Omessa bonifica: disciplina barzelletta

1 commenti

Ci sono:
• una società produttrice di rifiuti
• una società trasportatrice degli stessi rifiuti
• il responsabile di una discarica
che vengono incriminati per la realizzazione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e per non aver provveduto alla bonifica secondo procedimento di legge…

No, non è una delle barzellette che il premier puntualmente racconta in ogni dove…
Anche se a pensarci bene, a giudicare dal solito claudicante incedere della normativa, e della susseguente, ed inevitabile, interpretazione, forse quella relativa all’omessa bonifica sembra proprio una barzelletta…come raccontato nell’articolo “Orienteering politico-normativo in materia di omessa bonifica”…
Ad ogni modo, quella citata all’inizio di questo post è la parte in fatto della sentenza che vi propongo oggi (Cassazione penale, n. 699 del 2010, gratuitamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione) in materia di omessa bonifica, argomento assai spinoso e delicato, già altre volte affrontato nelle pagine di Natura Giuridica (alla fine di questo post troverete i collegamenti).
La storia prosegue sottolineando che in primo grado, i tre venivano condannati e obbligati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
In secondo grado venivano, invece, parzialmente assolti, in merito agli obblighi di comunicazione, e veniva riqualificato il fatto relativo alla omessa bonifica, che non veniva punito perché “il fatto non costituisce reato per difetto della condizione di punibilità”.

E in Cassazione?
La Suprema Corte ha sottolineato che, in assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 TUA: non sembra possibile, infatti, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere, quindi, il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati.
Occorre prendere atto, dunque – cari esegeti, sembra voler sottolineare la Cassazione – che la formulazione dell’art. 51 bis D.Lv 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA.
L’art. 257, comma 2, in materia di omessa bonifica, prevede una circostanza aggravante, e non un'ipotesi autonoma di reato: la natura pericolosa delle sostanze, infatti, produce unicamente l’aggravamento del reato del comma 1, senza incidere sulla esistenza dello stesso.
Di conseguenza, l’avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l’estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.

Tale lettura tiene conto anche della circostanza, certamente non irrilevante per la valutazione di conformità ai principi costituzionali, di assicurare una interpretazione conforme alla esigenza di dare concreta attuazione al principio di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali contenuto nella legge delega (art. 1 co. 8 lett. f).

Ed infatti, il trattamento premiale delle iniziative necessarie al ripristino ambientale tanto più si giustifica quanto maggiore può essere il danno per l'ambiente e, dunque, appare senz'altro incoerente ritenere sotto il profilo interpretativo che proprio nel caso in cui l'inquinamento possa rivelarsi maggiormente dannoso, in quanto le sostanze inquinanti sono di natura pericolosa, il legislatore abbia inteso soprassedere o non incentivare le iniziative necessarie alla bonifica da parte di [colui] il quale ha cagionato l' inquinamento.

Per un approfondimento in materia di omessa bonifica, leggi i seguenti post:

Omessa bonifica: silenzio inevitabile della Cassazione
Omessa bonifica:la Cassazione torna a far chiarezza
La risposta è dentro di te (e, però, è sbajata!)

***

Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.

Contatta Andrea Quaranta tramite mail o telefono per richiedere il tuo parere di diritto ambientale o dell’energia.

Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o inserisci la tua mail nel box  che trovi qui sotto, e conferma l’avvenuta iscrizione, rispondendo alla mail che riceverai sulla tua casella di posta: riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti di Natura Giuridica direttamente nella tua casella di posta elettronica


Aggiornamento costante sul diritto ambientale

Inserisci la tua e-mail:


Delivered by FeedBurner


1 comment

1 luglio 2011 alle ore 08:46

I would like to thank you for the efforts you've made in writing this posting. I'm hoping the same very best function from you inside future too.

Reply
Posta un commento