L’informazione ambientale veicolo trasparente di sviluppo

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Se posso permettermi, alle “otto T del tempo che viene, otto chiavi per aprire le porte del futuro” proposte da Beppe Severgnini nel suo “Italiani di domani” (talento, tenacia, tempismo, tolleranza, totem, tenerezza, terra, testa), associate ad altrettanti moniti (rispettivamente: siate brutali, pazienti, pronti, elastici, leali, morbidi, aperti, ottimisti), ne aggiungerei una: Trasparenza, siate precisi. 
Già, perché ci può essere precisione solo con la trasparenza, e affinché il nostro Paese possa emergere dalla stagnazione socio-economica-culturale (e il legislatore anche da quella giuridico-normativa) che da anni tarpa le ali al nostro Bel Paese, ci vuole quel mix di informazione, comunicazione, partecipazione, merito, precisione riassumibili, appunto, con il termine trasparenza (anche amministrativa).

“Divulgare i dati della pubblica amministrazione è innanzitutto un atto di civiltà, perché è un valido strumento di controllo del potere da parte dei cittadini”, si legge in un recente articolo volto ad analizzare “Quanto è trasparente la pubblica amministrazione del nostro Paese” (P. BERNOCCO, su La Stampa del 31 gennaio 2013): nel campo ambientale, la giurisprudenza si è anche di recente espressa in merito, affermando che “l’accesso all’informazione ambientale può essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse”, anche se “tuttavia, la richiesta non solo non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, ma deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 195/05” (TAR di Roma, sentenza n. 9884/12). In sostanza: 
  • il diritto all’informazione ambientale, che costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, non può essere esercitato a fini genericamente ispettivi, e non dà luogo ad una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo piuttosto finalizzato al conseguimento di un autonomo bene della vita qual è quello alla conoscenza dell’attività amministrativa per consentire alla pubblica amministrazione di adottare un giusto provvedimento che postula la completa conoscenza di tutti gli interessi in gioco, anche quelli privati, onde limitare quanto più possibile i sacrifici loro imposti; 
  • il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull’azione amministrativa per verificare la possibilità di eventuali, future lesive di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare. 
In questo scenario si innesta la recente approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di D.Lgs di attuazione dell’art. 1, comma 35, della L. n. 190/12, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PP.AA., “mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”, nel rispetto di una serie di principi ivi specificatamente elencati. 

I punti principali del provvedimento riguardano, in generale: 
  1. l’istituzione dell’obbligo di pubblicità per una serie di “situazioni” (patrimoniali dei politici), atti (dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche) e dati (in materia sanitaria); 
  2. la definizione del principio generale di trasparenza (“accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”); 
  3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali, snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini; 
  4. l’accessibilità totale alle informazioni, come avviene negli Stati Uniti, dove il FOIA (“Freedom of Information Act”) garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente; 
  5. il rispetto della privacy; 
  6. la qualità delle informazioni diffuse dalla PA e la durata dell’obbligo di pubblicazione (i siti istituzionali devono creare un’apposita sezione “amministrazione trasparente”, nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento); 
  7. la disciplina del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
Entrando più nel dettaglio, gli artt. 37-42 hanno previsto obblighi di pubblicazione in settori speciali […]
Per leggere l’articolo completo, devi collegarti al sito del “Il quotidiano IPSOA, Professionalità quotidiana”, con il quale collaboro da due anni nella redazione di articoli scientifici e di cronaca ambientale.

