Riutilizzazione di un materiale, nozione di rifiuto e trasporto rifiuti

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Un impianto di produzione industriale può essere qualificato anche impianto di recupero di rifiuti, nel caso vengano utilizzati rifiuti nel processo produttivo?

Il caso analizzato dal TAR di Bologna, nella sentenza che oggi vi propongo (TAR Bologna, n. 8012/10, scaricabile gratuitamente sul sito di Natura Giuridica/Rifiuti, previa semplice registrazione) riguarda l’impugnazione, da parte di una società:
• di un provvedimento provinciale, con il quale era stato disposto il divieto di inizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, e
• di alcuni pareri regionali relativi alla comunicazione, effettuata dalla stessa società, di voler variare sia alcune tipologie, sia i quantitativi complessivi annui di rifiuti non pericolosi trattati ed avviati al recupero, nel proprio impianto, con cui produce conglomerato bituminoso,
che si fondavano sulla necessità che la modifica impiantistica fosse sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale…

E cosa ha detto il giudice amministrativo emiliano, al riguardo?
Innanzitutto, che non esiste la pretesa distinzione tra impianto di produzione industriale ed impianto di recupero di rifiuti, bensì rapporto di genere a specie tra il primo e il secondo.
Un impianto che, ai fini di una specifica produzione industriale (abbiamo visto , nel caso di specie, consistere nella produzione di conglomerato bituminoso) utilizzi e tratti (anche)"rifiuti" è, per ciò stesso, qualificabile, ai fini della normativa ambientale, come "impianto di recupero di rifiuti" .
Esso costituirà tutt'al più un impianto di tipo promiscuo, nella misura in cui tratti, con riferimento allo specifico settore produttivo in cui opera, "aggregati (o inerti) naturali" e materie prime vere e proprie, accanto ad "aggregati riciclati", permanendo tuttavia la sua qualificazione come impianto di recupero, in quanto nessuna norma richiede che siano processati esclusivamente o prevalentemente rifiuti ai fini di tale attribuzione.

Quindi, che esiste una netta distinzione fra:
• finalità dell’attività di recupero (preservare le risorse naturali) e
• modalità con le quali l’attività di recupero è effettuata,
potendo esse comportare, al pari di quella di smaltimento, rilevanti ripercussioni per l’ambiente.
Dal momento che le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti si distinguono per lo scopo perseguito e non per i mezzi adoperati, la normativa nazionale non può dispensare anticipatamente dall’ambito di applicazione della disciplina sulla VIA gli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, senza averne previamente accertato in concreto la loro incidenza ambientale.


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