Sottoprodotto e materiali da demolizione: Cassazione n. 14323/07

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Come abbiamo cominciato a vedere nelle pagine di Natura Giuridica, le sentenze riescono spesso a delineare meglio il concetto di sottoprodotto perché, analizzando il caso concreto, sono più idonee a verificare, nella specie, la presenza di tutte le caratteristiche necessarie per un’adeguata “soluzione” al problema della qualifica "rifiuto-non rifiuto".

La sentenza che vi propongo oggi (Cassazione Penale, n. 14323/07, Coppa) riguarda, in particolare, il sequestro preventivo di un cumulo di materiali (sassi, ghiaia, pietre e altri materiali provenienti da scavi e demolizioni), e la loro classificazione come rifiuti.

Il caso

In seguito ad un sequestro preventivo, i signori Coppa, indagati per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 (perché svolgevano attività di raccolta e commercio di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni ovvero di terre e rocce da scavo in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione) chiedevano il riesame della misura cautelare, e il Tribunale disponeva la restituzione dei beni ai ricorrenti.

L
’indagine dalla quale è nata la vicenda trae origine da una richiesta di parere indirizzata dalla società dei Sigg.ri Coppa all’Amministrazione provinciale, volta a conoscere se fosse possibile commercializzare il materiale che la società stessa importava dalla vicina Confederazione (materiale di risulta dalla demolizione di edifici e materiali di scavo da cantieri)
Il PM, nel richiedere il sequestro al GIP, aveva catalogato:
  • il materiale di risulta come rifiuto speciale
  • le terre e rocce provenienti da scavo fra i rifiuti
Il thema probandum consisteva, quindi, nello stabilire se il materiale in questione fosse riconducibile alla categoria dei rifiuti speciali, notando che esso viene ceduto dalla Svizzera ad imprese italiane che lo impiegano come sottofondo per la costruzione di strade, impianti industriali e simili.

Il Tribunale del riesame sottolineava che:
  • tutto il materiale prima della importazione veniva sottoposto a procedimento di stabilizzazione e frantumazione ad opera di una ditta svizzera e
  • prima della commercializzazione veniva analizzato per il controllo dei limiti fissati dal D.M. 5 febbraio 1998;
  • pertanto, alla luce di tali elementi, si dovevano catalogare i materiali in questione come sottoprodotti, posto anche che gli stessi avevano una destinazione finale conforme a quella prevista.
Il PM proponeva allora ricorso per Cassazione, sostenendo:
  • la riconducibilità dei materiali de quibus alla nozione di rifiuto speciale;
  • che l’art. 14 della legge n. 178 del 2002 (interpretazione autentica della nozione di rifiuto) è stato abrogato dal Testo Unico Ambientale, sotto la spinta dei competenti organi comunitari che hanno richiamato il nostro Paese ad attenersi ad una nozione di rifiuto dai contorni definiti e rigidamente delimitati.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha innanzitutto ricordato che:
  • nel Testo Unico Ambientale è contenuta una chiara distinzione fra il concetto di rifiuti e quello di sottoprodotto, “per il tramite della quale la nozione di rifiuto è stata altresì "riallineata" ai principi propri dell'ordinamento comunitario”, e
  • l'orientamento di questa Corte è in stretta aderenza al contenuto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 152, art. 183, lett. n) che pone una serie di condizioni affinchè possa parlarsi legittimamente di sottoprodotto, con il conseguente esonero dell'imprenditore dal regime autorizzatorio proprio della gestione dei rifiuti.
Quindi ha evidenziato che un materiale, per essere qualficato come sottoprodotto deve:
  • essere direttamente impiegato dalla azienda che lo produce;
  • l'azienda stessa può anche commercializzarlo direttamente per il consumo o l'impiego successivo, ma ciò deve avvenire a condizioni "economicamente favorevoli" per chi lo cede;
  • l'impiego del sottoprodotto deve avvenire senza la necessità di trasformazioni preliminari (le operazioni che fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e siano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo);
  • l'utilizzazione del sottoprodotto deve essere "certa e non eventuale";
  • deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo;
  • l'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. Si tratta, in tutta evidenza, di una “norma di chiusura”, che esprime il senso di tutte le precauzioni prima puntigliosamente dettate al fine di evitare, con il ricorso alla incongrua nozione di sottoprodotto, il possibile aggiramento della rigorosa normativa sulla gestione dei rifiuti.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la definizione di sottoprodotto fosse assolutamente impropria, e comunque non supportata da argomentazioni giustificative.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che:

  • i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione, cui erano sottoposti i materiali, si ponevano in chiaro contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché “in tanto si può parlare di sottoprodotto in quanto prima del riutilizzo il materiale non debba essere sottoposto a trattamenti di sorta”;
  • non si avevano notizie delle condizioni economiche alle quali il materiale veniva ceduto dalla impresa svizzera per essere impiegato in altro ciclo produttivo
Sentenza della Cassazione penale n. 14323 del 2007