Destinazione Italia: parzialmente modificate le norme sulla bonifica dei SIN e sulle aree di crisi complessa

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Nel convertire in legge il DL “Destinazione Italia”, il Parlamento ha apportato alcune modifiche alla normativa sui siti contaminati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, in relazione alla disciplina degli accordi di programma, dell’onere reale e delle società in house. 
Introdotte anche due novità, concernenti l’esclusione dalla VIA di alcune opere e le misure urgenti per accelerare l’attuazione di interventi di bonifica in due siti contaminati di interesse nazionale


Le modifiche relative ai siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico 
per la riconversione industriale 

La nuova legge, sulla scia di quanto previsto nel testo originario del DL, consente la stipula, da parte del MATTM e del MiSE, d’intesa con la regione territorialmente interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 (le aree dello stabilimento ILVA di Taranto restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina). 
Rispetto al testo originario, nella legge di conversione si specifica che gli accordi di programma, nell’assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti, disciplinano anche le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 

Onere reale 
Modifiche anche in relazione all’onere reale. Se rimane fermo il principio in base al quale l’attuazione, da parte dei soggetti interessati, degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma, esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo medesimo, in sede di conversione si è specificato che la revoca dell’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. 

Società in house 
Si prevede la costituzione di società in house, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, per la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico: tali società sono individuate nell’accordo di programma, di intesa con il MATTM e il MiSE, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La novità consiste nella specificazione che, sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare le procedure ad evidenza pubblica, per l’attuazione degli interventi, salvo quanto previsto per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.


Beni strumentali
Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d’imposta secondo specifiche modalità. 
A tal fine, nella legge di conversione si specifica che si considerano agevolabili l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (primo comma, voce B.II.1 dell’articolo 2424 del c.c.,), anche la realizzazione di macchinari, veicoli industriali di vario genere, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale, destinati a strutture produttive localizzate in specifiche aree territoriali