Reati ambientali. Il DDL Realacci allo studio in Commissione ambiente: come potrebbe cambiare il diritto penale dell’ambiente?

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La normativa ambientale è spesso oggetto di rimaneggiamenti di tipo amministrativo-burocratico, volti, almeno nelle intenzioni, a semplificare l’iter procedurale. Nel corso del 2013 si è avviato il cammino per una nuova codificazione ambientale e, dopo l’entrata in vigore dei reati ambientali nel corpus delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sono stati presentati due DDL per l’introduzione di alcuni reati ambientali all’interno del codice penale, in queste settimane incorso di esame alla commissione ambiente alla Camera. Vediamo come potrebbe cambiare la normativa. 

I costi ambientali 
Recenti studi (ECBA Project Environmental cost-benefit) hanno dimostrato che le attività economiche italiane generano mediamente 24 € di danni ambientali/sanitari per ogni 1000 di valore aggiunto generato. Si tratta di un costo, enorme, causato da un certo tipo di attività, ma soprattutto dalla mancanza di un’autorevole e lungimirante regolazione ambientale adeguata, sia dal punto di vista burocratico-amministrativo che da quello sanzionatorio. 
Quest’ultimo, in particolare, è caratterizzato per la presenza quasi esclusiva di reati contravvenzionali, spesso oblazionabili, che rendono di fatto la tutela dell’ambiente un “optional non conveniente”. 

L’urgenza
Tant’è che – come evidenziato dai rapporti “Ecomafia 2012” e “Mercati illegali 2013” di Legambiente – i reati ambientali (accertati) sono aumentati, nel solo periodo fra il 2010 e il 2011, di quasi il 10%: un dato allarmante, che impone l’inserimento di specifici reati contro l’ambiente nel codice penale.
Finora nel codice, infatti, non sono stati inseriti specifici reati ambientali, anche se spesso la giurisprudenza ha fatto utilizzo di alcune norme (in particolare, l’art. 674 e 635 del c.p.) per giustificare, in qualche modo una tutela ambientale. 
E così, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, quest’anno è stato presentato un DDL, che in queste settimane è all’esame della commissione ambiente alla Camera. 
Come potrebbe cambiare il diritto penale dell’ambiente? 

La ratio
La necessità di introdurre specifici reati ambientali all’interno del codice penale nasce dall’esigenza di prevedere un gruppo omogeneo di norme volte alla tutela dell’ambiente, finora sparse in una pluralità di normative disorganiche che, nonostante la presenza di un testo unico ambientale, rendono difficoltosa anche la loro percezione, oltre la possibilità di applicazione pratica. 
Inoltre – evidenziano i promotori – questa strada è stata intrapresa da molti Stati europei, che hanno considerato la maggior capacità di sintesi della formazione codicistica per una finalità che, oltre che repressiva, deve essere anche di “orientamento culturale” dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società. 

La struttura tecnica della proposta
Dal punto di vista tecnico-giuridico, la proposta si caratterizza per: 
• il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto. Se da un lato ciò contribuisce ad esprimere maggiormente il disvalore di tali violazioni, dall’altro serve per evitare che entrino in funzione i meccanismi prescrizionali tipici delle contravvenzioni; 
• la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto (tipico delle contravvenzioni), a quello di pericolo concreto, fino all’introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall’evento. 

La proposta nel dettaglio
Anche sull’onda anche delle codificazioni europee, si è scelto di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell’aria, dell’acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale. 
I reati ambientali ipotizzati
Inquinamento ambientale
Chiunque: 
• introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell’ambiente sostanze o radiazioni, 
• in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell’aria, dell’acqua o del suolo, 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 € a 15.494 €,  progressivamente aumentate, sia nei militi temporali che in quelli quantitativi, se: 
• il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o 
• se dal fatto deriva un disastro ambientale 
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste 

Distruzione del patrimonio naturale
Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con: 
• la reclusione da uno a cinque anni e 
• con la multa da 5.165 euro a 25.823 € 

Frode in materia ambientale
Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l’impunità: 
• omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero 
• fa uso di documentazione falsa 
è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 10.329 € 

Circostanza aggravante
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis del c.p. quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell’associazione 

Ravvedimento operoso
È prevista una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 56 del c.p.), con la possibilità di diminuire la pena fino a 2/3 laddove l’autore: 
• rimuova il pericolo o 
• elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante o anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso 

Delitti colposi contro l’ambiente
Quando sia commesso, per colpa: 
• un inquinamento ambientale o 
• una distruzione del patrimonio naturale 
si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà 

Pene accessorie
Per tutte e tre le tipologie di reato sono previste le seguenti pene accessorie: 
1) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; 
2) l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
3) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna