Autorizzazione all’installazione di stazioni radio-base quali divieti

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Un Comune può inibire l’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare perché il sito prescelto si trova all’interno del perimetro del “territorio urbanizzato”?
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 3493 del 3 giugno 2010, che potete scaricare gratis dal sito di Natura Giuridica (sezione dedicata all'inquinamento elettromagnetico: basta una semplice registrazione) il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi, e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio, non possono giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l’autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione.

Quindi sono illegittime le prescrizioni comunali di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili.

Nel caso particolare, il Collegio ha evidenziato l’illegittimità della prescrizioni del piano e di regolamento di un comune campano, muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio.
Tale nozione, specifica il Consiglio di Stato, ha poi condotto all’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell’insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo, con conseguente compatibilità dell’installazione di tali manufatti con qualunque destinazione di zona.

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1 comment

Cinzia
19 ottobre 2011 alle ore 16:33

Grazie per l'articolo. Adesso mi è chiaro come mai i gestori possano installare le loro antenne dove vogliono. Dovrebbero però avere maggiore rispetto per le zone di pregio, guardate ad esempio le foto su questa pagina: inquinamento elettromagnetico

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