Import/export di rifiuti da e per l'Italia: domiciliazione per le società estere

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L’art. 194 del D.Lgs. n. 152/2006, il c.d. “Testo Unico Ambientale” (“Spedizioni transfrontaliere”) stabilisce che, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali. 

Con la circolare n. 146 del 25 gennaio 2011 (“Sede secondaria imprese estere che effettuano trasporti transfrontalieri”) il Comitato nazionale ha fornito una risposta alle tante richieste di chiarimento in ordine alla necessità, per le imprese estere che si iscrivono all’Albo, di istituire una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione. 

Al riguardo il Comitato nazionale ha precisato che il requisito in questione può ritenersi soddisfatto, considerato il disposto dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del D.M. 406/98, anche dall’impresa che disponga di un domicilio in Italia
In sostanza, l’ANGA ha reso equivalente all'apertura di una sede secondaria la c.d. domiciliazione, ossia il fatto di eleggere a proprio domicilio in Italia un luogo di proprietà di terzi, con la possibilità di inviare e ricevere la corrispondenza da e per tale luogo. 

Questo vuol dire che l'impresa non deve necessariamente aprire una sede secondaria, con tutte le spese di locazione e gestione che una sede secondaria comporta, ma può limitarsi ad eleggere un domiciliatario, presso il quale ricevere tutta la corrispondenza, e gestire tutte le pratiche relative al trasporto rifiuti in Italia. 

Con il DM n. 120/2014 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”) è stato previsto, inoltre, che le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada devono corredare la domanda d'iscrizione con una serie di documenti, fra i quali la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia. 

Con la nuova deliberazione del 13 luglio 2014, n. 3, infine, il Comitato ha in parte stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti). 
La nuova disciplina prevede, fra le altre cose, che le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6 devono presentare domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato. 

La nuova disciplina entrerà in vigore il 15 ottobre 2016.

Update: the new rules will come into force the May 15th, 2017 (Circular no. 148 of February 2nd, 2017 contains transitional provisions on inclusion in the category 6 of ANGA's register)

L'impresa di servizi e consulenza ambientale Natura Giuridica fornisce alle società estere che trasportano rifiuti in Italia (import/export di rifiuti in/dall'Italia): 
  • l'assistenza completa per l’iscrizione all’Albo in questa categoria; 
  • la domiciliazione; 
  • la comunicazione di tutte le novità normative relative al trasporto transfrontaliero di rifiuti 
al fine di consentire all'impresa estera di essere in regola con la normativa italiana (con la tranquillità di non incorrere nelle sanzioni per trasporto illecito di rifiuti previste nel D.Lgs n. 152/2006) e contenendo al massimo i costi. 
Il servizio è rivolto sia alle singole imprese che alle associazioni estere che intendono proporre ai propri associati tale servizio, ma non hanno al loro interno personale specializzato a svolgere tale tipologia di attività [e alle quali manca comunque il contatto e la padronanza della lingua].
Infatti, è notevolmente più economico stabilire un canone periodico per la domiciliazione e la gestione della corrispondenza, rispetto all'apertura di una vera e propria sede legale secondaria! 
Ma non è finita: in considerazione della complessità della normativa ambientale italiana, e del fatto che la stessa viene modificata sovente, l’impresa “Natura Giuridica” offre servizi di consulenza ambientale globale e personalizzata, volta ad offrire al cliente tutto il supporto giuridico, burocratico, amministrativo e logistico di cui ha bisogno. 

Per richiedere questi servizi è sufficiente contattare Andrea Quaranta, titolare di Natura Giuridica e richiedere un preventivo. 
Non lasciare che la tua attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti sia affidata al caso: contattaci e ti seguiremo e ti affiancheremo passo dopo passo nel tuo business.