Realizzazione impianti fotovoltaici: quando il silenzio non è d’oro…

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Sul sito di Natura Giuridica, che offre servizi specializzati di consulenza legale ambientale, è stata pubblicata la sentenza del TAR di Palermo 642/09, che ha affrontato un tema di estrema attualità e rilevanza economico-ambientale: la realizzazione di impianti fotovoltaici. Per leggere la sentenza, registrati gratuitamente al sito Natura Giuridica.
La sentenza si trova nella sezione del sito dedicata alle fonti rinnovabili.


In particolare, la sentenza del TAR Palermo ha sviscerato le problematiche relative al silenzio rifiuto dell’Amministrazione procedente nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione unica, e alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

In seguito all’ammissione – da parte della GRTN – alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, alla richiesta volta all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, e al perdurante silenzio serbato da parte dell’amministrazione competente, veniva proposto ricorso innanzi al TAR di Palermo, con il quale il ricorrente si lamentava del fatto che l’Amministrazione non aveva provveduto al rilascio dell’Autorizzazione Unica (art. 12 del D.Lgs. 387/2003) nei centottanta giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento, e non aveva adottato alcun provvedimento in sede di conferenza di servizi entro i novanta giorni indicati all’art. 14 ter L. 241/90 (determinazione motivata di conclusione del procedimento).

Il TAR di Palermo, con sentenza n. 642/09, ha sottolineato che in materia di realizzazione degli impianti fotovoltaici, l’intento del legislatore è quello di semplificare il procedimento autorizzativo e di concentrare l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.
A tale favor legis non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.

Anche la Corte Costituzionale, del resto, ha rinvenuto la “ratio” del termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio.

Nel caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso, sottolineando che l’Amministrazione è rimasta silente, non una ma due volte, non solo non rispettando i termini imposti dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03 in combinato disposto con l’art. 14 ter L. 241/90, ma anche omettendo di rispondere all’istanza sollecitatoria.

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Foto: “impianto fotovoltaico popolare” originally uploaded by sistema peccioli