Vi segnalo un interessantissimo articolo pubblicato sul sito di Giuristi Ambientali, a firma del Presidente dell’Associazione, il Prof. Avv. Franco Giampietro (l’articolo integrale è in corso di pubblicazione sulla rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 6/2008).
Il tema è quello dei principî (non: prìncipi…) ambientali nel Testo Unico Ambientale, recentemente introdotti con il secondo decreto correttivo (D.Lgs. n. 4/2008):
L’autore inizia chiedendosi quale sia il loro ruolo e la loro portata…specie se si considera che sono stati inseriti nel Testo Unico Ambientale a quasi due anni di distanza dalla sua entrata in vigore…
Le prime valutazioni oscillano:
1. tra chi ritiene che si tratti di disposizioni di rilievo scarso o pressoché nullo e
2. chi intravede in questo intervento correttivo l’avvio di un processo di vera e propria codificazione (dal T.U. al Codice dell’ambiente)
C’è anche chi ha obiettato che il Governo ha ecceduto dai suoi poteri di delega…
Quindi, l'Autore prosegue considerando che gli stessi non hanno carattere innovativo nel senso che, richiamando principî di origine comunitaria, questi sono già vincolanti nel nostro ordinamento in forza di previgenti disposizioni, è sufficiente richiamare l’art. 117, comma 1, testo novellato, della Costituzione e l’art. 1, comma 1 e 1- ter, della legge n. 241/1190 e succ. modifiche.
Segue un’analisi sul valore costituzionale dell’ambiente e dei principî costituzionali di tutela nella giurisprudenza della Sovrana Corte.
Nella restante parte dell’articolo, interamente pubblicata sulla rivista Ambiente & Sviluppo n. 6/2008, l’Autore analizza con dovizia di particolari il nuovo orientamento della Corte Costituzionale nella definizione del bene ambiente e, scendendo sempre più nel particolare, i principî di cui all’art. 3-bis, commi 1 e 2.
Seguono le conclusioni provvisorie, in cui viene evidenziato che "in definitiva, l’inserimento dei richiamati principi sulla Parte I del TUA, anche a voler prescindere dai dubbi concernenti il «paventato» superamento dei limiti, posti al potere legislativo «correttivo» del Governo, si presta ad una valutazione «formale» e ad una più penetrante considerazione «sostanziale».
Sotto il primo profilo, non sembra sufficiente l’obiettivo di potenziarne la «visibilità », perché , anche a voler sottacere i previgenti ed espliciti richiami alla loro efficacia vincolante e la loro enunciazione nell’ambito di una copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale, è agevole cogliere, nella legge di delega del TUA (legge n. 308/ 2004), e, come si constaterà in un prossimo contributo, nello stesso decreto legislativo delegato n. 152/2006, ulteriori «citazioni» e rinvii a quegli stessi principıˆ.
In realtà , ciò che conta, sotto il profilo sostanziale, é la verifica se sono considerati vincolanti ed in che misura nell’ordinamento comunitario ovvero divengono tali solo attraverso il diritto comunitario derivato e, quindi, per il diritto interno dei Paesi membri.
Se il TUA li abbia effettivamente e coerentemente recepiti.
E questa sarà l’area di indagine del successivo contributo.
Ma sin da ora, ci si deve chiedere se ha senso l’operazione eseguita, a posteriori, sul decreto legislativo già approvato ed in vigore dal 29 aprile 2006.
L’inserimento dei principıˆ doveva essere non solo la premessa (formale) della riforma, ma soprattutto, il parametro di riferimento delle disposizioni del TUA, al momento della loro predisposizione. Allorquando si doveva tener conto delle direttive comunitarie, che hanno, a loro volta, conferito concretezza agli indicati principıˆ del Trattato.
In conclusione, il Governo, sia pure «stretto» dall’imminente scadenza della delega, sembra aver scelto con la «reiterazione» dei principıˆ comunitari, inserita ex post nella Parte I del TUA, la strada delle «prediche inutili», nonostante gli autorevoli e risalenti ammonimenti di Luigi Einaudi".
Per legger l'articolo, clicca qui.
