Delitti ambientali: quali sono e quali le conseguenze

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La Camera ha approvato il testo unificato di tre proposte di legge in materia di tutela penale dell’ambiente
I nuovi delitti – inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento al controllo – verranno inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale. 
Il “Pacchetto” prevede anche aggravanti per le associazioni per delinquere (comuni e a stampo mafioso) e sconti di pena per chi si ravvede. 

I motivi 
La necessità di introdurre specifici reati ambientali all’interno del codice penale nasce dall’esigenza di prevedere un gruppo omogeneo di norme volte alla tutela dell’ambiente, finora sparse in una pluralità di normative disorganiche che, nonostante la presenza di un testo unico ambientale, rendono difficoltosa anche la loro percezione, oltre la possibilità di applicazione pratica. 
Inoltre, questa strada è stata intrapresa da molti Stati europei, che hanno considerato la maggior capacità di sintesi della formazione codicistica per una finalità che, oltre che repressiva, deve essere anche di “orientamento culturale” dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società. Ecco come cambierà il diritto penale dell’ambiente.

I nuovi reati ambientali
Inquinamento ambientale
Chiunque:
·         introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell’ambiente sostanze o radiazioni,
·         in modo da determinare una compromissione o un deterioramento rilevante del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, è punito con:
·         la reclusione da due a sei anni  e
·         con la multa da 10.000 € a 100.000 €
Ipotesi aggravata
Aumento fino ad 1/3 se il delitto è commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, o  in danno di specie animali o vegetali protette
Disastro ambientale
Definizione

un’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o dell’equilibrio dell’ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
L’offesa all’incolumità pubblica collegata alla rilevanza oggettiva dell’evento, per l’estensione della compromissione o il numero di persone offese o esposte a pericolo
Pena
Reclusione da 5 a 15 anni

Questi due reati possono essere anche colposi: in tali casi, le pene sono diminuite da 1/3 alla metà
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
Chiunque,  illegittimamente o in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente
Pena
Reclusione da 2 a 6 anni
Aggravanti
Aumento di 1/3 quando si verifica l’evento della compromissione o del deterioramento dell’ambiente
Aumento fino alla metà se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone
Impedimento al controllo
Chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti
Modalità
L’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi
Autonomia
Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.
Confisca
Se l’ostacolo è posto con mezzi meccanici, deve esserne disposta la confisca.

La confisca e il ripristino dello stato dei luoghi 
In caso di condanna o patteggiamento per uno dei quattro nuovi delitti ambientali, il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. Inoltre, nei medesimi casi, il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Gli approfondimenti analitici sulle altre conseguenze, sulle violazioni contravvenzionali, sulle colpe e sulle aggravanti, nonchè sul ravvedimento operoso, potrete leggerle collegandovi al sito di ipsoa


Cogenerazione distribuita da biomasse: corso organizzato dall'Università di Ferrara

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L'Università di Ferrara organizza un corso  di specializzazione su un tema di particolare attualità ed interesse per il mercato dell'energia: la cogenerazione distribuita da biomasse.


Il corso, che si terrà a Ferrara dal 2 al 4 luglio 2014, si propone di mettere a disposizione dei frequentanti la basi tecnico-scientifiche per la valutazione tecnica ed economica di sistemi energetici per la generazione o la cogenerazione da combustibile di origine rinnovabile.

Verranno trattati aspetti tecnici, economici e fiscali, nonché quelli normativo-autorizzativi con l'illustrazione del quadro legislativo attuale, delle direttive e normative più recenti in materia di cogenerazione e di generazione da fonti rinnovabili.

Il corso è rivolto a:
  • imprenditori agricoli
  • manager e tecnici di cooperative agricole
  • manager e tecnici di aziende di progettazione e gestione di impianti per la conversione energetica ed ESCo
  • energy manager
  • funzionari e tecnici di pubbliche amministrazioni (Regioni, Province e Comuni)
  • professionisti (ingegneri, architetti, periti, geometri,)
  • ricercatori, assegnisti, borsisti e dottorandi di università e centri di ricerca.
Clicca sull'immagine per ottenere informazioni sul programma, sui costi e sulla logistica.






