La normativa ambientale ai tempi di twitter: il piano d’azione #campolibero

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Il piano d’azione #campolibero contiene alcune misure volte a: 
  • favorire i giovani (i mutui a tasso zero; la detrazione al 19% per affitto dei terreni a under 35 e lo sgravio di 1/3 della retribuzione lorda per assunzioni più stabili);
  • semplificare la burocrazia (creazione del registro unico dei controlli; estensione dell’uso della diffida prima delle sanzioni amministrative; dematerializzazione dei registri);
  • contrastare il rischio idrogeologico (i presidenti delle regioni saranno nominati commissari straordinari per attuare le opere di contrasto al rischio idrogeologico previste dagli accordi di programma tra il MATTM e le regioni. Si tratta di misure straordinarie per accelerare le procedure e l’utilizzo delle risorse finalizzate all’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari e per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico. A tale scopo, in particolare, per snellire le procedure, visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento sono sostituiti dall’autorizzazione rilasciata dal presidente della regione, la quale comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale);
  • regolare la gestione dei rifiuti agricoli (art. 14). 
A tale, ultimo, proposito, il testo originario del decreto legge, modificando la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti, aveva introdotto un comma in base al quale:
  • le disposizioni sulla combustione illecita dei rifiuti e quella generale sull’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata non deve applicarsi al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;
  • di tale materiale é consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;
  • nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata. 
In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione il Parlamento ha specificato che:
  • le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
  • i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
  • gli imprenditori agricoli possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.
Pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di intervenire sul tema, per affermare che, a seguito dell’introduzione del delitto di cui all’art. 256-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006, la combustione non autorizzata, quale modalità di smaltimento dei rifiuti dolosamente perseguita all’esito dell’attività di raccolta, trasporto e spedizione, qualifica le corrispondenti condotte previste dagli artt. 256 e 259, d.lgs. 152/2006, facendole assurgere a fattispecie autonoma di reato, ancorché a tali fasi di gestione del rifiuto, prodromiche alla combustione, non segua la combustione stessa. Il residuo illecito amministrativo di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. 152/2006, ha invece ad oggetto i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, lett. e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lett. f). La condotta, però, deve avere ad oggetto rifiuti vegetali abbandonati o depositati in modo incontrollato (tale il senso del richiamo al comma 1°), non anche raccolti e trasportati dallo stesso autore della combustione, poiché, in tal caso, la condotta ricadrebbe nella previsione di cui al comma 2° dello stesso art. 256-bis, d.lgs. cit.; ne consegue che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza.

Le altre modalità di tenuta dei registri previsti dal Testo Unico Ambientale per gli imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli – ovvero quelli che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse – produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

  1. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
  2. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del ‘circuito organizzato di raccolta.
(continua con: "La normativa ambientale ai tempi di twitter: il piano d’azione #campolibero")

(articolo pubblicato sulla rivista "Ambiente e sicurezza sul lavoro", EPC editore, n. 11/2014)


La normativa ambientale ai tempi di twitter: il new deal politico

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Nel 2014 il nostro legislatore ha nuovamente emanato molte normative ambientali, tutte urgenti, necessarie e “strategiche”. 
Tuttavia, l’assenza di una strategia di lungo periodo rischia di far fare a queste “nuove” normative, che sicuramente sono comunicate in modo innovativo, la stessa fine di quelle emanate nei più polverosi anni passati, nei quali l’uso dei social networks non dava quell’effimero senso di efficienza dell’azione legislativa: ovvero di renderle sostanzialmente inefficaci nell’affrontare e risolvere le annose problematiche ambientali che attanagliano il nostro Paese. 

Il new deal politico 

Il 2014 sarà sicuramente ricordato negli annali di storia come l’anno in cui è stato “sdoganato” un nuovo tipo di “politica”: fra i tanti aggettivi che potrebbero descriverla, “comunicativa” è quello che forse rende più l’idea, a prescindere dal contenuto sostanziale che quella politica dovrebbe veicolare, e prima ancora possedere.
I tweet hanno ormai soppiantato le analisi giornalistiche e giuridiche, e qualsiasi discorso di merito finisce con l’essere trattato alla stregua di un orpello ingombrante, che appesantisce e ritarda il raggiungimento degli obiettivi. 
Anche i settori del diritto dell’ambiente e dell’energia non si sono sottratti a questo new deal, sulla spinta dell’idea, condivisibilissima, di raggiungere quanto prima obiettivi di sostenibilità (nella sua accezione più ampia). 
Un’idea che, tuttavia, si cerca di realizzare con un metodo invece un po’ meno condivisibile, basato sulla quantità-velocità nel fare (come?) le norme: con l’unico risultato di trasformare la fretta (non c’è tempo da perdere) in frettolosità e frenesia, a discapito proprio di quegli obiettivi, che rimangono proclamati. 
L’analisi – giuridica, in questo caso – di quanto accaduto nel nostro Paese nel 2014 in relazione alle principali novità in materia ambientale dimostra, appunto, che se le idee di sostenibilità, pur ben comunicate, non sono supportate da strategia e tattiche adeguate, finiscono con l’alimentare i soliti tatticismi politici, di ieri e di oggi.... senza che nulla cambi, rispetto al passato. 

Il decreto #competitività: a) introduzione
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni:
  • finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi; 
  • per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell’economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del “made in Italy”, nonché misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l’assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;
  • volte a superare alcune criticità ambientali, all’immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;
  • per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché di adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, 
nella G.U. del 24 giugno 2014 il Governo ha pubblicato il “decreto (legge) #competitività”, contenente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche.
Fra le disposizioni di interesse nel settore ambientale, di particolare rilievo quelle relative al piano d’azione #campolibero, al provvedimento #ambienteprotetto e allo #spalmaincentivi.


(articolo pubblicato sulla rivista "Ambiente e sicurezza sul lavoro", EPC editore, n. 11/2014)


AIA: il ministero ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento

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Con il DM n. 272/2014 il Ministero dell’ambiente ha dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (RdR). 

Il DM 272/14 chiarisce l’obbligo di presentare la relazione di riferimento, detta le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento da parte di installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, ed elenca i contenuti minimi della relazione di riferimento, 

I tre allegati approfondiscono: 

1) la procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (identificazione delle sostanze pericolose; quantitativi; valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione); 

2) i contenuti minimi della relazione di riferimento; 

3) i criteri per l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanza pericolose pertinenti. 

Si ricorda che la relazione di riferimento è definita dal decreto emissioni industriali come 
“informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”. 

Nelle prossime settimane il DM n. 272/14 (“decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/06) verrà analizzato nel dettaglio nelle pagine del sito e del blog di Natura Giuridica. 


I primi dubbi interpretativi sul DM n. 272/14

Perché il DM n. 272/2014 riguarda soltanto le tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) statali, ma non dice nulla su quelle regionali? 
In relazione a queste ultime, quando occorre presentare la relazione di riferimento? 
In sede di primo rinnovo? 
Quando viene presentata un’istanza di riesame? 
Se, come e quando nel settore vengono emanate delle BAT? 
Assisteremo alla solita marea di norme, circolari interpretative regionali differenziate “ad mentulam canis”? 
Soprattutto, quali saranno i costi per l’ambiente e dell’ambiente per le imprese?


AIA: il decreto emissioni industriali non prevede eccezioni per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente

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L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’AIA: la nuova normativa, di cui al D.Lgs n. 46/2014 (decreto “emissioni industriali” ha depenalizzato il reato, ma non ha previsto alcuna eccezione per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente. 

La scorsa settimana abbiamo visto che la Cassazione ha affermato che l’inosservanza delle prescrizioni AIA è stata depenalizzata. 
Questa settimana analizziamo, invece, la seconda sentenza recentemente intervenuta sempre in materia di AIA (Cassazione penale, n. 40393/14). 

I fatti

In estrema sintesi, la vicenda riguardava la condanna del responsabile di uno stabilimento che aveva omesso di osservare le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale, così incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29, comma quattordicies. 