Quello che, in definitiva, mi preme sottolineare in questa sede è che se è vero che il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull’azione amministrativa “per verificare la possibilità di eventuali, future lesive di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare”, è altrettanto vero che la PA deve consentire ai cittadini di essere consapevolmente informati, oltre che su atti e dati relativi indirettamente l’ambiente (pianificazione urbanistica, paesaggio, gestione del territorio), anche su quelli che vedono direttamente coinvolti aspetti ambientali. 
Con trasparenza: perché attraverso una partecipazione, frutto anche di una comunicazione informata, condivisa, precisa e trasparente, si può inter alia evitare che, oltre alle lungaggini burocratiche (colpa di PP.AA. sonnacchiose e restie a comunicare il proprio operato) proliferino opposizioni a qualsiasi tipo di iniziativa che comporti impatti ambientali più o meno rilevanti (colpa di cittadini disinformati o malinformati) che, al netto di pregiudizi che purtroppo ancora oggi spesso ammantano sedicenti azioni ambientaliste, hanno fino ad oggi trovato facile humus nell’opacità che ha regolato il settore ambientale.


La “nuova” SEN: Strategia Energetica Nazionale di ampio respiro o piccolo cabotaggio?

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Il 14 marzo 2013 – dopo una lunga, per certi versi estenuante (anche se abituale), attesa, e dopo i rumors ufficiosi dei giorni precedenti, che davano per approvata la nuova SEN – finalmente la fumata bianca: sul sito del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato il documento “Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile – Marzo 2013” (SEN - Strategia Energetica Nazionale),  verosimilmente lo stesso che sarà pubblicato, nelle forme di un decreto interministeriale (decreto 8 marzo 2013), in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Frutto di un “ampio processo di consultazione pubblica, avviata a metà ottobre con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del documento di proposta, e proseguita con il confronto fino a dicembre di tutte le istituzioni rilevanti (Parlamento, AEEG e Antitrust, Conferenza Unificata, CNEL, Commissione Europea) e di oltre 100 tra associazioni di categoria, parti sociali e sindacali, associazioni ambientaliste e di consumatori, enti di ricerca e centri studi”, la nuova Strategia – evidenzia il ministero nel sito istituzionale, “consentirà un’evoluzione graduale ma significativa del sistema ed il superamento degli obiettivi europei 20-20-20”, fra i quali: 
  • una significativa riduzione dei costi energetici; • un progressivo allineamento dei prezzi all’ingrosso ai livelli europei; 
  • il superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020; 
  • una maggiore sicurezza, una minore dipendenza di approvvigionamento e una maggiore flessibilità del sistema; 
  • un impatto positivo sia sulla crescita economica green e white economy che nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi), attraverso sette priorità, “con specifiche misure concrete a supporto avviate o in corso di definizione”. 

In sostanza, chiosa l’MSE, “si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema”. 

All’indomani della notizia della firma del decreto, e anche prima della prima lettura del testo definitivo (e, quindi, sulla sola base dei documenti, parzialmente modificati – vedremo come – circolanti fino al giorno prima) molte sono state le critiche di merito (relative alla vision dei ministeri) e di metodo (relative all’opportunità di promulgare tale decreto, con quelle criticità, un attimo prima di cedere il posto – se, come e quando questo avverrà – ad un nuovo Governo; sarebbe stato meglio, a questo punto, secondo i critici, aspettare ancora un po’, e valutare meglio le criticità). 

Nelle pagine de “Il Quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana”,  troverete un “commento a caldo”, e nei prossimi giorni degli approfondimenti specifici, volti ad analizzare nel dettaglio i singoli aspetti più rilevanti della “Strategia” che dovrebbe impegnare il nostro Paese per i prossimi sei lustri.

In questo blog mi limito ad una breve considerazione, che nasce da questi due interrogativi: 
Quali sono le ragioni che hanno condotto, nel merito e nel metodo, il Governo ad adottare questa strategia? 
Quale sarà l’impatto reale, nel breve e nel lungo periodo? 

A me sembra che uno dei punti fondamentali per capire come – al di là delle parole – si concretizzerà la strategia sia racchiuso nel suo sviluppo diacronico: si parla di medio-lungo periodo con riferimento al 2020, che invece – in termini di investimenti, di programmazione giuridico-economica, di sviluppo delle tecnologie – “è già domani”, mentre si fa riferimento al 2050 in termini quasi scolastici, come se fosse un’era geologica lontana più che un futuro immanente. 
 Mentre in Europa – in relazione alle rinnovabili, le energie del futuro – le istituzioni comunitarie stanno già affrontando da mesi il tema di cosa dovrà succedere nel settore ben al di là del 2020, perché l’orizzonte temporale che ci separa da tale scadenza è diventato troppo breve, e occorre cominciare a pensare per tempo alle strategie di sostenibilità future di lungo (non: lunghissimo) periodo, in Italia la nuova strategia parla in termini prudenziali di “una graduale ma significativa” evoluzione del sistema. 

La “presentazione strategica” della SEN (Strategia Energetica Nazionale) (dal punto di vista comunicativo, non c’è dubbio che chi legge è indirizzato ad un certo “ragionamento”) non deve trarre in inganno, ma soprattutto il riferimento all’integrazione e al coordinamento delle normative, alla necessaria diversificazione, alle sostenibilità dello sviluppo, alle generazioni future, alla prudente gradualità – tutti termini astrattamente condivisibili, perché sinonimo di autorevolezza – nel concreto si svuotano, almeno parzialmente di significato, se solo si pensa che partiamo già con grave ritardo, e che la “significativa gradualità” non consentirà di recuperare almeno parta del gap giuridico e culturale che negli ultimi anni abbiamo (se non coltivato, sicuramente) non contrastato. 

Lo sguardo al passato relativo alle fonti energetiche fossili (unito agli interventi che si intendono pragmaticamente effettuare solo in questo settore) è indice di una mancanza di prospettiva di ampio respiro: ciò che dovrebbe connotare una strategia che invece, nel caso italiano, assomiglia più ad una tattica di breve (pardon: medio-lungo) periodo, che potrebbe dare soltanto l’illusione di essere in grado di risolvere i problemi, in attesa di una futura strategia, che magari dovrà far fronte anche al fatto che l’eterno immobilismo decisionista del nostro Paese ha portato gli investitori privati (cui spesso si fa cenno nella strategia, con riferimento al “ritorno economico positivo per il Paese” e al “notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema”) ad investire le loro energie in progetti da realizzare altrove.     


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Com'è cambiata la comunicazione sul web negli ultimi cinque anni: quelli che oggi compie il blog di Natura Giuridica

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La recente affermazione del Movimento 5 Stelle ha definitivamente messo in evidenza come la comunicazione sul web abbia acquisito un'importanza fondamentale nel panorama dei mezzi di comunicazione: ormai la TV, la radio e la carta stampata (gli "old media"...) riprendono e pubblicano ciò che avviene in rete in tempo reale.

Cinque anni fa, quando ho aperto questo blog, era esattamente il contrario: la rete si nutriva di quello che veniva raccontato e scritto attraverso i mezzi tradizionali, ed i blog, nati come diari personali, sembravano "pensatoi esposti al pubblico", ossia luoghi virtuali per dire la propria su qualsivoglia argomento, con la possibilità, più teorica che pratica, di intercettare un piccolo pubblico di utenti che condivideva lo stesso interesse, la medesima passione, per quel determinato argomento.

Ecco, si può dire che quando esattamente cinque anni fa ho aperto il mio blog sull'ambiente e il diritto ambientale (tanti auguri, Natura Giuridica!), un argomento "di nicchia" trattato su uno strumento di comunicazione "di nicchia", mi sentivo come quel pesce in primo piano nella foto: controcorrente, solo in mezzo a tanti, ad esplorare un mondo, quello della rete, vastissimo e pieno di infinite possibilità...

Oggi, a cinque anni di distanza, mi permetto di tracciare un primo bilancio della mia avventura di blogger.
Ho aperto il blog per parlare di tutela dell'ambiente e del mio lavoro - che per me è prima di tutto una passione - la consulenza giuridica ambientale in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia (o per dirla con termini inglesi, "chè va tanto di moda": l'environmental risk management)
Piano piano le persone hanno cominciato a visitarlo, a condividere commenti e spunti di riflessione, che mi hanno aiutato a scegliere i temi di cui occuparmi, ad affinare lo stile, a rendere insomma accessibili dei contenuti che per tanto tempo sono stati appannaggio solo di persone con specifiche competenze  tecnico-giuridiche.