Destinazione Italia: parzialmente modificate le norme sulla bonifica dei SIN e sulle aree di crisi complessa

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Nel convertire in legge il DL “Destinazione Italia”, il Parlamento ha apportato alcune modifiche alla normativa sui siti contaminati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, in relazione alla disciplina degli accordi di programma, dell’onere reale e delle società in house. 
Introdotte anche due novità, concernenti l’esclusione dalla VIA di alcune opere e le misure urgenti per accelerare l’attuazione di interventi di bonifica in due siti contaminati di interesse nazionale


Le modifiche relative ai siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico 
per la riconversione industriale 

La nuova legge, sulla scia di quanto previsto nel testo originario del DL, consente la stipula, da parte del MATTM e del MiSE, d’intesa con la regione territorialmente interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 (le aree dello stabilimento ILVA di Taranto restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina). 
Rispetto al testo originario, nella legge di conversione si specifica che gli accordi di programma, nell’assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti, disciplinano anche le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 

Onere reale 
Modifiche anche in relazione all’onere reale. Se rimane fermo il principio in base al quale l’attuazione, da parte dei soggetti interessati, degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma, esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo medesimo, in sede di conversione si è specificato che la revoca dell’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. 

Società in house 
Si prevede la costituzione di società in house, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, per la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico: tali società sono individuate nell’accordo di programma, di intesa con il MATTM e il MiSE, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La novità consiste nella specificazione che, sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare le procedure ad evidenza pubblica, per l’attuazione degli interventi, salvo quanto previsto per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.


Beni strumentali
Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d’imposta secondo specifiche modalità. 
A tal fine, nella legge di conversione si specifica che si considerano agevolabili l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (primo comma, voce B.II.1 dell’articolo 2424 del c.c.,), anche la realizzazione di macchinari, veicoli industriali di vario genere, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale, destinati a strutture produttive localizzate in specifiche aree territoriali


Finanziamenti alle imprese: 28 milioni di euro per finanziare la formazione ambiente e sicurezza

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Con l’avviso 1/2014 Fondimpresa mette a disposizione 28 milioni di euro per formare i lavoratori delle aziende aderenti su salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali: l’obiettivo è quello di incrementare la prevenzione di infortuni e malattie professionali, accrescere l’efficienza energetica, ridurre l’impatto delle attività produttive sull’ambiente e aumentare la competitività. 
Ecco come presentare le proposte formative, a partire dal 15 aprile 2014. 

Il Piano formativo, promosso sulla base di accordi fra le parti sociali, deve in ogni caso assicurare logiche unitarie nella strategia e nella gestione delle azioni e può riguardare soltanto uno degli ambiti sintetizzati in tabella. 
Ambiti, aree di riferimento e priorità 
Salute e sicurezza
Gli interventi formativi sono finalizzati: 
  • all’incremento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in una logica di sistema;
  • al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali 
Sono previste, inoltre, azioni formative inerenti ad aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, direttamente connessi al Sistema di Gestione Ambientale e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza e di tutela della salute nell’ambito di interventi per l’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza o di sistemi di gestione integrata qualità, ambiente, sicurezza 

Per quanto riguarda l'ambiente, le tipologie e le aree tematiche sono quelle inerenti la gestione e la certificazione ambientale di sistema e di prodotto; i bilanci ambientali e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; l'efficienza e il risparmio energetico, l'uso di fonti integrative e rinnovabili, la certificazione energetica; gli aspetti tecnici e normativi della gestione ambientale e del rapporto tra aziende, territorio, produttori e consumatori, con particolare riferimento a igiene, gestione dei rifiuti, reflui ed emissioni, gestione delle risorse idriche e delle sostanze chimiche, tecnologie per il miglioramento ambientale, in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, carichi e impatti ambientali ed energetici.

Sul sito IPSOA troverete l'articolo completo, con tutte le indicazioni operative.