In particolare: 
  • la ditta aveva ottenuto autorizzazione integrata ambientale (AIA) dalla Regione Lombardia; -
  • successivamente erano state condotte verifiche per accertare l'adeguamento alle prescrizioni, che avevano dato esito non positivo (da un primo controllo era emerso che nel periodo marzo-settembre 2009 non era stato fatto alcun monitoraggio degli scarichi idrici ed i componenti del sistema del controllo dello scarico dell'impianto di depurazione. 
In narrativa si evidenziava che il fatto che nel 2009 fosse stato installato un campionatore automatico era del tutto irrilevante: le prescrizioni dell’AIA, infatti, dovevano essere attuate entro il 30.10.2007, data che segnava il momento di consumazione del reato,
“permanente in quanto, dopo detto termine, il responsabile dello stabilimento non aveva adempiuto alle prescrizioni, persistendo nel comportamento antidoveroso fino al settembre 2009, quando venne rimossa la situazione di antigiuridicità”. 

Argomenti difensivi:
  • inizialmente venne contestato l'addebito di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente), norma abrogata dal D.Lgs. n. 128 del 2010; L'art. 29 quattordicies è stato introdotto in data 29.6.2010, in un tempo successivo a quello del fatto in contestazione: per effetto dell'abrogazione si sarebbe dovuto assolvere l'imputato, perchè il fatto non era più previsto dalla legge come reato; 
  • non è mai stata fatta richiesta della trasmissione dei dati sul monitoraggio degli scarichi, che erano stati regolarmente eseguiti (“il campionatore automatico fu installato nel settembre 2009, laddove in precedenza aveva operato con campionature discontinue, attraverso un campionatore portatile, senza mai registrare i superamento della soglia del 10% delle concentrazioni delle sostanze pericolose, per cui non sarebbe dato comprendere dove sussisteva la violazione”). 
Cos’ha detto la Cassazione 


Il quesito sulla sussistenza o meno di continuità normativa fra il reato: 
- di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattordicies, comma 2 per cui vi è stata condanna nel caso di specie e quello di cui
- al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 
ha trovato adeguata risposta in termini affermativi in un recente arresto di questa Corte di legittimità, che con la sentenza n. 9614/13 ha affermato che 
 “dalla semplice lettura delle due disposizioni è dato cogliere identica formulazione letterale, atteso che entrambe sanzionano «colui che pur essendo in possesso di autorizzazione integrata ambientale non ne osservi le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente».
E' stato aggiunto che la nuova disciplina non prevede alcuna esclusione dall'ambito della propria applicazione per le autorizzazioni rilasciate nella vigenza della vecchia legge e che la rilevata continuità fra le due fattispecie trova conferma nel dato sistematico, per la sostanziale identità del complesso della nuova regolamentazione dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto al previgente testo”. 

Di conseguenza, attesa la continuità normativa tra le due disposizioni: 
  • non ricorre alcun problema in termini di corretta contestazione, avendosi riguardo alla medesima condotta considerata dai due testi in successione e,
  • meno che meno può parlarsi di situazione intertemporale che sarebbe rimasta priva di sanzione. 
In conclusione, la nuova disciplina che sanziona la violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) non prevede alcuna eccezione per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente; per le violazioni a cavallo tra i due regimi non può comunque ricorrere alcun problema di corretta contestazione, e men che meno può parlarsi di situazione intertemporale che sarebbe rimasta priva di sanzione.

#SbloccaItalia: una (falsa?) partenza per il rilancio dell'Italia (per lo meno dal punto di vista ambientale....)

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Sul numero 11/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo dal titolo «#SbloccaItalia e “news” ambientali: novità all’insegna di cosa?»



Natura Giuridica offre ai suoi lettori una panoramica del contenuto dell’articolo.

Il trailer di un film già visto

Sembra il trailer di un film già visto, sentito e letto tante volte. Una voce fuori campo che annuncia che “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti […] ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l’approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali” (e via discorrendo), il Governo ha deciso di porre “definitivamente rimedio” alle (svariate) emergenze di turno, ricorrendo per l’occorrenza alla decretazione d’urgenza per modificare, in questa tornata, anche (rectius: nuovamente) la normativa ambientale e quella energetica.
In questa sede ci occuperemo delle novità, annunciate, in fieri ed operative contenute nel D.L. n. 133/2014, il c.d. “Sblocca Italia”, in materia di terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, di energia e di incenerimento di rifiuti, con lo scopo di verificare se qualcosa, nel remake di questo film, è cambiato.

Le modifiche annunciate: la disciplina sulle terre e rocce da scavo

Lo Sblocca Italia interviene nuovamente a modificare la disciplina sulle terre e rocce da scavo: [...]
Il testo del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale, “ai fini di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo”, si limita a rinviare a fine anno (entro il 12 dicembre) l’adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principî e criteri direttivi:
a. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;
b. indicazione esplicita delle norme abrogate;
c. proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;
d. divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo.

