere gli edifici a basso consumo di energia
Obiettivi:
·         favorire condizioni vantaggiose per gli investimenti, promuovendo strumenti finanziari (garanzie sui prestiti; favor per gli incentivi nazionali; aliquote IVA ridotte);
·         lanciare l’innovazione e migliorare le qualifiche professionali e la mobilità;
·         migliorare l’efficienza delle risorse e le prestazioni ambien-tali, promuovendo il reciproco riconoscimento di sistemi di costruzioni sostenibili nell’UE;
·         fornire codici standard di condotta progettuale per le imprese del settore delle costruzioni;
·         rafforzare la posizione globale delle imprese del settore europeo delle costruzioni, al fine di sollecitarle ad ottenere delle buone prestazioni e ad avere standard sostenibili nei paesi terzi

Dalla “comunicazione singola” alle dichiarazioni di prestazioni digitali
Con un comunicato stampa di qualche giorno fa la Commissione ha evidenziato che “attualmente tutte le dichiarazioni di questo tipo devono essere comunicate singolarmente a ogni cliente per posta elettronica o tradizionale”: la disponibilità delle dichiarazioni online “dovrebbe tradursi in un incremento della velocità di comunicazione nella catena di fornitura, determinare una riduzione dei costi dei produttori e rendere più agevoli le vendite dei prodotti da costruzione”. La Commissione europea ha quindi presentato una proposta che, nell’integrare il CPR, consentirà al consumatore di stabilire più facilmente quali prestazioni aspettarsi dal prodotto che si accinge a comperare, con ricadute positive in termini di fiducia, di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi per le imprese del settore costruzioni.

La proposta
I fabbricanti di prodotti da costruzione (quali i mattoni, i prodotti per l’isolamento, le porte) potranno caricare sui loro siti web dichiarazioni di prestazione digitali, che devono accompagnare ogni prodotto da costruzione venduto, in modo da fornire informazioni sulle caratteristiche essenziali.
Quando l’atto normativo sarà stato adottato, le imprese che vendono prodotti da costruzione nell’UE dovrebbero poter caricare questi certificati online rendendoli accessibili al pubblico.


La presenza di aree a pericolosità geomorfologica e i rischi sanitari possono impedire la realizzazione di discariche?

0 commenti
Discariche 

La presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata non rappresentano, di per sé, fattori escludenti per la realizzazione di discariche, dovendo, al più considerarsi come fattori penalizzanti che possono essere superati con una adeguata progettazione. In nessuna norma del TUA si fa cenno ad una specifica analisi dei rischi sanitari, intesa come specifico e separato apporto che contempli, anche attraverso indagini epidemiologiche, l’impatto sulla salute dell’uomo i cui profili, evidentemente, vanno ricompresi nella valutazione complessiva dell’incidenza sull’ambiente del quale anche l’uomo fa parte. 
*°*
La questione di fondo
Oggetto della sentenza del TAR di Firenze (1543/13) è l’impugnazione, da parte del WWF, di una serie di atti con i quali la giunta provinciale di Pisa aveva rilasciato l’AIA alla realizzazione dell’ampliamento di una discarica esistente. Fra gli undici motivi di ricorso quelli relativi: 
  • all’asserita incompetenza del dirigente all’emanazione della pronuncia di VIA, che secondo la ricorrente costituisce un provvedimento con cui viene esercitata una funzione di indirizzo politico amministrativo e non meramente tecnico discrezionale, con la conseguenza che afferisce alla competenza della Giunta (regionale o provinciale) quale organo politico amministrativo; 
  • alla non corretta localizzazione della discarica, in area a pericolosità geomorfologica, problematica che a dire della ricorrente non sarebbe stata superata neanche attraverso le prescrizioni imposte in sede di rilascio dell’autorizzazione; 
  • ai profili sanitari, del tutto pretermessi nello studio di impatto ambientale. 
Competenza del dirigente 

In relazione all’asserita incompetenza del dirigente, il TAR, dopo un rapido excursus della normativa nazionale e regionale applicabile ha evidenziato come, dall’intero dettato normativo, emerge che nella Regione Toscana è rimessa all’amministrazione procedente l’individuazione del soggetto competente al rilascio del provvedimento di VIA ovvero il provvedimento unico di VIA e AIA, in conformità con il rispettivo ordinamento, con la conseguenza che la Provincia ha legittimamente stabilito che la responsabilità del procedimento di VIA e, dunque, la titolarità della competenza al rilascio appartiene al Dirigente del Servizio ambiente.