L’illecita gestione dei rifiuti avviene anche per omessa vigilanza

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Gestione dei rifiuti
 

Il reato di illecita gestione di rifiuti può essere ascritto anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata? 
È il tema affrontato dalla Cassazione (n. 45932/13), che ha risposto in senso affermativo, e si è occupata anche del rapporto pertinenziale fra la res e il reato, nell’ambito del sequestro preventivo.
*°*

Il sequestro del mezzo: la pertinenzialità fra la res e il reato di gestione illecita
La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione trae origine da un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un autocarro, successivamente impugnata dal PM, il cui appello è stato accolto dal Tribunale quale giudice del riesame.
Il reato ipotizzato era quello di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del TUA: illecita raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi.
Il Tribunale del riesame, in estrema sintesi, ha evidenziato come il sequestro fosse giustificato dalla circostanza che il veicolo serviva per trasportare illecitamente dei rifiuti non pericolosi: di conseguenza, era indiscutibile il rapporto di pertinenzialità tra la res ed il reato, negati, invece, dal GIP. 
Nel ricorso per Cassazione gli imputati hanno dedotto: 
  1. l’omessa valutazione della connessione fra la condotta illecita contestata e il mezzo con il quale il reato sarebbe stato commesso (fra l’altro, il mezzo era usato sporadicamente); 
  2. l’omessa valutazione dell’autonomia dell’azione dell’autore del reato o del concorso (eventuale) con la società proprietaria del mezzo. 
Il rapporto pertinenziale

Nel ritenere non fondato il ricorso, la Cassazione ha innanzitutto analizzato il contestato rapporto di pertinenza tra la cosa ed il reato, esposta dal ricorrente in termini di mancanza di collegamento tra la condotta illecita ed il mezzo adoperato per il trasporto, il cui utilizzo deve essere strumentale o funzionale alla commissione del reato.

Presupposto
Nell’ambito del sequestro preventivo, il rapporto pertinenziale tra la res e il reato presuppone il legame funzionale della cosa con il reato:
·         non già e non solo in termini di mera occasionalità,
·         ma in termini tali da ricomprendere una relazione di utilità vicendevole, ovvero di consequenzialità tra la cosa e il reato stesso.
La nozione di pertinenza va intesa in senso ampio tantè che al suo interno essa ricomprende una gamma variegata di situazioni, potendo il rapporto relativo riguardare diverse finalità
Motivazione
Il presupposto del nesso pertinenziale tra la cosa e il reato deve essere oggetto di congrua motivazione da parte del giudice:
·         tanto con riferimento alla specifica ed intrinseca strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all’attività illecita asseritamente commessa dall’indagato,
·         quanto con riferimento al pericolo di reiterazione di quella attività

Nel caso di specie, la pregressa iscrizione all’ANGA (albo nazionale dei gestori ambientali) e la “natura industriale del veicolo, strutturalmente e funzionalmente adibito al trasporto di quantitativi consistenti di cose” sono stati ritenute circostanze “altamente significative” del rapporto di pertinenzialità, che non può essere messo n discussione dal semplice fatto che il trasporto dei rifiuti sarebbe avvenuto in modo occasionale.

Differenza con le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale: in questo si differenzia dalle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 del TUA, che sanziona la continuità della attività illecita

La vigilanza

In secondo luogo, la Cassazione ha affermato che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata contenuto è ascrivibile anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.
Si tratta di uno di quei principî che, nella normativa ambientale che si è susseguita nel corso degli anni, e nella giurisprudenza che sulla stessa si è sviluppata, sottolineano che:
  1. è necessaria la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti e di quello della produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originare i rifiuti; 
  2. le responsabilità si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti; 
  3. anche la mera osservanza delle condizioni previste dalla legge non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti quando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione; 
  4. il reato di illecita raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi non è un reato proprio, perché non deve essere necessariamente integrato da soggetti esercenti professionalmente l’attività di gestione rifiuti (la norma fa riferimento a “chiunque”);
  5. in tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta: infatti, può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda (ad esempio, è stata riscontrata la responsabilità dei titolari di un’impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni);
  6. il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (così, è stato ritenuto responsabile il titolare di un’impresa per il deposito incontrollato effettuato dal conducente/dipendente di un autocarro adibito al loro trasporto).