Il blog dunque mi ha dato dapprima modo di esprimere quello che penso in materia di diritto dell'ambiente, di energie rinnovabili e di politica ambientale, successivamente è diventato anche un modo per dare visibilità alle mie conoscenze, costituendo un biglietto da visita personale e professionale; il blog  mi ha connesso con una sempre più vasta platea di persone che utilizzano ciò che scrivo per informarsi, per aggiornarsi, operare a livello professionale in campo giuridico e richiedere la mia consulenza in materia, indipendentemente dal luogo fisico in cui risiedo: senza saperlo, sono diventato uno dei primi "wwworkers", lavoratori della rete. Anticipando di qualche anno un  fenomeno che oggi sta letteralmente esplodendo.

Dal 2008 ad oggi la rilevanza di concetti come green jobs, green economy, incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, raccolta differenziata e inquinamento, per citarne solo qualcuno, è cresciuta in maniera esponenziale perché la globalizzazione e la crisi economica hanno rivoluzionato i nostri stili di vita mostrando l'ambiente per quello che è: non solo un bene che va tutelato per preservare la nostra specie, ma anche un grande bacino di opportunità per lasciarsi finalmente alle spalle un modello di società e di consumo che sa di vecchio e di stantio. Mi piace pensare di avere contribuito - nel mio piccolo - ad innescare questo enorme cambiamento.



Il legislatore Linus e i project (James) Bond in materia energetico-ambientale

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La finanza sta entrando prepotentemente anche nel settore dell'energia: oltre a strumenti fiscali, infatti, i Governi degli Stati europei stanno studiando strumenti finanziari per aiutare - si dice - lo sviluppo del settore.
Ma i project bond in materia di energia, ultima trovata, oltre ad essere (resi) così sberluccicanti, sono tutta rose e fiori o nascondo insidie pericolose?

Di recente su “Il Quotidiano IPSOA” è stato pubblicato un articolo relativo a questa problematica (“Project (James) Bond: un infiltrato nelle politiche nazionali?”).

In estrema sintesi, si è messo in evidenza che, nonostante l’attuale crisi economica sia stata provocata anche da un disinvolto abuso di strumenti finanziari (spacciati come panacea buona per ogni stagione), sembra che la politica moderna non possa fare a meno di invocarne l’uso ogni qualvolta si tratti di giustificare il raggiungimento di un obiettivo. 
Anche il Governo dei tecnici, infatti, non è sfuggito a questa tentazione, e nel contesto delle misure adottate in rapida successione negli ultimi mesi per rilanciare la realizzazione di opere pubbliche in regime di partenariato pubblico-privato ha dato un rilievo particolare ai project bond, obbligazioni emettibili per finanziare le infrastrutture (ferroviarie, energetiche, idrauliche, telecomunicazioni, etc.) del nostro Paese (c.d. project financing),
“destinate a realizzare un passaggio da un sistema di finanziamento delle grandi opere prevalentemente bank-based ad un sistema market-based. Il recente decreto “crescita” ha apportato delle modifiche alla disciplina dei project bond per renderne più appetibile l’emissione e la sottoscrizione. I project bond sono emissioni obbligazionarie finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali che consentono di coinvolgere capitali privati nel finanziamento di tali opere, soprattutto in una fase economica, come quella attuale, in cui le consuete fonti di finanziamento (in primis il credito bancario) non consentono una sufficiente disponibilità di risorse”.
In sostanza, i project bond non sono altro che titoli obbligazionari utili per realizzare un determinato progetto, con il rimborso che viene assicurato dai flussi di denaro che il progetto stesso riesce a garantire: il funzionamento si basa sul cosiddetto “tranching”, ovvero la suddivisione del prestito in tranches, con diversi gradi di rischio, il più rischioso dei quali è posto a carico della BEI.

Con il rating di ogni tranche che, in questo modo, diventa più alto, gli investitori sono più propensi a finanziare i progetti e i bond costano di meno….

Oltre ai (millantati? presunti? indubitabili?) vantaggi che i project bond possono portare – “riduzione dei tassi di interesse applicati nei project bond rispetto ai prestiti bancari, se è previsto uno schema di rating e garanzie elevate (con intervento ad esempio di assicurazioni per la garanzia dei bond); durata dei finanziamenti più elevata rispetto ai prestiti bancari tradizionali; impatto sul bilancio pubblico limitato, nel caso in cui si renda necessario un intervento pubblico”, secondo le parole del vice ministro alle infrastrutture Ciaccia – sono molti gli aspetti intrinsecamente negativi che i project bond contengono.

Nella relazione sulla proposta di regolamento, il relatore Göran Färm evidenziava, fra gli “aspetti che destano preoccupazione” la necessità di trovare il
“giusto equilibrio tra i poteri delegati accordati alla Commissione e alla BEI e gli obblighi di informazione e i meccanismi di responsabilità”.
Un difficile mix fra criteri vincolanti (necessari per rendere equo il sistema) e libertà d’azione che, “in considerazione del mutevole ambiente economico e finanziario”, non possono essere troppi e troppo stringenti, “in modo da concedere a questo nuovo mercato una maggiore flessibilità per svilupparsi”. 

Oltre ai limiti intrinseci del sistema – riassunti prudentemente con la formula “aspetti che destano preoccupazione” – vi sono altri aspetti negativi, di cui occorre tener conto, specie alla luce di quanto la finanza è stata in grado di combinare negli anni passati.

Innanzitutto le tempistiche: le opere cui sono collegati i project bond richiedono molti anni per la loro realizzazione, spesso inconciliabili con i tempi propri del mercato.

Quindi, oltre all’endemico problema italiano, relativo ai continui stravolgimenti normativi, che non hanno facilitato, e non continueranno a farlo, rebus sic stantibus, gli investimenti nel nostro Paese:

  • le potenziali complicazioni (con lievito dei costi) insite in progetti (come quelli relativi all’efficienza energetica, complessi e spesso frammentati) che sul piano economico offrono strutturalmente di ritorni contenuti e di lungo periodo, e 
  • il coinvolgimento di troppi, ulteriori attori, rispetto a quelli necessari: banche d’affari coinvolte nella valutazione del progetto, nella creazione e nella successiva distribuzione dei project bond; investitori istituzionali; BEI; agenzie di rating. 
A tale, ultimo, proposito, occorre segnalare, inter alia, che:
  • i grandi investitori istituzionali vengono inevitabilmente attratti da questo tipo di intervento pubblico – attuato tramite il sistema delle garanzie e il ruolo assunto dalla BEI – necessario per rendere possibile tale struttura finanziaria. In questo modo gli investitori sono tutelati, (come dimostrato dal cit. sistema del tranching), ma gli Stati rinunciano a parte del loro potere di decidere il futuro, considerato alla stregua di una scelta (di pura convenienza) fatta da parte di soggetti il cui unico scopo, lungi da quello di realizzare un’opera necessaria (che richiede tempi molto lunghi), è rappresentato dal profitto (che di solito è più impaziente); 
  • la BEI può essere oggetto di un declassamento, da parte delle agenzie di rating, che potrebbe vanificare in parte il presunto vantaggio dello schema di condivisione del rischio; 
  • le agenzie di rating avranno un ulteriore strumento di potere per condizionare il mercato. 
Se a ciò si aggiunge che rumors sottolineano la necessità di un’apertura verso una clientela retail, al fine di realizzare un mercato liquido ed efficiente di project bond, il cerchio si chiude, e lascia intravedere il grande (nuovo e già conosciuto) rischio speculativo, che vede coinvolti i soggetti, peraltro già noti, che hanno causato le precedenti “bolle”, da un lato.
E i perdenti, dall’altro.