Normativa
TUA
Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA
È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure
Se c’è coincidenza fra l’autorità competente:
·         in materia di VIA
·         al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale,
le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione
L.R. Toscana
(L.R. n. 10/2010)
Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi
La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale
Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti
Rapporto tra VIA e AIA
Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:
a)      se l’autorità competente in materia di VIA e AIA coincidono, il primo provvedimento comprende anche il secondo, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;
b)      la procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall’ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni

La realizzazione di discariche in aree a pericolosità geomorfologica
La presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata non rappresentano, di per sé, fattori escludenti per la realizzazione di discariche, dovendo, al più considerarsi come fattori penalizzanti che possono essere superati con una adeguata progettazione. 
Con queste parole, il TAR ha messo in evidenza che l’allegato 1 del D.Lgs n. 36/03: 
  • dopo avere stabilito che le discariche non vanno ubicate di norma in aree dove i processi geologici superficiali (erosione accelerata; frane; instabilità dei pendii) potrebbero compromettere l’integrità della discarica e delle opere ad essa connesse, 
  • dispone che la discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico. 
In relazione alle competenze, v’è da dire che le funzioni relative al vincolo idrogeologico e al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di discariche in area a pericolosità geomorfologica sono interamente esercitate dalle regioni; tuttavia, le regioni possono delegare tale competenza alle province.

I profili sanitari
In relazione ai profili sanitari, infine, il TAR ha ritenuto priva di fondamento la tesi dell’associazione, partendo dalla definizione di valutazione ambientale dei progetti, ovvero il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge: in particolare, la protezione della salute umana e il miglioramento della qualità della vita. 
Per questi motivi, lo studio di impatto ambientale reca, fra l’altro, una “descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori”: in nessuna norma, dunque, si fa cenno ad una specifica analisi dei rischi sanitari, intesa come specifico e separato apporto che contempli, anche attraverso indagini epidemiologiche, l’impatto sulla salute dell’uomo i cui profili, evidentemente, vano ricompresi nella valutazione complessiva dell’incidenza sull’ambiente del quale anche l’uomo fa parte.


Un impianto può proseguire la propria attività, nelle more del rinnovo dell’AIA (e in attesa della VIA)

0 commenti
Imprese e ambiente


Nelle more della decisione dell’autorità in materia di valutazione di impatto ambientale, il gestore di un impianto potenzialmente impattante sull’ambiente può proseguire l’attività sulla base della precedente autorizzazione (integrata ambientale). 
*°*
La questione di fondo 
Un impianto può continuare la propria attività sulla base della vecchia AIA, in attesa che il procedimento di rinnovo si concluda? 
Questa è la questione affrontata (in relazione ad un depuratore) dal TAR di Torino nella sentenza n. 1255/13: la complessa vicenda sottoposta al vaglio del GA può essere sintetizzata come segue.

Società (S)
Domanda di rinnovo dell’AIA
Provincia (P)
È necessario verificare se occorre la VIA (l’impianto tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi)
S
La VIA non è necessaria: documento di sintesi con indicazione delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati nell’impianto
SUAP
La VIA è necessaria
Il dirigente ha dichiarato concluso il procedimento amministrativo dinanzi al proprio ufficio per il rinnovo dell’AIA e non ne ha autorizzato il rinnovo
S
Richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale
Richiesto il nulla osta per il proseguimento dell’attività, nel rispetto della precedente autorizzazione e fino al termine del procedimento autorizzativo
P
Diniego del nulla osta: la richiedente non necessita di alcun nulla osta per continuare a gestire l’impianto dal momento che già la legge (art. 29-octies TUA) autorizza il gestore a continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione nelle more del procedimento di rinnovo dell’AIA
S
Ricorso:
a)  il diniego di rinnovo dell’AIA non è stato preceduto dal doveroso preavviso;
b)      non necessita di VIA, dal momento che per gli impianti già autorizzati la VIA è necessaria, in sede di rinnovo dell’AIA, solo nel caso di variazioni essenziali dell’impianto idonee a determinare notevoli ripercussioni sull’ambiente e in presenza di opere che modifichino lo stato dei luoghi
c)   difetto di attribuzione del diniego di rinnovo dell’AIA adottato dal dirigente del SUAP

La semplificazione del linguaggio normativo… 
Pochi mesi fa, nel DDL “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”, fra gli obiettivi individuati per la riforma del diritto dell’ambiente – semplificazione, sburocratizzazione, riassetto, coordinamento, uniformità, chiarezza – anche quello volto all’aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo. 

