Il diritto è soltanto pura forma…e si trasforma in non-sense

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Nei post "Scarti alimentari: rifiuti o sottoprodotti?" e "Gli scarti alimentari sono sempre sottoprodotti!" abbiamo sottolineato l’importanza di una chiara applicazione della normativa sui rifiuti-sottoprodotti, specie nei casi in cui (come quello di specie, relativo agli scarti alimentari) tale distinzione ha conseguenze rilevanti sulla salute dell’uomo, e delle incredibili affermazioni del TAR di Perugia, che senza giri di parole ha detto chiaro e tondo che gli scarti alimentari devono sempre essere considerati alla stregua di sottoprodotti.

La prima parte del titolo dell’ultimo post di questa trilogia dedicata agli scarti alimentari “Il diritto è soltanto pura forma” si riferisce al fatto che oggi, il diritto – inteso in senso lato, comprensivo di normativa e giurisprudenza – è, appunto, soltanto pura forma: tutta teoria e poca "pratica", come dimostrato dall’assolutismo di certe asserzioni, in totale disprezzo di quelle che sono le ponderate conclusioni cui, finora, è pervenuta la giurisprudenza comunitaria.

Anche supponendo, infatti, che sia possibile garantire che gli scarti alimentari siano effettivamente riutilizzati per la produzione di mangimi (in ogni caso, la sola volontà di destinare tali materiali alla menzionata produzione non basta…) le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per qualificare o meno quest’ultima come rifiuto.

La presunzione secondo la quale gli scarti alimentari costituiscono tout court sottoprodotti che presentano, per il loro detentore un vantaggio o un valore economico (anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi…), se in alcuni casi può corrispondere alla realtà, non lo è in termini assoluti: non può, cioè, esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore di scarti alimentari tragga dal loro riutilizzo un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal mero fatto di potersene disfare.

La soluzione, dunque, non risiede in una valutazione astratta, generale e preventiva, ma nell’analisi della singola vicenda, e nel buon senso pratico: nel caso degli scarti alimentari, questa analisi concreta ha ancora più rilevanza, toccando anche altri aspetti di primaria importanza, come la tutela della salute dell’uomo.

Al di là di queste prese di posizione assolute, lontane anni luce da qualsivoglia considerazione pratica, la sentenza (e il modus operandi che la stessa giustifica) non brilla certo per coerenza logica:
  1. se, infatti, una sostanza (scarto alimentare) è qualificata (astrattamente, in via assoluta, generale, preventiva e presuntiva) come sottoprodotto, e può essere utilizzata per la produzione di mangimi per gli animali, e
  2. se quella stessa sostanza è, invece, qualificata come rifiuto, non può, in ogni caso, essere destinata alla produzione di mangimi
risulta evidente che si tratta, ancora una volta, di “questioni di lana caprina”, puramente teoriche e definitorie, che nulla hanno a che vedere con gli aspetti pratici di tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Se, infatti, è inapplicabile la disciplina sui rifiuti agli scarti alimentari – i quali, pertanto, possono essere utilizzati tout court, cioè senza alcun tipo di trattamento, per la produzione di mangimi – non si può vietare a quella stessa impresa l’utilizzo di quegli stessi materiali, solo perché l’impresa li considera rifiuti, e li sottopone a rigoroso recupero, prima di utilizzarli per la produzione di mangimi…

Basterebbe che l’impresa ricorrente si “limitasse” ad agire secondo la logica sottesa alla nota ministeriale: cioè considerando quegli scarti come sottoprodotti, senza effettuare le “inutili” (e costose) fasi di recupero…

Infine, e con questo vengo alla seconda parte del titolo di questo post (“…e si trasforma in non-sense”) che senso ha:
  • qualificare uno scarto alimentare come sottoprodotto, utilizzabile “tal quale”, senza alcun tipo di trattamento e/o trasformazione preliminare, con potenziale danno per la salute dell’uomo,
  • piuttosto che come “rifiuto”, per sottoporlo ai necessari e opportuni trattamenti prima di destinarlo, a valle di questa operazione di recupero, alla produzione di mangimi per animali?
“Sai che cosa penso, che se non ha un senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso!”, canta Vasco Rossi.

Il problema è che, con questo diritto che fa senso, e le sue interpretazioni senza senso, quel domani arriverà pure, ma ben lontano da quelle molteplici sostenibilità che tutti, a parole, siamo bravi a reclamare...

Salvo poi farcene sfuggire il senso

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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