Trasporto di rifiuti semplificato in sanatoria?

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Quante non se ne studiano per aggirare, e raggirare, le regole…
Materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo: è rifiuto?
Se si trasporta tale materiale solo in modo occasionale, occorre l’autorizzazione?
La storia che vi voglio raccontare oggi prende le mosse dal sequestro preventivo di una “macchina operatrice semovente”, con la quale una società ligure effettuava attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi in assenza di prescritta autorizzazione.
Il materiale de quo, infatti, costituito da ferro, alluminio e piombo, è stato considerato dal Tribunale un rifiuto, e la circostanza dell’occasionalità del trasporto – sostenuta dall’impresa proprietaria del mezzo – indimostrata, dal momento che l’attività di trasporto (dei rifiuti) costituisce attività accessoria ed integrativa dell'organizzazione della società…

Quest’ultima contestava la qualificazione del materiale come rifiuto, perché “rinvenuto” nell'attività di demolizione in un cantiere e trasportato in un deposito nella disponibilità della stessa: in sostanza, la società sosteneva che l’attività di trasporto (di materiali non costituenti rifiuto) era accessoria a quella di una ditta di costruzioni, svolta in modo occasionale e saltuario e finalizzata non già all'abbandono, ma alla custodia dello stesso in un deposito autorizzato….
Storia fumosa, brevemente riassunta nella sentenza della Cassazione n. 15375/10, che potete leggere scaricando il testo dal sito di Natura Giuridica - sezione gestione rifiuti, dopo una semplice e gratuita registrazione.
Cosa ha detto il Giudice di legittimità?
Innanzitutto che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce una quaestio facti che è demandata al giudice di merito, e che quindi è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da visi logici o giuridici.
Nella specie, il Collegio – dopo aver ricordato che si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A” alla parte quarta del Testo Unico Ambientale, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" – ha sottolineato che, con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, il Tribunale ha ritenuto che veniva trasportato un quantitativo di materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo e che la tesi difensiva – in base alla quale si sarebbe trattato, invece, di due grondaie pronte all'immediato riutilizzo – non risultasse suffragata da alcun elemento.
La riutilizzazione, ha proseguito la Cassazione, deve essere certa ed effettiva: trattandosi di materiale dismesso, ed in mancanza della prova di una riutilizzazione, il Tribunale non poteva far altro che considerarlo un rifiuto.

L'art. 212 comma 8, del TUA (che riguarda l’albo nazionale dei gestori ambientali) prevede che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 – che regola l’iscrizione all’ANGA per coloro che trasportano rifiuti – non si applicano solo:
• ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
• ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Queste imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:
a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo....

Dove sta il barbatrucco?
Semplice, che l’iscrizione semplificata – necessaria per tale tipo di imprese, in modo da consentire un controllo adeguato dell'attività di trasporto effettuata – è avvenuta solo successivamente….

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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