Rifiuti radioattivi, dal 20 agosto vige la nuova classificazione - ex D lgs 4 marzo 2014, n.45

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Il decreto del MiSE del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 4 marzo 2014, n. 45, stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi associando a
ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.

Il nuovo decreto è volto ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l'ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo conto dell'impatto sulle generazioni future, a ridurre al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività che di volume, la produzione di rifiuti radioattivi e ad assicurare una gestione funzionale alla tipologia del rifiuto, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine. Nel decreto viene stabilita la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. 

La nuova classificazione dei rifiuti radioattivi sostituisce quella definita nella Guida Tecnica n. 26 del lontano 1987, e si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati. All'atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti. Tuttavia, il decreto non detta le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi, che saranno invece oggetto di apposite guide tecniche. 

Esclusioni: il nuovo decreto non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali è previsto lo smaltimento nell'ambiente sotto forma di effluenti, né ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attività lavorative con particolari sporgenti naturali di radiazioni, che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attività industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali. 

Classificazione dei rifiuti radioattivi: i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue:

  1. Rifiuti radioattivi a vita media molto breve. I rifiuti radioattivi contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino ad un tempo massimo di 5 anni per raggiungere concentrazioni di attività inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Si tratta di rifiuti che hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca. 
  2. Rifiuti radioattivi di attività molto bassa. I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di attività che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti, ma comunque inferiori a 100 Bq/g di cui al massimo 10 Bq/g per radionuclidi alfa emettitori a lunga vita (rientrano in questa categoria principalmente quei materiali derivanti dalle attività di mantenimento in sicurezza e di smantellamento delle installazioni nucleari, da terreni o detriti contaminati risultanti da attività di bonifica. 
  3. Rifiuti radioattivi di bassa attività. Sono i rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di anni (rientrano in questa categoria i rifiuti radioattivi caratterizzati da livelli di concentrazione di attività inferiori o uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita. 
  4. Rifiuti radioattivi di media attività ( i rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività superiori ai valori indicati per i rifiuti di bassa attività, tali comunque da non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l'adozione di misure per la dissipazione del calore generato). 
  5. Rifiuti radioattivi di alta attività: sono quelli con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti è richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche.