Dopo un nuovo “click day”, il SISTRI avrebbe dovuto diventare operativo il 9 febbraio 2012 per tutti, senza più partenze scaglionate, in ragione della tipologia e della dimensione aziendale, seppure con qualche eccezione, ma "l'immancabile “milleproroghe”, nel suo ciclico procrastinare l'entrata in vigore di tutto ciò che (molto) il legislatore non è stato in grado di rispettare, ha spostato la nuova data ad aprile", e con il successivo D.L. 216/11, il Governo Monti ha spostato la data di entrata in vigore del S.I.S.T.R.I. a giugno 2012. "Nel D.L. si aggiunge che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI".
Si parla di SISTRI dal 2006, ossia dall'anno dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 152/06, il c.d. Testo Unico Ambientale: a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, "il legislatore (L. n. 296/06) sentì l'esigenza di realizzare un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenire e reprimere i gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, nel frattempo allargatosi a macchia d'olio.
"Nel secondo correttivo al TUA (D.lgs n. 4/08), il legislatore delegato, che nel frattempo aveva cambiato casacca, stabilì l'obbligo, per alcune categorie di soggetti, di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, per la trasmissione e la raccolta delle informazioni sulla produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.
Nel frattempo, anche a livello comunitario si stabilì di obbligare gli Stati membri ad adottare misure affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti fossero eseguiti in condizioni tali da garantire protezione dell’ambiente e della salute umana: nel declinare il principio chi inquina paga, la Comunità europea obbligo gli Stati a prevedere, inter alia, l'adozione di misure volte a “garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti e gestiti”, e di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”.
La successiva L. n. 102 del 2009 (che affidò al Ministero dell'Ambiente la realizzazione di tale sistema) e il DM 17 dicembre 2009 sembrarono portare a compimento questo processo di crescita giuridico-culturale nel settore della gestione dei rifiuti.
Il sistema, infatti, prevedeva la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, la (potenziale) riduzione dei costi sostenuti dalle imprese, la gestione innovativa ed efficiente del complesso e variegato processo di gestione dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità, incentrata sul passaggio dal vecchio sistema cartaceo (formulario di identificazione, registri di carico e scarico e MUD) alle moderne tecnologie informatiche.
Peccato che il sistema non sia mai entrato in vigore.
Da allora ad oggi, invece...continua la lettura di questo articolo di Andrea Quaranta, esperto in diritto dell'ambiente e dell'energia, sul sito ipsoa.it.