In materia di bonifica dei siti contaminati, come del resto in tutto il settore del diritto dell’ambiente (e dell’energia) regnano (quasi) sovrane la confusione e la sovrapposizione di precetti e sanzioni, che finiscono con il confondere gli operatori del settore (e molto spesso anche i giudici…).
Quali sono, ad esempio, gli atti di competenza del Ministero dell’Ambiente e quali del solo Ministro?
Come si deve comportare la Pubblica amministrazione nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati? Di fronte a scelte alternative (barriera fisica o idraulica), è vincolata nella sua scelta, o può decidere liberamente”? Può “prendersela” con il proprietario incolpevole dell’inquinamento?
Sono domande che chi mi segue con regolarità sa già che ho affrontato diverse volte nelle pagine del blog e del sito (oltre che in numerosi articoli scientifici pubblicate su diverse riviste del settore).
Ad ogni modo, è meglio “fare un ripasso generale”, consapevoli tuttavia che, quelle che vengono fornite in questa sede, sono solo spunti che, in caso di necessità, occorre approfondire tramite una consulenza ambientale specifica e mirata.
Il ripasso – per utilizzare una terminologia commerciale – è “gentilmente offerto” dal TAR Toscana il quale, nella sentenza n. 2376 del 2010 (gratuitamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione) ha stabilito quanto segue.
Per quanto concerne le competenze, il TAR Toscana ha ribadito che l’art. 252 del TUA distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero:
• rientra tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale, mentre
• si deve reputare che l’impugnato decreto di recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in esame, avendo invece ad oggetto la prescrizione di un singolo intervento di messa in sicurezza d’emergenza e, poi, di bonifica.;
• gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo, che si limitano a definire gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento risulta riservato alla responsabilità dei dirigenti. Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l’organizzazione ed il funzionamento delle P.A.
Questa impostazione è del tutto logica, dovendo l’individuazione dei siti di interessi nazionale reputarsi atto attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica. La rilevanza politica di un tale atto risulta, del resto, confermata dalla necessità dell’intesa con le Regioni interessate: intesa prescritta, per l’appunto, dal comma 2 dell’art. 252…
(continua con: “Bonifica dei siti contaminati: i margini di manovra della Pubblica amministrazione”)
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
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1 comment
bella sedia!! XD
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