Urbanistica. Lottizzazione progressiva: per il calcolo delle plusvalenze occorre provare il rapporto di causalità

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La previsione di una fattispecie a formazione progressiva costituita dalla lottizzazione del terreno, o dalla esecuzione di opere finalizzate a renderlo edificabile, e dalla successiva vendita dello stesso non pone una presunzione assoluta circa l’intento speculativo della vendita di suoli ancora agricoli che siano stati oggetto di lottizzazione o dell’esecuzione di opere tali da renderli edificabili, ma àncora la plusvalenza all’effettiva sussistenza di un rapporto di causalità fra la maggiorazione del prezzo di vendita per l’alienante e la possibilità per l’acquirente di realizzare opere edilizie in conseguenza della lottizzazione. 

Il fatto: la plusvalenza IRPEF derivante dalla cessione di un suolo

Un cittadino ha ricevuto un avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle Entrate (AE) al contribuente a titolo di plusvalenza IRPEF, derivante dalla cessione di un suolo edificatorio di piano di lottizzazione da più di un decennio, ed acquisito per successione (fondamento giuridico: art. 81, comma 1, lett. b) del DPR 917/86). 
La commissione tributaria regionale ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento; decisione confermata in sede d’appello, nel corso del quale il giudice ha evidenziato la correttezza giuridica del riferimento alla lett. b) del cit. art. 81, e non alla lettera a).



Art. 81 DPR 917/86: redditi diversi
Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente
Lett. a)
le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
 Lett. b)
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari



Il ricorso in Cassazione


Nel ricorrere per Cassazione, il cittadino ha denunciato: 
  1. la violazione delle norme relative alla capacità di stare in giudizio nel processo tributario, e ha formulato il seguente quesito: gli uffici periferici dell’AE possono stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie esclusivamente in persona del direttore della sede periferica dell’agenzia medesima, secondo un modello simile alla preposizione institoria?” 
  2. la violazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi relative alla determinazione della base imponibile (in particolare: reddito complessivo e cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali), ponendo un duplice quesito: 

  • la cessione di un suolo rientrante in un piano di lottizzazione formalmente adottato dal Comune competente, su iniziativa e proposta, fra gli altri, dello stesso cedente, genera plusvalenza tassabile ai sensi della cit. lett. a)? 
  • l’eventuale plusvalenza va determinata considerando come prezzo di acquisto il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione? 

L’ufficio locale dell’AE può stare in giudizio

Nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso, la Cassazione (n. 22711/13) ha richiamato un consolidato orientamento in materia, che riconosce la qualità di parte processuale e conferisce la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’AE nei cui confronti è stato proposto il ricorso, nella persona del direttore o di un delegato in via generale, senza necessità di apposita procura. 
Di conseguenza, “nel caso in cui non sia stata contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, anche se reca in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore, fintantoché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.

Il fatto: la plusvalenza IRPEF derivante dalla cessione di un suolo

La Cassazione sconfessa la posizione del giudice di prime cure e di quello d’appello, concernente la fattispecie nella quale far rientrare il caso de quo: non si tratta, infatti, dell’ipotesi prevista e regolata dalla cit. lett. b) (suscettibilità edificatoria diretta), ma di quella di cui alla lettera a). 
Quest’ultima regola la fattispecie a formazione progressiva costituita dalla lottizzazione del terreno, o dalla esecuzione di opere finalizzate a renderlo edificabile, e dalla successiva vendita dello stesso. 
Una disposizione che – sottolinea la Cassazione – non pone una presunzione assoluta circa l’intento speculativo della vendita di suoli ancora agricoli che siano stati oggetto di lottizzazione o dell’esecuzione di opere tali da renderli edificabili, ma àncora la plusvalenza all’effettiva sussistenza di un rapporto di causalità fra: 
  • la maggiorazione del prezzo di vendita per l’alienante e 
  • la possibilità per l’acquirente di realizzare opere edilizie in conseguenza della lottizzazione.

