Quando si possono considerare "fuori uso" i veicoli?

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In materia di veicoli fuori uso, la Cassazione ha di recente affermato che “è considerato fuori uso un veicolo quando:
a) è consegnato ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite un soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
b) ricorre uno dei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) l’autorità amministrativa o giudiziaria emana uno specifico provvedimento;
d) in ogni altro caso, il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”.

In un caso, il Collegio ha ritenuto valida la tesi del GIP e preferita anche dal giudice di primo grado, secondo cui nel caso di specie non sussistevano ancora le condizioni perché i veicoli potessero definirsi fuori uso, poiché gli stessi erano ancora funzionanti e dotati di targa, e quindi se anche la loro destinazione in concreto era la rottamazione, era tuttavia ancora possibile che ne venissero distolti, con una sorta di retrocessione. Affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso.

Nell'altro, il Collegio ha sottolineato che dalla sentenza di merito risultava chiaramente che l'accusa – sulla quale incombeva il relativo onere – non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose, ma si è limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma è anche manifestamente illogica perché nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose.