Un paese immobile. Ma ogni tanto qualcosa succede…

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(continua da: “Pachiderma Italia”)

Cosa, e come, ha detto il C.G.A. nel respingere l’appello del colosso (ma anche molosso…) burocratico che impedisce al nostro paese di prendere il volo….come si è pronunciato nei confronti del perenne ritardo che contraddistingue l’incedere claudicante della nostra amministrazione (in questo caso in relazione ad un impianto alimentato a biomasse)?
E' possibile ottenere un risarcimento per il ritardo?

Andiamo con ordine.

La premessa è che l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 è ispirato al principio di semplificazione, e prevede non solo che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano assoggettati a una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, previo svolgimento di una Conferenza dei servizi alla quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate, ma anche che il termine finale massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale.

In tale contesto normativo, dunque, tutte le amministrazioni devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi, dal momento che l’intento del Legislatore statale è stato chiaramente quello di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione.

Per questo motivo è stata operata una drastica semplificazione del relativo procedimento autorizzatorio, realizzata attraverso la concentrazione dell’apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nell’ambito di un’apposita Conferenza dei Servizi, da svolgere in vista dell’adozione di un unico provvedimento conclusivo dal contenuto espresso e polistrutturato.

Nel caso di specie, invece, il Collegio ha ravvisato molte ed evidenti anomalie che hanno determinato un deragliamento procedimentale che ha segnato l’inizio di una manifesta maladministration risoltasi poi in un macroscopico e ingiustificato superamento, non soltanto del termine finale stabilito per la conclusione del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ma anche dei ristretti termini imposti dall’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente lesione degli interessi pretensivi.

Il modulo procedimentale e di semplificazione amministrativa rappresentato dalla conferenza dei servizi è infatti nato con il preciso scopo di definire in un unico contesto di tutte le eventuali difficoltà interpretative od operative connesse a un determinato intervento.
Difficoltà che costituiscono peraltro un evento ordinario e prevedibile, e non una circostanza straordinaria e imprevedibile, dell’amministrare: in sostanza, ogni Legislatore, nel fissare i termini di durata di un procedimento, tiene conto implicitamente della possibile insorgenza delle difficoltà alle quali si è accennato e comunque postula un’idonea capacità delle amministrazioni di risolverle entro tempi ragionevoli.
Quindi non può ricadere sul cittadino o sull’impresa l’incertezza delle amministrazioni istituzionalmente preposte a determinarsi sul punto.

Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che nessuna valenza esonerativa della responsabilità nelle quali sono incorse le amministrazioni poteva riconoscersi alla difficoltà interpretativa circa la qualificabilità, o meno, degli olii esausti di frittura e delle sanse esauste come combustibile da biomassa (eh sì, capita che per giustificarsi si ricorra anche ad espedienti come questo…del resto, abbiamo non abbiamo una classe politica nel dare sempre la colpa agli altri?)
Infatti, è stato decisivo osservare – ha concluso il Collegio – che la qualificazione di un prodotto quale idoneo e ammissibile combustibile da biomasse è un compito spettante in via istituzionale alla conferenza dei servizi e alle amministrazioni che a essa partecipano. Di conseguenza, non può ricadere sul cittadino o sull’impresa l’ondivaga incertezza mostrata dalle amministrazioni istituzionalmente preposte a determinarsi sul punto, senza contare poi che, nel dubbio, gli Assessorati ben avrebbero potuto risolversi, per quanto di rispettiva competenza, per l’adozione di un provvedimento negativo.

Dulcis in fundo: il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell’aumento del c.d. “rischio amministrativo” e, quindi, in maggiori costi, attesa l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento.

Nella specie, il Collegio – nel sottolineare che la possibilità di una previsione in ordine alla positiva, futura conclusione del procedimento in questione era già stata ampiamente comprovata dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione unica – ha accolto la domanda risarcitoria fondata sul ritardo dell’amministrazione nel rilascio di un provvedimento autorizzatorio alle emissioni in atmosfera, cui la conferenza di servizi aveva condizionato il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Tale ritardo, protrattosi per oltre tre anni, era stato causa della revoca di un contributo comunitario previamente concesso.

Tiè

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