L’evoluzione delle valutazioni degli impatti integrati sull’ambiente

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La storia narrata in questa sentenza è lunga e complessa, e riguarda il progetto di ampliamento di una fonderia, situata in una zona residenziale, e tutti gli annessi e connessi aspetti ambientali, dalla zonizzazione acustica comunale alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, dalla disciplina sugli scarichi alla gestione dei rifiuti.
Insomma, un complesso industriale che, nell’ottica della più lata tutela ambientale, deve essere considerato in un’ottica integrata.

Chi volesse analizzare tutti gli aspetti tecnici e amministrativi della vicenda, può scaricare gratuitamente la sentenza del TAR di Brescia 211 del 2010 sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.

Nelle pagine più dinamiche del blog, è sufficiente sottolineare l’aspetto evolutivo della valutazione d’impatto ambientale, e dei rapporti con la successiva normativa sull’autorizzazione integrata ambientale.

Nell’impostazione originaria del 1996, infatti, l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di valutazione d’impatto ambientale, previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di VIA codificati.
Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento dell’impianto.

Con l’introduzione dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio.
Nell’AIA sono tra l’altro confluite l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997.

Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto.
È evidente però che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette, inevitabilmente, sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA.
L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto, infatti, non potrebbe essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti.

In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA.
Esiste, di conseguenza, una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. 
Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto.

Il Collegio, così, nel respingere il ricorso, ha sottolineato che il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.

Con la VIA viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto: chi si oppone alla localizzazione scelta ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull’AIA.

D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, perché l’oggetto della valutazione d'impatto ambientale è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia accettabile. 
Questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso di modifiche strutturali o ampliamenti che riguardino impianti esistenti, in quanto nella procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale devono essere prese in considerazione anche le migliori tecnologie disponibili, e dunque sono privilegiate le valutazioni relative all’efficienza rispetto ai giudizi astratti sulla localizzazione dell’attività.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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