Le semplificazioni in materia di bonifica e messa in sicurezza

Il DL introduce nuove semplificazioni in materia di bonifica, apportando alcune modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, il Dl prevede che:
  • nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, le stesse debbano richiedere ai soggetti invitati di presentare apposita documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati;
  • la norma, in base alla quale il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, non si applica al requisito dell’iscrizione all’ANGA; [...]

La rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale

In relazione alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – finalizzate al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana – il Governo è intervenuto a stabilire:
  • la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;
  • la disciplina d’urgenza per le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarate aree di rilevante interesse nazionale.

L’incenerimento dei rifiuti: l’urgenza per giustificare la realizzazione di un sistema integrato e “moderno”

All’insegna dell’urgenza anche le misure volte all’individuazione e alla realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture energetiche di preminente interesse nazionale, che prevede:
a. innanzitutto l’annuncio che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DL, il MATTM dovrà individuare, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore;
b. la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica di impianti di recupero energetico R1 per gli impianti esistenti dovrà avvenire, da parte delle Autorità competenti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL, termine entro il quale, inoltre, le stesse Autorità dovranno revisionare “in tal senso […] quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali” [...]

Le misure nel settore energetico: l’urgenza per giustificare la “trivellazione selvaggia”?
[...]

Qual è la trama del film?

Dalla sintetica narrazione di quanto contenuto nel decreto “sblocca Italia”, scopriamo che, in realtà, l’ultimo remake normativo emergenziale, straordinario o eccezionale, che dir si voglia, non è diverso da quello originale (id est: consueto), sia nella forma (ad esempio: ci sono molti rinvii), sia nella sostanza (manca una strategia), anche se forse qualcosa è cambiato a livello comunicativo.
Da quando i tweet del politico di turno hanno soppiantato le analisi giornalistiche (e giuridiche: sic!), va di moda parlare di hashtag: volendo semplificare, si potrebbe dire che lo “sblocca Italia” è il decreto, in ordine sparso – e prendendo le seguenti parole con la dovuta cautela, proprio perché inserite all’inizio dello stesso DL dal Governo che in questo modo giustifica il suo atto – della semplificazione, accelerazione (dei tempi), urgenza, straordinaria necessità, eccezionale situazione, pubblica utilità ed urgenza.
Tutte parole rigorosamente precedute dal simbolo # hastag.
Ma soprattutto lo “sblocca Italia” è il decreto della definitiva consacrazione del termine #strategico: avendo ormai perso di vigore, il concetto di urgenza, sotteso (e sottinteso) a tutti i termini sopra riportati, è stato affiancato, sulla scia di quanto negli ultimi mesi si è cominciato a fare, da quello di strategia, come se il solo evocarla fosse di per sé sufficiente a garantire un qualche successo.
Ma non è che un “modo nuovo” di dire cose vecchie: da tempo (quasi) immemore si parla delle stesse problematiche che hanno condotto all’adozione di questo (ennesimo) atto d’urgenza. Ma, ahimè, è anche un “modo nuovo” per non risolvere i problemi.
Per fare solo qualche esempio, che verrà analiticamente ripreso sui prossimi numeri della rivista, ci sono novità soltanto annunciate (terre e rocce da scavo); altre che consistono in proroghe concesse per l’adozione di atti i cui termini di scadenza erano già abbondantemente superati (conto termico); altre ancora la cui “visione strategica” lascia molto perplessi (le norme sull’incenerimento e quelle sulla trivellazione), senza contare che non sono state recepite nel D.Lgs n. 133/14 quelle poche buone cose che il testo uscito con l’imprimatur dal CdM conteneva (le previsioni in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, che forse, ma solo forse, si vocifera che potrebbero arrivare con la prossima legge di stabilità; gli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici).
Per non parlare di tutte le altre disposizioni “non ambientali”, non oggetto del presente contributo, che si ispirano ai medesimi… hashtag.
È già stato provato – e soprattutto lo sanno anche i muri – che curare una situazione di emergenza, generata dal sovrapporsi di norme emergenziali, dettate delle motivazioni politiche del momento, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.
Se la ricetta continua ad essere la stessa (norme considerate, da chi le concepisce, strategiche, ma che di strategico possono avere al massimo il nome – fino a che anche questa parola non si usurerà – perché adottate in situazioni di emergenza per far fronte alle emergenze provocate dallo stesso metodo, usato in passato) ci ritroveremo, fra qualche mese, ad utilizzare le stesse logore parole per raccontare lo stesso film, che ci verrà riproposto: un film figlio delle tattiche, o meglio, dei tatticismi (di ieri e di oggi), ovvero – secondo il significato attribuito dal dizionario della lingua italiana, e non da twitterlandia – dall’“eccesso di manovre e di espedienti per il raggiungimento di uno scopo”.
Anche se, in tutta onestà, si fa fatica a capire qual è questo scopo.
E soprattutto se c’è…


