La gestione dei rifiuti in forma semplificata non è per sempre…

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In materia di gestione dei rifiuti, quale documentazione deve produrre un’impresa che intende chiedere il rinnovo dell’attività di rifiuti in forma semplificata?

Quali documenti devono essere allegati alla comunicazione di inizio di attività?

Se manca, all’atto del rinnovo, il certificato di compatibilità urbanistica, con l’indicazione dell’inesistenza dei vincoli idrogeologici e con relativa attestazione che l’impianto di recupero non contrasta con le norme e gli strumenti urbanistici del Comune competente per territorio, l’attività di gestione dei rifiuti in forma semplificata può essere autorizzata a proseguire?

A tali interrogativi ha dato una risposta il TAR di Napoli, che nella sentenza n. 3733/09 (liberamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione) ha sottolineato che l’inibitoria dell’attività di recupero di rifiuti ex art. 216, comma 4, del c.d. “Testo Unico Ambientale” può intervenire:

  1. non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità ed i tipi di rifiuti recuperabili,
  2. ma anche nell’ipotesi di contrasto dell’attività di recupero dei rifiuti con le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente
A tale proposito, la compatibilità urbanistica dell’impianto non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti: infatti, deve essere sicuramente qualificato pericoloso, ai fini della preservazione dell’ambiente circostante, un impianto che:
  1. sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso,
  2. si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area.
Se, infatti, si vuole rendere compatibile la normativa prevista per le procedure semplificate di recupero dei rifiuti, con quella ordinaria, non vi sono altre possibili interpretazioni: nell’art. 208 (procedura ordinaria), infatti, si fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto (di impianto) alla normativa urbanistica ed alla valutazione, in sede di conferenza di servizi, della compatibilità dello stesso “con le esigenze ambientali e territoriali”.

D’altronde, il giudizio di compatibilità urbanistica, attenendo all’attività concretamente esercitata ed all’impianto condotto, deve essere ripetuto ogni cinque anni in occasione del rinnovo della comunicazione di avvio, e deve assumere come parametro la disciplina urbanistica in vigore, a prescindere dall’eventuale conformità alla normativa urbanistica applicabile al momento dell’originario insediamento, nonché dal titolo edilizio rilasciato illo tempore per la realizzazione del manufatto.

Vi immaginate cosa succederebbe, se fosse sufficiente l’originaria autorizzazione?
Che senso avrebbe parlare di rinnovo?
Quale tutela ambientale al passo con i tempi, con le tecnologie, con la sensibilità ambientale?

Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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Foto: "Cumuli di rifiuti a Pozzuoli" originally uploaded by luca.lista