I presupposti della plusvalenza

Inoltre, la cit. norma non richiede necessariamente l’esistenza di una lottizzazione attuata con il procedimento previsto dalla legge urbanistica (art. 28 L 1150/42): perché possa verificarsi una plusvalenza tassabile è sufficiente che prima dell’alienazione del terreno sia stata posta in essere qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento, o a renderne possibile l’utilizzazione a scopo edificatorio


Quando un terreno deve considerarsi lottizzato?
Quando l’autorità competente ha provveduto ad emettere la prescritta autorizzazione: a tal fine, non assume alcun rilievo l’eventuale subordinazione della lottizzazione ad una condizione sospensiva o risolutiva



Di conseguenza, nel caso in cui il terreno sia stato acquisito a titolo gratuito, “il costo è determinato tenendo conto del valore nominale del terreno alla data di inizio delle lottizzazione o delle opere”.

Gestione dei rifiuti: varato il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

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Il Ministero dell'Ambiente ha varato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, approvato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013. 
Il documento fissa gli obiettivi di prevenzione al 2020, prevede indicatori specifici finalizzati alla valutazione dell'efficacia dei singoli interventi/progetti e un Tavolo di lavoro permanente che coinvolga i soggetti pubblici e i portatori di interesse attivi nell'attuazione delle misure previste dal Programma. 
Ecco un riassunto delle principali misure programmate. 


La direttiva europea 

Cos’è la prevenzione? misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino un rifiuto e che sono in grado di ridurre la quantità dei rifiuti (anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti Al fine di migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri, e di favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, la direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto l’obbligo di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.


Cos’è la prevenzione?
misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino un rifiuto e che sono in grado di ridurre
la quantità dei rifiuti (anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita)
gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana
il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti










Lo scopo del programma 

Lo scopo finale è quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti, anche attraverso la riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della quantità di rifiuti prodotti. Rispetto ai valori registrati nel 2010, gli obiettivi di prevenzione fino al 2020 consistono nella riduzione 1. del 5% della produzione di rifiuti urbani/speciali non pericolosi per unità di Pil (utilizzato come indicatore); 2. del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil. 


Le misure generali 

Il programma prende in considerazione due tipologie di misure: da un lato quelle di carattere generale, dall’altro i flussi prioritari di prodotti/rifiuti che possono essere individuati fra quelli più rilevanti dal punto di vista quantitativo o fra quelli più suscettibili di essere ridotti facilmente e in modo efficiente.





Le misure generali del programma
Produzione sostenibile
cambiamenti nei modelli di produzione e nella progettazione dei prodotti
cambiamenti nelle materie prime
riduzione o eliminazione dal processo produttivo delle materie prime nocive per l’uomo e l’ambiente
cambiamenti tecnologici
modifica degli impianti /tecnologie in modo da ridurre rifiuti ed emissioni in via preliminare
buone pratiche operative
adozione di misure procedurali, amministrative o istituzionali per la prevenzione dei rifiuti (manutenzione e gestione dei magazzini e delle scorte)
cambiamenti di prodotto
sono attuati con l’intenzione di ridurre i rifiuti generati nell’utilizzo di un prodotto e nel suo fine vita
Green Public Procurement
La PA può assumere un ruolo di primo piano nell’attuazione di politiche di prevenzione attraverso l’introduzione, nelle procedure di acquisto e nei bandi pubblici, di criteri di selezione e di valutazione di carattere ambientale che, pur assicurando la libera concorrenza, garantiscono l’acquisto di prodotti preferibili dal punto di vista ambientale
Riutilizzo
Le PP.AA. devono promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti
Informazione sensibilizzazioneeducazione
Creazione di un Portale della Prevenzione Rifiuti che fornirà informazioni in merito alle possibili azioni da intraprendere
Cittadini
indicazioni circa le scelte di consumo che favoriscono la riduzione dei rifiuti e circa la possibilità di rivolgersi a centri del riuso o della riparazione, fornendo contatti con le realtà locali
Scuole
informazioni per gli insegnanti utili allo sviluppo di progetti didattici sul tema
PP.AA.
supporto nella preparazione di programmi di prevenzione
piattaforma per lo scambio di informazioni fra i soggetti attivi nel campo della prevenzione rifiuti, dando rilievo alle loro principali iniziative
Strumenti economici, fiscali e di regolamentazione
responsabilità estesa del produttore ad altri flussi di rifiuti rispetto a quelli attualmente previsti
implementazione dei meccanismi di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani
introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per processi produttivi ambientalmente più efficienti e a minor produzione di rifiuto
revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica
Promozione della ricerca
In Italia sono attualmente in corso diversi progetti riguardanti la prevenzione dei rifiuti, cofinanziati dall’Ue nell’ambito del programma Life+


