Inquinamento acustico: l’ordinanza del Sindaco deve sempre essere motivata

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Sul sito di Natura Giuridica è stata pubblicata un’interessante sentenza (TAR Toscana, n. 399 del 2009), relativa all’estensione e al contenuto dei poteri di ordinanza del Sindaco in materia di inquinamento acustico.


In estrema sintesi, il Collegio ha sottolineato che anche nell’ipotesi in cui la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorre pur sempre che il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio, anche a voler seguire il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti sarebbero in linea di massima sottratte all’obbligo della preventiva comunicazione.

Nella specie, in particolare, il TAR Toscana ha affermato che il provvedimento impugnato risultava essere stato emesso al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, necessità della quale non solo non è dato alcun conto nella motivazione dell’ordinanza, ma che neppure è evidenziata nella relazione dell’A.R.P.A.T. assunta dal Comune quale presupposto del proprio operato.

Per leggere il testo completo della sentenza, ed approfondire le motivazioni poste alla base della decisione del TAR di Firenze, collegati al sito di Natura Giuridica, e scarica la sentenza n. 399 del 2009 del TAR Toscana

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