…e quella del burocratese
Oltre a questa semplificazione, forse occorrerebbe semplificare anche il linguaggio burocratico, che comporta un inutile dispendio di energie (anche economiche): questa è la morale che si potrebbe trarre dalla lettura di questa sentenza. 
Il TAR di Torino, infatti, ha accolto l’eccezione della difesa della Provincia di inammissibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati per carenza (originaria) di interesse. In relazione al motivo di cui al punto b), è giusto il caso di ricordare, evidenzia il TAR, che la stessa ricorrente a chiedere alla Provincia la pronuncia di compatibilità ambientale, senza formulare alcuna riserva in ordine all’effettiva necessità e, quindi, in definitiva, alla legittimità di tale procedura, con ciò prestando evidentemente acquiescenza alle richieste formulate dalla Provincia in sede di conferenza di servizi.

Art. 29-octies del TUA
Fino alla pronuncia dell'autorità competente [sul rinnovo dell’AIA] il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione
In relazione agli altri due motivi, volti ad accertare e chiedere di poter continuare l’attività di gestione dell’impianto nelle more dell’espletamento della procedura di VIA, sulla scorta della precedente AIA, il TAR ha richiamato l’art. 29-octies del TUA, per evidenziare che l’interesse della ricorrente non è stato pregiudicato in alcun modo dai provvedimenti impugnati:
  • quello della Provincia, richiamando lo stesso articolo di legge, non ha negato il rilascio del nulla-osta richiesto dall’interessata, ma si è limitata ad evidenziarne l’inutilità sul presupposto che quanto richiesto dal gestore è già consentito dalla legge, senza necessità di alcuna intermediazione autorizzativa dell’amministrazione; 
  • quanto a quello del SUAP, il TAR evidenzia che il senso era lo stesso, “al di là di una formulazione letterale del testo che probabilmente non è stata delle più felici”.
Il provvedimento, chiosa il TAR, si conclude, infatti, con un dispositivo in cui si il dirigente del SUAP:
  • dichiara concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio e 
  • non autorizza il rinnovo dell’AIA. 
Leggendo il testo dell’atto nella sua integralità, alla luce di quanto esposto nel suo preambolo, si comprende che il suo redattore ha inteso esclusivamente dichiarare concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio e trasmettere la pratica alla Provincia, dopo aver constatato che il rinnovo dell’AIA richiedeva l’attivazione della procedura di VIA di competenza dell’amministrazione provinciale, la quale avrebbe emesso conclusivamente un provvedimento di VIA assorbente in sé anche quello di AIA.

Prospettive
Letta in questa diversa prospettiva, dunque, il documento del SUAP impugnato:
  • non solo non implica né il rigetto definitivo dell’AIA, 
  • ma non vieta neanche alla società di proseguire la propria attività di gestione dell’impianto sulla scorta dell’AIA precedente fino alla definizione del procedimento di VIA, secondo quanto previsto dalla legge. 
Si tratta, in definitiva, di un misundestanding, frutto anche della poca propensione al dialogo costruttivo fra società e pubbliche amministrazioni, che spesso parlano la stessa lingua delle imprese, ma senza farsi capire.

L’auspicio è che, in un’ottica di risk management (e i costi per ricorsi inutili rientrano a pieno titolo fra i rischi/costi da gestire, evitandoli, per le imprese), tale dialogo diventi prassi, e che insieme alla modifica del linguaggio giuridico-normativo, ancora troppo bizantino, si possa arrivare alla gestione sostenibile anche della comunicazione, presupposto ineluttabile per costruire un futuro all’insegna delle molteplici sostenibilità.