Rifiuto, sottoprodotto, materia prima secondaria?

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Si può effettuare un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi in assenza di iscrizione all'albo nazionale Gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi?

Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione nella sentenza che vi propongo oggi (22010/10), gratuitamente consultabile sul sito di Natura Giuridica nella pagina dedicata ai rifiuti, previa semplice registrazione, il NOE aveva accertato che una società aveva svolto attività di raccolta e di trasporto di oltre 15 tonnellate di rifiuti in assenza d'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, compiendo attività di selezione, cernita e separazione del silicio puro dai cristalli di quarzo:
• con invio del silicio ad una società come materia prima secondaria e
• con stivaggio dei cristalli di quarzo all'interno di un capannone in appositi big-bag, come rifiuti perché destinati allo smaltimento e non al riutilizzo con conseguente insussistenza delle condizioni fissate dall'art. 181 bis d. lgs. n. 152/2006 per l'esclusione della nozione di rifiuto.

Secondo la società imputata entrambi i minerali trattati dalla sua ditta rientrano nella nozione di materie prime o di sottoprodotto, ragion per cui la loro raccolta e il trasporto non era sanzionabile, a tacer del fatto che:
• in ogni caso, la società era munita dell'autorizzazione per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d. lgs n. 152/2006, sicché il relativo trasporto era consentito, anche a tenore dell'art. 188 stesso decreto, senza che occorresse altra autorizzazione;
• la sentenza prescinde dalla contestazione dell'accusa (trasporto non autorizzato) essendo, invece, intervenuta condanna per lo smaltimento del quarzo, depositato nei big-bag, in quanto non destinato al riutilizzo, donde l'erroneità della decisione per avere disconosciuto che il quarzo è una materia prima pregiata commerciabile temporaneamente stivata in attesa di essere posta in commercio.
Ebbene, la Cassazione (22010/10) ha sottolineato che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della distinzione fra residuo di produzione e sottoprodotto, in tanto è ravvisabile un sottoprodotto in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione".
Ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente e immediatamente utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti, che non avrebbe ragion d'essere.

La disciplina relativa alla gestione dei rifiuti trova piena applicazione in tutti i casi in cui un materiale di risulta può essere sì utilizzabile, ma solo eventualmente ovvero "previa trasformazione": pura e semplice applicazione del principio di precauzione, in base alla quale occorre interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, e quindi occorre circoscrivere la fattispecie esclusa, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia "solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione".

Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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