Nel post del 28 maggio 2008 vi riportavo le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia delle comunità europee, Juliane Kokott, nella causa C-251/07, in materia di incenerimento di rifiuti: con la sentenze dell’11 settembre 2008, la Corte di Giustizia, come preannunciato nel post – dopo averle più volte richiamate – le ha sostanzialmente riprese, stabilendo che
Ai fini dell’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni caldaia nonché le attrezzature ad essa connesse devono essere considerate quale impianto distinto.
Un impianto dev’essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento», ai sensi dell’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell’effettuazione della valutazione stessa. Nell’ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall’impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell’impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale produzione.
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