OGM: precauzione prima di tutto

0 commenti

Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza del 17 febbraio 2009 nella causa C-552/07) si è occupata degli OGM, organismi geneticamente modificati, analizzando, in particolare, la definizione di luogo di emissione di organismi geneticamente modificati, il concetto di emissione deliberata nell’ambiente di OGM, le possibilità “concesse” al consumatore di accedere ai documenti amministrativi e la libertà di accesso all’informazione.

Il tutto, alla luce del principio precauzionale, e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/18/CE: la tutela della salute umana, il principio dell’azione preventiva e quello di precauzione, oltre alla trasparenza delle misure relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di OGM.

Per chi vuole approfondire l’iter della lunga e complessa vicenda che ha portato alla decisione della Corte di Giustizia, la sentenza è liberamente scaricabile sulle pagine di Natura Giuridica.


In questa sede è sufficiente sottolineare che la Corte – nel risolvere due questioni pregiudiziali, sottopostele dal Conseil d’Etat francese, nell’ambito di una controversia fra un Comune e un cittadino francese, in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – ha sottolineato che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25 […] della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6 8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.

Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni (indicate nell’art. 25) una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.