AIA: il decreto emissioni industriali ha depenalizzato il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale

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L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’AIA: la nuova normativa, di cui al D.Lgs n. 46/2014 (decreto “emissioni industriali” ha depenalizzato il reato, ma non ha previsto alcuna eccezione per le autorizzazioni rilasciate durante il regime previgente.

Con due recenti sentenze la Cassazione è intervenuta in materia di AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale.

La prima (Cassazione, n. 40532/14 dello scorso 1° ottobre 2014) riguardava  la condanna di due soggetti alla pena di 5000 € ciascuno per non aver osservato le prescrizioni contenute nell’AIA (effettuamento, in periodi di divieto, dello scarico di pollina fresca non ancora stata in concimaia per i previsti 90 gg.).
La Cassazione ha accolto il ricorso dei due, anche se per ragioni diverse da quelle oggetto dei motivi proposti.

I fatti

In estrema sintesi, la Corte ha messo in evidenza che il fatto oggetto di contestazione rientra nel nuovo comma 2 dell'art. 29-quattuordecies del Codice dell’ambiente, che oggi lo sanziona soltanto in via amministrativa, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto emissioni industriali.
L’art. 7, comma 13, del D.Lgs n. 46/14, infatti, riscrive l'art. 29-quattuordecies al fine di rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche.
A tal fine:
  • il comma 2 prevede una depenalizzazione (l'ammenda da 5.000 a 26.000 è stata sostituita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro, mentre viene aumentata la sanzione nei casi di maggior pericolo. La sanzione amministrativa è prevista, “salvo che il fatto costituisca reato”, nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
  • il comma 3, invece, prevede “salvo che il fatto costituisca più grave reato” l'applicazione della sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni (art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
  •           il comma 4, infine, prevede un trattamento sanzionatorio più elevato (ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro ed arresto fino a due anni) nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

Cos’ha detto la Cassazione

Innanzitutto, che la fattispecie oggetto dell’esame della Cassazione non rientra in alcuna delle ipotesi di cui ai commi 3 e 4: infatti riguarda l'inosservanza della prescrizione autorizzativa contenuta nell'A.I.A. per aver effettuato, in periodi di divieto, lo scarico di pollina fresca non ancora stata in concimaia per i previsti 90 gg..

Quindi, che non si può ritenere che la fattispecie rientri nella previsione di cui al comma 3, lett. b) (gestione dei rifiuti), perché la giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità ritengono che le materie fecali (fra le quali rientra la pollina) sono escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, purché provengano da attività agricola e siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (nel caso di specie, la pollina proveniva da attività agricola ed era effettivamente riutilizzata nella medesima attività).

Dunque, il fatto rientra nella nuova previsione del comma 2: di conseguenza, essendo intervenuta la depenalizzazione, la Cassazione ha dovuto annullar la sentenza senza rinvio “per non essere il fatto (costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni AIA o di quelle imposte dall'autorità competente, non rientrante in alcuna delle ipotesi di cui al comma 3 e 4 dell'art. 29- quattuordecies) più previsto dalla legge come reato”.

