Quando e come agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in materia di fonti rinnovabili di energia

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Comitati di cittadini più o meno longevi; gruppi di interesse; semplici cittadini; privati proprietari di terreni interessati dalla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia; proprietari di terreni posti nelle vicinanze di questi ultimi; associazioni nazionali; associazioni territoriali; delegazioni regionali di associazioni nazionali, e via discorrendo. Tutti soggetti che, in un modo o nell’altro, sono interessati dalla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Interessati ma non direttamente coinvolti nel procedimento unico, se non a livello di potere di formulare delle osservazioni (che spesso e volentieri sono in grado, specie se supportate da una consulenza giuridica adeguata, di far breccia nelle pieghe di progetti non sempre all’insegna della massima trasparenza). Possono, tutti questi soggetti, proporre ricorso per chiedere l’annullamento di atti autorizzativi? Solo qualcuno? E in caso di risposta affermativa, cosa e come possono agire? 
In un settore – quello delle energie rinnovabili, reso negli anni appena un po’ più semplice, ma che di sicuro non è stato semplificato, è inevitabile porsi il problema della legittimazione ad impugnare i provvedimenti (o il comportamento silente dell’amministrazione) che autorizzano, in senso lato (autorizzazione unica ed ex DIA, ora PAS) o vietano la realizzazione e l’esercizio di tali impianti: tema, quello della legittimazione a ricorrere in materia ambientale che, per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, non costituisce un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, ma assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano: in sostanza, assume un carattere trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri. L’ambiente è inoltre un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme: ciò rende problematica la sua tutela, specie con riferimento ad aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso. 
 Nel mio manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili” (v. recensione),  è stato approfondito questo argomento, attraverso lo studio di numerosi cases hystories: la varietà di soggetti interessati, e il loro diverso rapportarsi con l’oggetto dell’atto autorizzatorio, tuttavia impongono un’analisi particolareggiata del singolo caso, perché non sempre tutti gli stessi soggetti possono indistintamente proporre appello (rectius: non sempre sono legittimati a farlo ). 
Così sul sito di Natura Giuridica sono stati analizzati ulteriori casi, relativi alla legittimazione ad agire di alcune di queste categorie di soggetti interessati, che di volta in volta fanno valere la tutela di interessi ambientali, o relativi al diritto alla salute, alla salubrità dell’ambiente. Mancando nel nostro ordinamento la così detta “azione popolare”, occorre individuare un criterio per differenziare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela dell’ambiente. Per sapere quali sono gli strumenti a vostra disposizione, e come utilizzarli al meglio per raggiungere il vostro obiettivo, non limitatevi al “sentito dire” (mi riferisco, ad esempio,alla molte domande che ricevo relative alla class action), ma consultate il prima possibile un consulente ambientale, in grado di seguire passo dopo passo la vostra battaglia, ed indicarvi le strategie migliori. 
Natura Giuridica è al vostro fianco proprio per aiutarvi: per questo non esitate a contattarci  e sottoporre alla nostra attenzione le vostre problematiche, per trovare insieme il modo per superare gli ostacoli che, stante la complessità della materia, è inevitabile trovare lungo il percorso.