Focus sul capitolo relativo all’agricoltura
Infatti, e volendo limitare in questa sede l’approfondimento al
capitolo “agricoltura”, l’attuale testo vincolante
del TTIP, dopo un incipit sufficientemente
retorico, riprende ad ogni piè sospinto quei termini vaghi, mesi in corsivo
nell’appena citato incipit, e più in
generale sembra denso di auspici e belle parole, e poco di più.
Infatti, nel testo si legge che le parti:
·
“riconoscono le differenze nei loro rispettivi modelli agricoli
e la necessità di garantire che il presente accordo non influisca negativamente
sulla diversità agricola delle parti”;
·
“riconoscono
che le loro rispettive scelte sociali possono differire rispetto alle decisioni
di politica pubblica aventi un impatto sull'agricoltura. A tale proposito,
nessuna disposizione del presente accordo impedirà alle parti di adottare i
provvedimenti necessari per conseguire obiettivi politici legittimi quali la
tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente o della morale
pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la
protezione della diversità culturale che entrambe le parti ritengono
appropriate.
Entrambe le parti cercheranno di garantire
che l'effetto di tali provvedimenti non crei inutili ostacoli agli scambi di
prodotti agricoli tra di loro e che i provvedimenti non siano più restrittivi
per gli scambi di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo legittimo”;
·
“ricordano il ruolo
di primo piano della sostenibilità nella sua dimensione economica, sociale e
ambientale in agricoltura e mirano a sviluppare una cooperazione e un dialogo
fruttuosi su tematiche concernenti la sostenibilità agricola”;
·
“cooperano sulle
questioni concernenti le indicazioni geografiche”, e “ribadiscono l'importanza
delle denominazioni di origine dei prodotti e delle indicazioni geografiche per
l'agricoltura sostenibile e per lo sviluppo rurale e, in particolare, per le
piccole e medie imprese”;
·
“cooperano per
agevolare la conclusione positiva di negoziati agricoli in seno all'OMC”, al
fine di:
o
consentire il miglioramento sostanziale dell’“accesso ai mercati
per i prodotti agricoli”
o
ridurre “le sovvenzioni alle esportazioni agricole, al fine di
eliminarle gradualmente”;
o
sviluppare “regole che eliminino le restrizioni al diritto di un
individuo di esportare prodotti agricoli; nonché
o
ridurre “in modo significativo il sostegno interno distorsivo
degli scambi”;
·
“riconoscono gli
sforzi intrapresi nelle sedi internazionali per promuovere la sicurezza
alimentare e la nutrizione a livello globale, nonché l'agricoltura sostenibile,
e si impegnano a cooperare attivamente in tali sedi”;
·
“si adoperano per
promuovere lo sviluppo agricolo internazionale e una maggiore sicurezza
alimentare globale”;
·
“collaborano per
promuovere l'esportazione di prodotti agricoli provenienti dai paesi meno
sviluppati e per favorire l'integrazione regionale degli scambi di prodotti
agricoli”;
·
precisano che “all'entrata
in vigore del presente accordo, nessuna delle parti mantiene, introduce o
reintroduce sovvenzioni alle esportazioni o altre misure di effetto equivalente
su un prodotto agricolo esportato o incorporato in un prodotto esportato nel
territorio dell'altra parte o nel territorio di una non-parte con cui entrambe
le parti hanno concluso un accordo di libero scambio che prevede la completa
abolizione, da parte della non-parte, dei dazi su quel prodotto agricolo a
vantaggio di entrambe le parti”;
·
regolamentano nel dettaglio il “sostegno finanziario” alle
esportazioni, elencando una serie di condizioni alle quali sarà possibile
fornirlo;
·
disciplinano gli “aiuti alimentari internazionali” destinati al
territorio delle parti o al territorio di una non-parte con la quale entrambe
le parti hanno concluso un accordo di libero scambio, “che sono erogati in
forma completamente slegata, in contanti e interamente a titolo di sovvenzione
ad eccezione di situazioni di emergenza ben definite”;
·
fanno un rinvio ad una futuribile
proposta sul “sostegno interno”;
·
elencano i compiti del nuovo “Comitato per l’agricoltura”;
·
dettano, in un allegato, le disposizioni finalizzate
ad
agevolare il commercio del vino e delle bevande alcoliche, migliorare la
cooperazione per lo sviluppo di tale commercio e accrescere la trasparenza
delle norme che lo disciplinano.