Gli impianti tecnologici pagano l'ICI? E la tassa sui rifiuti?

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In questi giorni non si fa altro che parlare di tasse: delle “nuove” tasse sulla casa e sui rifiuti, che per fare un po’ più di confusione adesso si chiamano TRISE (= TASI + TARI) e non più IMU-ICI o TARSU (TIA-1 o TIA-2, a seconda dei casi…..). 
A proposito di tassazione sulla produzione dei rifiuti: siamo nel 2013, la tecnologia fa passi da giganti, e ancora non si vuole adottare un sistema in base al quale si paga per quanto si produce. 
Basterebbe un po’ di sana e buona volontà: con l'attuale sistema la sensazione di buttare i soldi fuori dalla finestra è qualcosa di più forte che una semplice sensazione...
E c’é chi sostiene che con la TARI pagheremo ancora di più, alla faccia della prevenzione nella produzione dei rifiuti e della necessità di un sistema integrato di gestione

In attesa di vedere come andrà a finire (o continuerà), la giurisprudenza continua ad occuparsi di queste tassazioni ancora su vicende risalenti. 

In particolare: quali sono i presupposti per l’applicazione dell’ICI, nel caso di utilizzo di un terreno per il deposito di determinati materiali? 

E' l'interrogativo cui cerca di dare una risposta il TAR di Venezia (890/13).
Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 504/92, presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli: gli impianti tecnologici non possono in alcun modo essere assimilati a dei “fabbricati” ovvero a delle costruzioni stabilmente ancorate al suolo, trattandosi, invece, di macchinari trasportabili e perfettamente amovibili, nonché di manufatti precari. 
La legge istitutiva dell’ ICI non prevede e non ha mai previsto che gli impianti tecnologici (come nel caso in esame, non contenuti all’interno di edifici, né in altro modo connessi con questi ultimi) siano assoggettati all'imposta sui fabbricati. 
Infatti, anche a prescindere dalla più o meno stabile connessione al suolo di tali impianti, si tratta pur sempre di beni non suscettibili di produrre un autonomo reddito di tipo immobiliare, non essendo dotati, al di là di una esclusiva destinazione alla produzione industriale, di una propria autonomia funzionale e reddituale.
Diversamente, si confonderebbe la tassazione del reddito fondiario con quella del reddito d'impresa. 
Nella specie, il Collegio ha evidenziato che l’impianto oggetto di richiesta di sanatoria è destinato alla lavorazione del materiale basaltico estratto da alcune cave, ed è costituito da tre macchinari industriali e di box in lamiera semplicemente e temporaneamente appoggiati al suolo, non ancorati o fissati ad esso, e pertanto, non assoggettabili ad ICI. 
I terreni destinati a deposito del materiale basaltico sono esentasti dal pagamento dell’ICI, trattandosi di terreni utilizzato per attività industriale, non di pertinenza di fabbricati. 
L’impresa che smaltisce autonomamente i rifiuti prodotti e che non si avvale del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non è tenuta al pagamento della relativa tassa: in tali casi, infatti, ricorre l’ipotesi di esclusione della tassazione prevista dal comma 3 dell’art. 62 del D.lgs. n. 507/1993, ai sensi del quale 
“nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”.