Bonifica siti contaminati: è possibile la motivazione “per relationem”?

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In un procedimento di bonifica di siti contaminati, è possibile attribuire la responsabilità facendo riferimento “per relationem”, vale a dire, attraverso l’inequivoco ed esplicito richiamo ad un altro atto?
La carne al fuoco è tanta, perciò, al fine di contestualizzare la vicenda, faccio un rapido cenno agli avvenimenti principali, rimandando i curiosi fra di voi ad approfondire la storia alla lettura del testo integrale della sentenza del Tar Firenze 6538/2010, scaricabile dalla pagina naturagiuridica/bonifica-siti-inquinati

Una società è proprietaria di un terreno e presenta un progetto di bonifica dell’area, che prevedeva anche la realizzazione di una vasca di messa in sicurezza delle terre di bonifica, realizzata sotto il piano di campagna.

Progetto approvato e polizza fedejussoria a posto: i lavori iniziati e, prima della loro conclusione (avvenuta nel 2002) la società conclude un contratto di compravendita allo scopo di cessione in locazione finanziaria di un’area del terreno.
L’acquirente dichiara di “essere pienamente a conoscenza e di accettare l’esistenza dell’ex vasca di raccolta dell’acqua nel lotto n. 3-30, del suo riempimento con materiale di risulta della bonifica dell’area e delle conseguenti limitazioni d’uso con destinazione a parcheggio”, e chiede ed ottiene che la garanzia per vizi occulti esclusivamente in tema di bonifiche ambientali per eventuali ulteriori interventi imposti a termini della normativa attualmente vigente resti a carico del venditore.
Fin qui “tutto regolare”: nei mesi successivi, tuttavia, dopo la comunicazione di conclusione degli interventi di ripristino e sigillatura della pavimentazione, a seguito di un sopralluogo vengono evidenziate delle problematiche sorte in ordine alla gestione dell’impianto (distacchi e fessurazioni nella sigillatura).

Sulla base del rinvio al contenuto del verbale di sopralluogo, la Provincia adottava i relativi provvedimenti.
E qui casca l’asino…
In materia di individuazione di responsabilità ambientale, infatti, la giurisprudenza si è più volte espressa nei seguenti termini: alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'”id quod plerumque accidit”, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.

Ma se si fa un semplice riferimento “per relationem” alle conclusioni di un sopralluogo, manca il necessario presupposto motivazionale idoneo a configurare una specifica responsabilità…

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