Ma la Corte di Cassazione aggiunge una postilla: “non contenendo, tuttavia, il D.Lgs. n. 46/2014 una disciplina transitoria con riferimento alla necessità di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative introdotte dall'11 aprile 2014, trova applicazione il principio di diritto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione”


Dell’altra sentenza parleremo la settimana prossima


Green economy: indagine conoscitiva della Camera: la riconversione in chiave green del sistema produttivo italiano

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La green economy fa già parte del presente della nostra economia. E può diventarne il futuro. 
Ma affinché ciò avvenga bisogna “immaginare e tradurre concretamente un vasto programma di riforme strutturali in grado di ri-orientare risorse, investimenti, comportamenti”, individuando alcune priorità e urgenze intorno a cui rafforzare un impegno istituzionale capace di aiutare il Paese a superare alcuni suoi limiti e ritardi e imboccare la strada della crescita. 


Dalla brown economy alla green economy… 
La crisi che ormai da diversi anni attanaglia l’Occidente non è soltanto economico-finanziaria, ma anche (e soprattutto) ambientale, tanto che è proprio quest’ultimo aspetto a spingere a riconsiderare il tradizionale modello economico, portandolo dall’attuale “brown economy” alla green economy, che: 
  • “non solo riconosce i limiti del pianeta, ma li rimarca come confini all’interno dei quali deve muoversi il nuovo modello economico basato su un uso sostenibile delle risorse ed una riduzione drastica degli impatti ambientali e sociali, ai fini di un miglioramento generalizzato della qualità della vita”; 
  • si configura come un nuovo modello economico tout court e non può e non deve essere considerata semplicemente come la parte “verde” dell’economia
È quanto emerge dall’indagine conoscitiva sulla green economy, conclusasi pochi giorni fa alla Camera, che ha visto l’intervento, oltre che delle istituzioni, anche delle associazioni di categoria e di quelle ambientali, dei sindacati, degli istituti di ricerca e delle imprese.

…passando per la crescita verde 
Nel panorama internazionale sono state date numerose definizioni di green economy; ad ogni modo, tutte concordano sul fatto che questo nuovo modello punta a migliorare la qualità della vita, a ridurre le disuguaglianze nel lungo termine, a non esporre le generazioni future ai preoccupanti rischi ambientali e a significative scarsità ecologiche. 
In ogni caso la green economy non può essere contrapposta alla crescita verde, e non sostituisce lo sviluppo sostenibile, ma anzi, ne diviene un necessario passaggio: 
“la sostenibilità rimane un fondamentale obiettivo a lungo termine, ma per arrivarci bisogna lavorare verso un’economia verde. In questo senso la green economy è il mezzo e il fine di se stessa, poiché come strumento (e quindi il mezzo) attuativo dello sviluppo sostenibile diventa una «fase di transizione», la via per gestire il cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo, conduce ad un nuovo modello economico (e quindi il fine) stabilmente sostenibile”. 
Tutti i soggetti intervenuti concordano, sia pure con diversi approcci, che la crescita verde porterà nuove idee, nuovi imprenditori e nuovi modelli di business, contribuendo così alla creazione di nuovi mercati e, infine, alla creazione di nuovi posti di lavoro e di trasformazione industriale. 
In definitiva, il concetto di crescita verde ha il potenziale per affrontare le sfide economiche ed ambientali e per aprire nuovi percorsi di crescita, attraverso i canali qui di seguito sintetizzati.

Produttività: incentivi per una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse e dei beni naturali che portino ad un miglioramento della produttività, riducendo il consumo di materia ed energia e rendendo le risorse disponibili al più alto valore d’uso 
Innovazione: opportunità per l’innovazione, incentivata da politiche adeguate che consentano nuovi modi di affrontare i problemi ambientali 
Nuovi mercati: creazione di nuovi mercati stimolando la domanda di nuove tecnologie, beni e servizi verdi, anche ai fini di creazione di nuove opportunità di lavoro 
Fiducia: aumentare la fiducia degli investitori attraverso una maggiore prevedibilità riguardo alle modalità con cui i governi sono chiamati a rispondere alle principali questioni ambientali e stabilità delle decisioni prese 
Stabilità: condizioni macroeconomiche più equilibrate, che riducano la volatilità dei prezzi delle risorse 

I dati sfornati di recente dall’UE confermano che quello dell’economia verde è un settore in espansione: 
  • la crescita annuale dell’occupazione verde è stata del 2,7% dal 2000 al 2008 ed 
  • è passata dai 2.400.000 posti di lavoro del 2000 ai 3.400.000 nel 2012.

