Il DDL nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese” contiene in nuce uno degli aspetti più deleteri del modus legiferandi tipicamente italiano: la frenesia dettata dall’urgenza (che nel nostro Paese è perenne).
Nella bozza di decreto legge, che il Consiglio dei ministri ha approvato il 16 ottobre 2012, infatti, si legge testualmente che il Governo ha posto alla base del provvedimento la“ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro, di infrastrutture, beni culturali ed edilizia, di ambiente e di agricoltura, al fine di assicurare un’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, agevolando l’uscita del sistema produttivo del Paese dall’eccezionale situazione di crisi economica internazionale”.
Se l’urgenza è (quasi) sempre addotta come giustificazione della maggior parte dei provvedimenti legislativi, viene il dubbio che quelli precedenti – a loro volta improntati sull’impellente necessità di trovare una soluzione al problema di turno – non siano stati efficaci, e che per combattere la “straordinaria necessità ed urgenza” occorra un’altra tipologia di provvedimenti, che siano strutturali, lungimiranti ed autorevoli, in grado di porre fine al perenne stato emergenziale e di dare, al contempo, una risposta alle necessità di semplificazione (e di leggerezza).
L’analisi dei soli artt. 20-23 del DDL semplificazioni in materia di ambiente, oltre a confermare la disinvoltura con la quale il legislatore cambia continuamente le carte in tavola, pone un interrogativo: qual è l’urgenza che si vuole “risolvere”?
In particolare, il nuovo testo dell’articolo 243 del TUA stabilisce, inter alia, che:
a) nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto;
b) gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6 […].
Quale semplificazione e/o urgenza giustifica la presa di posizione in base alla quale, in caso di rischio sanitario creato dalla acque di falda contaminate, l’eliminazione della fonte può avvenire soltanto “ove sia possibile ed economicamente sostenibile”?
a) nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto;
b) gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6 […].
Quale semplificazione e/o urgenza giustifica la presa di posizione in base alla quale, in caso di rischio sanitario creato dalla acque di falda contaminate, l’eliminazione della fonte può avvenire soltanto “ove sia possibile ed economicamente sostenibile”?
Nell’illustrare la ratio del successivo art. 21, lo stesso Governo precisa che “la disposizione di cui alla lettera a) ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V del DLGS n. 152/06 hanno l’obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali.
L’urgenza vera, a parere di chi scrive, dovrebbe essere quella di combattere il rischio sanitario provocato dai 57 SIN (ma non solo quelli), e non subordinare l’eliminazione della fonte di contaminazione a non meglio precisati “criteri monetari”: a chi spetta, infatti, la valutazione circa la possibilità e l’economicità di tali misure?
Quale logica, invece, dietro il restringimento del ricorso agli interventi di conterminazione fisica o idraulica nei soli casi in cui “non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse”?
L’urgenza vera, a parere di chi scrive, dovrebbe essere quella di combattere il rischio sanitario provocato dai 57 SIN (ma non solo quelli), e non subordinare l’eliminazione della fonte di contaminazione a non meglio precisati “criteri monetari”: a chi spetta, infatti, la valutazione circa la possibilità e l’economicità di tali misure?
Quale logica, invece, dietro il restringimento del ricorso agli interventi di conterminazione fisica o idraulica nei soli casi in cui “non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse”?
Per approfondire l’analisi degli artt. 20-23 del DDL semplificazioni, vi rimando all’articolo “Quali sono le urgenze che il ddl semplificazioni vuole “risolvere”?” pubblicato nelle pagine del “Quotidiano IPSOA”.
Ma oltre alle presunte urgenze “da risolvere”, il DDL ha fatto anche qualcosa di peggio.
Nelle stesse giornate in cui si raccoglievano fondi per il FAI, infatti, il Governo dei tecnici ha introdotto nel DDL semplificazioni una nuova forma di silenzio: il “silenzio-abdicazione”.
Ne “L’arte di tacere”, l’abate Dinouart declinava il silenzio nelle sue molteplici sfumature, che lo rendono di volta in volta “ambiguo, prudente, artificioso, compiacente, canzonatorio, spirituale, stupido, di plauso, sprezzante, politico”.
In ambito politico-giuridico il silenzio assume molteplici sfumature, come ho già avuto modo di sintetizzare, fra gli altri, nel post “The sound of silence”: in ogni caso, la forma di silenzio potenzialmente più deleteria è, senz’ombra di dubbio, quella del “silenzio-assenso”.
