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Sul numero di Settembre della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro edita da EPC è stato pubblicato un articolo dal titolo Disciplina AIA, come elaborare la relazione di riferimento che riporta i casi in cui è obbligatorio presentare la documentazione, le modalità per procedere alla stesura e le indicazioni ministeriali sulla tempistica dell'Autorizzazione integrata ambientale.
L'articolo è di interesse per quanti devono redigere il documento relativo allo stato di suolo e acque sotterrane nel sito dell'installazione, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività. Si ricorda infatti che recentemente sono state emanate le "Linee Guida sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", con le quali pochi mesi prima (16 maggio 2014) la Commissione europea aveva fornito dettagliate indicazioni per consentire un'attuazione uniforme della direttiva da parte di tutti gli Stati membri. A distanza di pochi mesi da quelle linee guida, il nostro legislatore, dopo aver emanato le prime, generali, linee di indirizzo in materia di AIA ha promulgato dapprima il D.M. n. 272/2014, con il quale ha, invece, dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (RdR), e quindi le "seconde linee guida AIA",che hanno riguardato anche la RdR. L'articolo in allegato è dunque una mini-guida operativa utile a chi deve, anche solo in potenza, effettuare la relazione di riferimento.


Nuovi criteri ammissibilità rifiuti in discarica ex DM 24/06/2015

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La normativa sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, materia regolata a livello nazionale dal D.M. 27 settembre 2010, non era soltanto bisognosa di essere adeguata all'evoluzione del quadro normativo comunitario ma doveva anche essere resa conforme alla decisione del Consiglio n. 33/2003/Ce, come richiesto dalla Ue all'Italia. 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/09 è stato pubblicato il DM 24 giugno 2015, che ha integrato il DM 27 settembre 2010, il quale aveva modificato la precedente normativa sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Scrivendo la parola "fine" riguardo un contenzioso con la Commissione Europea - all'Italia venivano contestate alcune non conformità del DM 27 settembre 2010 ad una decisione del Consiglio (2003/33/CE) - la nuova normativa ha sancito abrogazioni riguardanti: la verifica di conformità, gli impianti di discarica per i rifiuti inerti, i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti, gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. 

Nel DM 24 giugno 2015 sono altresì presenti delle novità in materia di: 
  1. impianti di discarica per rifiuti non pericolosi (il nuovo DM prevede che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possano essere smaltiti anche rifiuti pericolosi stabili non reattivi che siano stati sottoposti: 1. a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico; 2. alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997);
  2. impianti di discarica per rifiuti pericolosi (come in precedenza, sarà possibile servirsi dei valori per il TDS – solidi disciolti totali – in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota. Il nuovo DM specifica, tuttavia, che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il parametro TDS, dovranno essere verificati). 
Il decreto contiene inoltre delle sostituzioni precisando che cosa si intende per rifiuti pericolosi stabili non reattivi; il decreto modifica anche il campo di applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC e prevede un ulteriore requisito che che i rifiuti pericolosi devono possedere per essere smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi. 

Infine, viene interamente sostituito l’allegato 3 – relativo al campionamento e all’analisi dei rifiuti. 



I nuovi criteri di ammissibilità in discarica
Oneri
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate
Garanzia della qualità
Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente
Rifiuti urbani biodegradabili
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246
Eluati e rifiuti
Occorre ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802
La valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), é effettuata secondo le metodiche CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429
Rifiuti contenenti amianto
Analisi del rifiuto
Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall’effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
Densità apparente: è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate.
Densità assoluta: è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale.
Densità relativa: è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta. 

Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità.



Sotto il profilo sistematico, dunque, il testo di riferimento continua ad essere il Dm 27 settembre 2010, così come modificato dal nuovo D.M.
Sotto il profilo sostanziale, smaltire i rifiuti in discarica sarà più costoso e difficile, specie se si considera che i rifiuti con codice CER 101208 non potranno più essere smaltiti in discarica senza la preventiva autorizzazione, dato che sono stati introdotti la valutazione di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi e i criteri per garantire la adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi, ed è stata eliminata la deroga al parametro TOC per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per non pericolosi di cui all’art. 7, D.M. 27 settembre 2010.
Sotto il profilo formale occorrerà, invece, valutare se-come-quanto la novella normativa verrà applicata.
E soprattutto come: nello spazio, nel tempo e nell’interpretazione, e in tutte quelle altre sfumature che, in Italia, non permettono mai all’operatore del settore di sapere come muoversi senza incappare in una qualche non conformità.

L'articolo completo sarà pubblicato sul n. 11-12/2015 della rivista "Ambiente & Sviluppo" eidita da IPSOA e, in editio minor, è sul sito di IPSOA.


Il Governo ha adottato il DDL di delegazione europea 2015 per l'attuazione di 8 direttive e l'adeguamento a 6 regolamenti. Tra le materie trattate: l'uso delle borse di plastica e la qualità di diesel e benzina

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Il 10 settembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL di delegazione europea 2015: il provvedimento contiene deleghe legislative per l’attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di 8 direttive europee e l’adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. 
In particolare, il Governo dovrà adottare la direttiva 2015/720/UE, relativa all’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016), e la direttiva 2015/652/UE, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017). 

Nel DL che tre anni e mezzo fa ha dettato le “misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” (D.L. n. 2/2012, convertito nella legge n. 28/2012), l’allora Governo aveva previsto anche delle “disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente”: oltre a prorogare (parzialmente, ovvero soltanto per specifiche categorie di shopper) il termine previsto anni addietro (finanziaria per il 2007) ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, tale D.L. dettava norme volte: 
  • ad individuare le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché le modalità di informazione ai consumatori; 
  • a favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate;
  • a sanzionare coloro che commercializzano i sacchi non conformi a quanto previsto dalla normativa. 
Ad oggi, in attuazione del citato D.L. n. 2/2012, il decreto del ministero dell’Ambiente del 18 marzo 2013 – “Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci” – ha permesso la commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci prevedendo l'utilizzo di varie possibilità: dai sacchi monouso biodegradabili e compostabili, sacchi composti da polimeri diversi rispetto ai primi, con determinate caratteristiche tecniche e spessori, nonché i sacchi di carta o di stoffa e comunque in materiali diversi dai polimeri.
Il 6 maggio di quest’anno è stata pubblicata sulla GUCE la direttiva 2015/720/UE che ha dettato nuove norme per la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
A distanza di quattro mesi, il 10 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL di delegazione europea 2015, che contiene anche la delega al Governo per il recepimento di tale direttiva.
Lo scopo della normativa è quello di prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente: le buste in plastica, infatti, ai sensi della direttiva costituiscono un «imballaggio», ma in precedenza non si prevedevano misure specifiche sul loro utilizzo.
Per questi motivi, la nuova direttiva ha previsto che gli Stati membri dovranno adottare misure per diminuire in modo significativo l’utilizzo di tali imballaggi in materiale leggero – in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell’Unione di cui alla direttiva 2008/98/CE – che dovranno tenere conto degli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica nei singoli Stati membri. 
L'UE in questo caso suggerisce vere e proprie  misure restrittive come le restrizioni alla commercializzazione o la fissazione del prezzo, delle imposte e dei prelievi.

Nella seconda delega ambientale DDL prevede anche il recepimento della direttiva 2015/652/UE sul metodo di calcolo e comunicazione da parte dei fornitori, dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’energia.

L'articolo completo è sul sito di IPSOA