Il tema è quello dei principî (non: prìncipi…) ambientali nel Testo Unico Ambientale, recentemente introdotti con il secondo decreto correttivo (D.Lgs. n. 4/2008):
- “principî” generali in tema di tutela dell’ambiente;
- quelli “sulla produzione del diritto ambientale”;
- quelli “desumibili dalle norme del decreto legislativo” n. 152/06;
- i principî derivanti dal “Trattato delle unioni europee”, posti a base delle politiche ambientali (precauzione, azione preventiva, correzione prioritaria alla fonte, “chi inquina, paga” e dello sviluppo sostenibile);
- quelli di sussidiarietà e di leale collaborazione nei rapporti tra Stato ed autonomie regionali-locali (ridefiniti);
- il principio della maggiore protezione regionale;
- il diritto di accesso (“e di partecipazione a scopo collaborativo”) alle informazioni ambientali.
L’autore inizia chiedendosi quale sia il loro ruolo e la loro portata…specie se si considera che sono stati inseriti nel Testo Unico Ambientale a quasi due anni di distanza dalla sua entrata in vigore…
Le prime valutazioni oscillano:
1. tra chi ritiene che si tratti di disposizioni di rilievo scarso o pressoché nullo e
2. chi intravede in questo intervento correttivo l’avvio di un processo di vera e propria codificazione (dal T.U. al Codice dell’ambiente)
C’è anche chi ha obiettato che il Governo ha ecceduto dai suoi poteri di delega…
Quindi, l'Autore prosegue considerando che gli stessi non hanno carattere innovativo nel senso che, richiamando principî di origine comunitaria, questi sono già vincolanti nel nostro ordinamento in forza di previgenti disposizioni, è sufficiente richiamare l’art. 117, comma 1, testo novellato, della Costituzione e l’art. 1, comma 1 e 1- ter, della legge n. 241/1190 e succ. modifiche.
Segue un’analisi sul valore costituzionale dell’ambiente e dei principî costituzionali di tutela nella giurisprudenza della Sovrana Corte.
Nella restante parte dell’articolo, interamente pubblicata sulla rivista Ambiente & Sviluppo n. 6/2008, l’Autore analizza con dovizia di particolari il nuovo orientamento della Corte Costituzionale nella definizione del bene ambiente e, scendendo sempre più nel particolare, i principî di cui all’art. 3-bis, commi 1 e 2.
Seguono le conclusioni provvisorie, in cui viene evidenziato che "in definitiva, l’inserimento dei richiamati principi sulla Parte I del TUA, anche a voler prescindere dai dubbi concernenti il «paventato» superamento dei limiti, posti al potere legislativo «correttivo» del Governo, si presta ad una valutazione «formale» e ad una più penetrante considerazione «sostanziale».
Sotto il primo profilo, non sembra sufficiente l’obiettivo di potenziarne la «visibilità », perché , anche a voler sottacere i previgenti ed espliciti richiami alla loro efficacia vincolante e la loro enunciazione nell’ambito di una copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale, è agevole cogliere, nella legge di delega del TUA (legge n. 308/ 2004), e, come si constaterà in un prossimo contributo, nello stesso decreto legislativo delegato n. 152/2006, ulteriori «citazioni» e rinvii a quegli stessi principıˆ.
In realtà , ciò che conta, sotto il profilo sostanziale, é la verifica se sono considerati vincolanti ed in che misura nell’ordinamento comunitario ovvero divengono tali solo attraverso il diritto comunitario derivato e, quindi, per il diritto interno dei Paesi membri.
Se il TUA li abbia effettivamente e coerentemente recepiti.
E questa sarà l’area di indagine del successivo contributo.
Ma sin da ora, ci si deve chiedere se ha senso l’operazione eseguita, a posteriori, sul decreto legislativo già approvato ed in vigore dal 29 aprile 2006.
L’inserimento dei principıˆ doveva essere non solo la premessa (formale) della riforma, ma soprattutto, il parametro di riferimento delle disposizioni del TUA, al momento della loro predisposizione. Allorquando si doveva tener conto delle direttive comunitarie, che hanno, a loro volta, conferito concretezza agli indicati principıˆ del Trattato.
In conclusione, il Governo, sia pure «stretto» dall’imminente scadenza della delega, sembra aver scelto con la «reiterazione» dei principıˆ comunitari, inserita ex post nella Parte I del TUA, la strada delle «prediche inutili», nonostante gli autorevoli e risalenti ammonimenti di Luigi Einaudi".
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1 comment
Complimenti per il tuo blog che trovo non interessante, ma interessantissimo. Noto che sei uno specialista e professionista per cui la puntualità e l'esattezza fanno del tuo blog un sicuro riferimento non solo normativo.
ReplyInterresantissimo questo articolo.
A presto,
Michele.