Nato per tutelare il cittadino dall’inerzia dell’amministrazione – decorso un certo lasso di tempo, la richiesta “passata sotto silenzio” dalla PA, si intende accolta, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione – tuttavia non poteva essere applicato a tutti gli ambiti, tanto che ne erano esclusi i beni culturali e il paesaggio.
Con il nuovo disegno di legge in materia di semplificazioni, approvato dal Consiglio dei ministri lo sorso 16 ottobre 2012, fra le misure adottate dal Governo relative alla “tutela” del paesaggio e dell’ambiente spicca, in negativo, quella concernente la disciplina del permesso di costruire, che “oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell’istante”.
In sostanza, e nelle stesse giornate in cui si raccoglievano fondi per il FAI, il Governo dei tecnici (e, a volte, dei tecnicismi giuridici), di fatto introduceva una nuova, ulteriore forma di silenzio, che in dottrina (Settis) è stata definita “silenzio-abdicazione”.
Dopo anni di tentativi, più o meno andati a vuoto, di introdurre “semplificazioni temporali” nel settore dell’edilizia, il Governo sembra essere “riuscito nell’impresa” di delegittimare la tutela delle zone sottoposte a vincoli paesaggistici.
Se si considera che i termini per l’emanazione del parere delle soprintendenze sono stati contestualmente ridotti a 45 giorni, non è arduo comprendere che, di fatto, l’eventuale rifiuto – che dev’essere in ogni caso motivato – sarà quasi impossibile da opporre ad istanze potenzialmente anche molto lesive degli interessi che le stesse soprintendenze, in particolare, e le amministrazioni tutte, in generale, dovrebbero tutelare. Per approfondire l’analisi degli artt. 20-23 del DDL semplificazioni, vi rimando all’articolo “Il silenzio ''contro'' gli innocenti (interessi paesaggistici)” pubblicato nelle pagine del “Quotidiano IPSOA”.
Nelle stesse giornate in cui si raccoglievano fondi per il FAI, infatti, il Governo dei tecnici ha introdotto nel DDL semplificazioni una nuova forma di silenzio: il “silenzio-abdicazione”.
Ne “L’arte di tacere”, l’abate Dinouart declinava il silenzio nelle sue molteplici sfumature, che lo rendono di volta in volta “ambiguo, prudente, artificioso, compiacente, canzonatorio, spirituale, stupido, di plauso, sprezzante, politico”.
In ambito politico-giuridico il silenzio assume molteplici sfumature, come ho già avuto modo di sintetizzare, fra gli altri, nel post “The sound of silence”: in ogni caso, la forma di silenzio potenzialmente più deleteria è, senz’ombra di dubbio, quella del “silenzio-assenso”.
Nato per tutelare il cittadino dall’inerzia dell’amministrazione – decorso un certo lasso di tempo, la richiesta “passata sotto silenzio” dalla PA, si intende accolta, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione – tuttavia non poteva essere applicato a tutti gli ambiti, tanto che ne erano esclusi i beni culturali e il paesaggio.
Con il nuovo disegno di legge in materia di semplificazioni, approvato dal Consiglio dei ministri lo sorso 16 ottobre 2012, fra le misure adottate dal Governo relative alla “tutela” del paesaggio e dell’ambiente spicca, in negativo, quella concernente la disciplina del permesso di costruire, che “oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell’istante”.
In sostanza, e nelle stesse giornate in cui si raccoglievano fondi per il FAI, il Governo dei tecnici (e, a volte, dei tecnicismi giuridici), di fatto introduceva una nuova, ulteriore forma di silenzio, che in dottrina (Settis) è stata definita “silenzio-abdicazione”.
Dopo anni di tentativi, più o meno andati a vuoto, di introdurre “semplificazioni temporali” nel settore dell’edilizia, il Governo sembra essere “riuscito nell’impresa” di delegittimare la tutela delle zone sottoposte a vincoli paesaggistici.
Se si considera che i termini per l’emanazione del parere delle soprintendenze sono stati contestualmente ridotti a 45 giorni, non è arduo comprendere che, di fatto, l’eventuale rifiuto – che dev’essere in ogni caso motivato – sarà quasi impossibile da opporre ad istanze potenzialmente anche molto lesive degli interessi che le stesse soprintendenze, in particolare, e le amministrazioni tutte, in generale, dovrebbero tutelare. Per approfondire l’analisi degli artt. 20-23 del DDL semplificazioni, vi rimando all’articolo “Il silenzio ''contro'' gli innocenti (interessi paesaggistici)” pubblicato nelle pagine del “Quotidiano IPSOA”.