Certificati bianchi e “conto termico”: non sono cumulabili

0 commenti

I DD.MM. 28 dicembre 2012, su certificati bianchi e "conto termico" hanno dettato nuove norme in tema di cumulabilità, evidenziando che i due incentivi fra di loro non sino cumulabili.

L’art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 115/08, nel dettare le norme di armonizzazione delle funzione dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica, ha stabilito che: 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (previsti dagli allora vigenti DD.MM. 20 luglio 2004) e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, in base al quale 
  • gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti. 
Con il recente DM 28 dicembre 2012 sono state modificate, inter alia, le regole sulla cumulabilità, attraverso la predisposizione di uno schema più restrittivo rispetto al passato, in analogia con quanto effettuato medio tempore in relazione ad altre forme di incentivazione delle altre fonti rinnovabili (in particolare, per il conto energia e il conto termico).
Il decreto di “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, infatti: 
  • dopo aver premesso che sarebbe stato necessario “ricercare forme di armonizzazione e non sovrapposizione fra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa”, 
  • ha stabilito (art. 10) che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative”, l’accesso ai fondi di garanzia e di rotazione, ai contributi in conto interesse e alla detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di materiali ed attrezzature. 
L’art. 12 del “conto termico” ha espressamente previsto che “l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”.

A poco più di un mese dalla loro pubblicazione in GU, il GSE ha risposto online ad alcuni quesiti che diversi operatori gli avevano posto proprio in relazione al regime sulla cumulabilità previsto in materia di certificati bianchi. 

Nelle regole applicative del conto termico, pubblicate pochi giorni fa dal GSE, il gestore dei servizi energetici ha specificato (punto 1.1.5 dello schema di sintesi iniziale), in relazione a quanto disposto dal cit. art. 12 del “conto termico”, che:
  • con riferimento agli interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico è prevista la cumulabilità degli incentivi con i fondi di garanzia e di rotazione; i contributi in conto interesse o in conto capitale, non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; 
  • con riferimento ai soggetti privati, l’in-cumulabilità con altri incentivi statali e la cumulabilità con i fondi di garanzia e di rotazione e con i contributi in conto interesse; 
  • con riferimento ai titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, la cumulabilità con altri incentivi non statali. 
In definitiva, il GSE ritiene che i titoli di efficienza energetica debbano essere fatti rientrare fra gli “altri incentivi statali”, locuzione che, indubbiamente, aveva bisogno di essere ulteriormente specificata, a causa della sua genericità, che poteva essere oggetto – come accaduto in passato – di interpretazioni discordanti, foriere di (ulteriori) complicazioni burocratiche e di implicazioni di tipo economico. Un intervento interpretativo indispensabile, dunque, anche in considerazione delle polemiche sorte – da ultimo – in relazione alla cumulabilità delle incentivazioni previste per il fotovoltaico (“conto energia”) con le detassazioni ambientali (che non sono assimilabili agli aiuti di Stato, e per le quali non valgono le regole di non cumulo generali). Chiarimento opportuno, anche se ci si domanda come mai, a scanso di equivoci, non sia stato il ministero, e non “soltanto” il gestore, a prendere una netta posizione in merito, per limitare il più possibile che tali interpretazioni “non governative” possano essere poi più facilmente opinabili e/o disattese.