I flussi prioritari di rifiuti 

Sulla base delle linee guida della Commissione europea, i flussi prioritari su cui focalizzare le misure di prevenzione sono i rifiuti: 

biodegradabili (scarti alimentari e dei giardini), per i quali la Commissione suggerisce di indirizzare le azioni di prevenzione sui settore chiave: 

  • dell’industria alimentare (completa valorizzazione di tutte le componenti delle materie prime trasformate dall’industria stessa); 
  • della distribuzione alimentare (migliorare la gestione del magazzino; supermercati della solidarietà; filiera corta); 
  • dei servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar); sistema provinciale/regionale di certificazione e promozione della qualità ambientale per incentivare i soggetti economici del territorio a migliorare le proprie performance ambientali soprattutto in materia di prevenzione dei rifiuti; 
  • delle imprese e istituzioni (imprese, scuole, ospedali, pubbliche amministrazioni) e 
  • delle famiglie (aumentare la consapevolezza riguardo alla quantità di cibo ancora commestibile di cui ci si disfa; 
cartacei: sono quelli prodotti principalmente da famiglie e imprese. Le linee guida della Commissione focalizzano l’attenzione su la posta indesiderata (junk mail), i cataloghi, la carta per uffici, i giornali e le riviste. Fra le misure proposte dalla Commissione prioritaria importanza è data alla riduzione della posta indesiderata, alla de materializzazione della bolletta e di altri avvisi e la riduzione di consumo di carta negli uffici; 

da imballaggio, da contrastare con la diffusione di punti vendita alla spina e la “promozione” del consumo di acqua del rubinetto; 

da apparecchiature elettriche ed elettroniche, da ridurre attraverso la progettazione di AEE più durevoli o più facilmente riparabili e/o riutilizzabili e la creazione di centri per la riparazione e il riutilizzo delle AEE; 

da costruzione e demolizione, che rappresentano quasi la metà del totale dei rifiuti speciali (è prevista la definizione di competenze professionali specialistiche proprie degli interventi di decostruzione/demolizione controllata). 

Cosa occorre fare

Per l’Italia si tratta del primo esempio di programmazione a livello nazionale nel campo della prevenzione dei rifiuti, anche se nel nostro Paese sono già presenti da tempo numerose buone pratiche di prevenzione dei rifiuti su scala locale, alcune delle quali rappresentano casi di eccellenza anche a livello internazionale. 
E allora occorre cominciare da qui, dal mettere a sistema queste esperienze locali e trarne indicazioni utili a stabilire linee di indirizzo applicabili su tutto il territorio nazionale che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. 
In quest’ottica è indispensabile un lavoro sinergico con le Regioni ed i Comuni; lo Stato, dal canto suo, dovrà rimuovere gli ostacoli normativi che attualmente impediscono la realizzazione di attività utili al raggiungimento dei suddetti obiettivi di riduzione, favorire l’uso di strumenti economici per la riduzione dei rifiuti e la diffusione di accordi volontari affinché questi strumenti raggiungano il risultato più ampio, fare una concreta e duratura opera di sensibilizzazione dei cittadini, per orientare i comportamenti di produzione e consumo verso modelli con minore impatto in termini di produzione dei rifiuti.


Detrazioni fiscali: l’ENEA fornisce nuovi chiarimenti sulle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico

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Pochi giorni fa l’ENEA ha aggiornato le FAQ (Frequently asked questions) che riportano le istruzioni indispensabili per fruire degli incentivi fiscali per interventi di efficientamento energetico
Le risposte, che rappresentano la valutazione degli esperti del Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica” dell’Enea, “non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell’interpretazione delle leggi”: tuttavia costituiscono un valido strumento per orientarsi nei meandri delle normative in materia, e fornire un aiuto alla molteplicità di casi che si verificano nella “quotidianità applicativa”. 

Chiarimenti sulle detrazioni fiscali: l’APE é obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? 

La modifica più recente alle FAQ che periodicamente ENEA aggiorna ed integra, per facilitare l’esegesi e l’applicazione della normativa in materia di efficienza energetica, riguarda le modalità per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65%. 
Il quesito a cui l’ENEA si è trovata a dover rispondere è il seguente: per poter usufruire di tali detrazioni, l’APE è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? 
In caso di risposta affermativa, le spese tecniche per redigerlo sono detraibili? 
La risposta si articola per diverse fasi temporali, utili a far comprendere al lettore/utente i margini di movimento, funzionali al periodo nel quale gli interventi sono stati realizzati.


Dal 01.01.07
L’ACE di un edificio o di un’unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti
Fino al 25.07.09
Fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’ACE
Dal 26.07.10
Tale sostituzione non è più consentita trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali (ovvero dal 26.07.10)
Per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26.07.10 è stato ritenuto obbligatorio l’ACE per accedere alle detrazioni fiscali del 55%
Eccezione: interventi che la finanziaria 2008 e la L. 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione
Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data
Dal 04.08.13
L’APE ha sostituito l’ACE
Nei casi ove esso è previsto (rif. al caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest’ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’APE
Spese tecniche
L’APE va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili
Metodologia di calcolo
Fino all’emanazione dei decreti previsti dal DL 63/13 si adempie alle prescrizioni di cui al DL stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR n. 59/09, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE
Modulo utilizzabile
Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione
Il tecnico compilatore dell’APE, invece, non deve essere coinvolto nei lavori


La limitata sanabilità di errori “formali” 

Un’altra precisazione di rilievo riguarda la sanabilità, o meno, di taluni errori formali.
In particolare, è stato chiesto all’ENEA se: 

  1. fermo restando il possesso di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, l’omesso invio all’ENEA di tutti i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori fa perdere il diritto alle detrazioni fiscali del 55%; 
  2. ci sono possibilità di sanare gli effetti di tale omissione. 
Per rispondere al quesito l’ENEA parte dal dato testuale da una norma che ha stabilito alcune semplificazioni in materia tributaria (DL 16/12), in base al quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non é preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: 

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; 
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione.
In sostanza, se il contribuente soddisfa queste tre condizioni, non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. 

Fatta questa premessa, occorre evidenziare come, tuttavia, l’Agenzia elle Entrate, dopo pochi mesi dall’entrata in vigore di quella disposizione, ha affermato (circolare 38/E del 2012) che il termine di presentazione della prima dichiarazione utile deve intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso”.
A valle di questa interpretazione, che l’Agenzia ha confermato pochi mesi dopo, a precisa richiesta dell’ENEA, quest’ultima ritiene che degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali non è stata trasmessa ad ENEA la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni nei 90 giorni di tempo utili, sono sanabili esclusivamente quelli per i quali i 90 giorni di tempo utili sono scaduti successivamente al 30 settembre 2012.