Sul sito di Natura Giuridica è stata pubblicata oggi un’interessante sentenza (TAR Brescia, n. 629 del 2009), relativa all’impugnabilità della comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo il Giudice amministrativo lombardo, la comunicazione di avvio del procedimento - promuovendo l’instaurazione di un contraddittorio a carattere necessario - riveste evidente natura prodromica ed endoprocedimentale e, di conseguenza, non è direttamente lesiva della sfera giuridica del destinatario e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile.
Il controllo a difesa del vincolo paesaggistico che compete all’autorità statale investe la legittimità del procedimento autorizzatorio, e si concentra principalmente sull’esaustività della documentazione allegata alla pratica già esaminata e vagliata dal Comune, che ha poi emesso il provvedimento favorevole: le integrazioni, dunque, afferiscono ad eventuali carenze od omissioni riscontrate in sede di trasmissione delle planimetrie e degli elaborati alla Soprintendenza, mentre non possono riguardare documenti che il Comune non ha mai provveduto ad acquisire.
Nella specie, il Collegio ha:
• sottolineato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere impugnando l’atto conclusivo, dotato di carattere autoritativo e perciò capace di procurare un concreto pregiudizio;
• ritenuto che l’avvio del procedimento fosse stato legittimamente comunicato, attraverso il sollecito della spedizione dell’eventuale documentazione mancante per errori commessi durante la formazione del plico ovvero per disguidi postali.
Per leggere la sentenza, ed approfondire le motivazioni poste alla base della decisione del TAR Brescia, collegati al sito di Natura Giuridica, e scarica la sentenza n. 629 del 2009.