Nella mia attività di consulente legale ambientale mi vengono richiesti molti pareri legali ambientali, soprattutto in materia di bonifica dei siti contaminati, fonti di energia rinnovabile e gestione dei rifiuti.
A tale ultimo proposito, uno degli argomenti più gettonati è quello relativo al deposito temporaneo di rifiuti, la cui ratio legis consiste nell’agevolare le piccole imprese – caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti – evitando loro di dover ricorrere a situazioni di smaltimento onerose e sproporzionate rispetto al regime produttivo.
A causa della non chiara formulazione legislativa, il concetto di deposito temporaneo, non definito dalla direttive comunitarie, è stato oggetto, oltre che di modifiche legislative, anche di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Oggi vi voglio riassumere le differenze che intercorrono fra il deposito temporaneo – un operazione antecedente la gestione dei rifiuti – e le altre tipologie di deposito – vere e proprie operazioni di gestione dei rifiuti – perché spesso la confusione che regna in questo settore rischia di creare imbarazzi anche nei meglio intenzionati…
Fermo restando il fatto che, come mi piace sottolineare sempre ai miei clienti, è il caso concreto che determina l’unica risposta corretta e coerente da parte del consulente legale ambientale (l’interpretazione delle norme valida per il caso particolare), si può affermare che, in tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dalla legge per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo le circostanze:
a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 22 (ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs.152 del 2006);
b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti;
c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti.
In tema di deposito di rifiuti si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo di produzione.
Si ha, invece, deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 6 lettera m) del decreto legislativo n 22 del 1997(ora art 183 lettera m del decreto legislativo n 152 del 2006) per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Si ha, infine, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e fuori della sfera di controllo del produttore.
La sanzione per le varie ipotesi è identica, fatta eccezione per l'abbandono effettuato da privati.
L'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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