Un Comune può “tirarsi fuori” dal procedimento autorizzatorio in materia di FER?

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In un’epoca di presenzialismo fine a se stesso, fa rumore il…silenzio rivendicato da un Comune pugliese in materia di fonti di energia rinnovabile.

La cronaca: una società, una volta avviato l’iter volto ad ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico, si è trovata di fronte al silenzio dell’Amministrazione. 
Il Giudice di primo grado ha accolto tale ricorso, prontamente impugnato dall’Amministrazione stessa, che sosteneva l’inesistenza di qualsivoglia obbligo a suo carico nel procedimento, dal momento che il famoso art. 12 del D.Lgs n.387/2003 prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da energie rinnovabili […] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione”

Come a dire, titolare del procedimento per l’autorizzazione unica è solo la Regione, e il Comune può pilatescamente lavarsene le mani…

Non è proprio così….

L’indicazione del termine, contenuto nell’art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 387/03 rappresenta un principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
Il motivo è semplice: la normativa è ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, ed è volta a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, e non esiste alcuna privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari: sempre nell’ottica della massima semplificazione, la libera attivivtà di produzione di energia elettrica da fonte eolica è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, all’esito di una conferenza di servizi.

L’autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire: di conseguenza, il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione unica.

Proprio per quest’ultimo motivo, in una recente sentenza, il Consiglio di Stato (1139/2010, consultabile sul sito di Natura Giuridica, previa semplice e gratuita registrazione ha ha respinto il ricorso di un Comune pugliese, che lamentava la propria estraneità dal procedimento autorizzatorio in materia di fonti di energia rinnovabile: l’oggetto dell’impugnativa, nel caso concreto, non era soltanto l’autorizzazione unica di competenza regionale – nel qual caso legittimata passiva al ricorso sarebbe stata unicamente l’Amministrazione regionale – ma, prima ancora, il piano regolatore con la localizzazione delle aree per l’insediamento degli impianti eolici.

Dalla normativa nazionale, ha proseguito il Consiglio di Stato, si evince che emerge già un particolare coinvolgimento non solo ambientale ma anche urbanistico del Comune ove l’impresa intende realizzare l’impianto, interesse che sembra assumere, nella fattispecie, un carattere prioritario rispetto agli altri interessi componibili nella conferenza di servizi.

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Foto: “An Nur La Luce” originally uploaded by Vittorio Vizzini