Secondo l’analisi europea ogni riduzione di un punto percentuale nell’uso delle risorse porta dai 100.000 ai 200.000 nuovi posti di lavoro: guardando al futuro, questo significa che ento il 2020 la green economy potrebbe produrre 1.400.000 – 2.800.000 posti di lavoro. 

La green economy come via d’uscita 

La green economy, dunque, (anche) come via d’uscita dalla crisi prolungata che l’Italia sta vivendo, e che non solo ha colpito il tessuto produttivo delle PMI, ma sta cambiando in profondità l’assetto e le proprietà delle grandi aziende e dei principali gruppi industriali. 
Lo dimostra il fatto che, dall’inizio della crisi, e “nonostante la necessità di stringere i cordoni della borsa, più di un’impresa su cinque ha scommesso sulla green economy”, che quindi, è stata percepita come una risposta alla crisi stessa, e non ha deluso le aspettative. 
La green economy, in sostanza, oltre alle “novità operative”, cui si è fatto cenno, comporta l’innovazione dell’intero “sistema Paese”: 
  • un percorso di riconversione, si evidenzia nel documento finale, che “deve passare […] non solo attraverso il fattore capitale, espresso dall’impegno delle imprese nell’investire in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni e trasferire un di più di competitività ai beni e servizi prodotti, ma anche attraverso quello del lavoro, per mezzo della ricerca di figure professionali le cui competenze, se ben formate, sono in grado di imprimere all’impresa un salto di qualità verso la frontiera della green economy”. 
  • il 30% delle imprese del manifatturiero che investono in eco-efficienza ha effettuato innovazioni di prodotto o di servizi, contro il 16,8% delle imprese non investitrici. 
Ma green economy significa anche redditività: il 21,1% delle imprese manifatturiere eco-investitrici ha visto crescere il proprio fatturato nel 2012, tra le non investitrici è successo solo nel 15,2% dei casi. 

La green economy è già presente, ma bisogna potenziarla

La green economy, chiosano le commissioni riunite ambiente-territorio-lavori pubblici e attività produttive, commercio e turismo, che hanno redatto il documento, “insomma, fa già parte del presente della nostra economia. E può diventarne il futuro”. 
Affinché ciò avvenga, in Italia bisogna “immaginare e tradurre concretamente un vasto programma di riforme strutturali in grado di ri-orientare risorse, investimenti, comportamenti”. 
Individuando alcune priorità e urgenze intorno a cui rafforzare un impegno istituzionale capace di aiutare il Paese a superare alcuni suoi limiti e ritardi e imboccare la strada della crescita. 

Le priorità 

  1. Attuare una riforma fiscale ecologica che sposti il carico fiscale, senza aumentarlo, a favore dello sviluppo degli investimenti e dell’occupazione green 
  2. Avviare un programma nazionale che punti a supportare un miglior utilizzo dei fondi europei 
  3. Attivare programmi di informazione in merito ai finanziamenti esistenti anche in termini qualitativi e quantitativi 
  4. Promuovere la progettazione e la sperimentazione di strumenti finanziari innovativi (project bond; performance bond; social impact bond o altri meccanismi basati sui principi di « payment by results» o di « impact finance » o di « crowfunding »): con tali strumenti finanziari innovativi e costo del denaro, occorre favorire partnership pubblico-privato, stimolando una crescita nella qualità, oltre che nella quantità, delle iniziative green 
  5. Aumentare gli appalti pubblici verdi di beni e servizi per realizzare gli obiettivi del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità degli acquisti della P.A., rafforzando la governance del sistema, chiarendo competenze e responsabilità, migliorando la trasparenza ed i controlli e fornendo strumenti adeguati a supporto 
  6. Innovare le procedure previste per i bandi pubblici e le gare d’appalto mettendo al centro la qualità dei materiali usati, la qualità del prodotto finale, la qualità e la sicurezza del lavoro 
  7. Realizzare infrastrutture verdi 
  8. Implementare una pianificazione delle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo 
  9. Valorizzare il risparmio idrico attraverso azioni premiali (certificati blu e incentivi al riutilizzo delle acque reflue depurate, specie nel settore agricolo) 
  10. Introdurre una tariffazione puntuale per la gestione dei rifiuti urbani, adottando un meccanismo che assicuri la copertura dei costi, premiando chi conferisce i rifiuti in modo differenziato, elaborando un regolamento tipo per l’adozione da parte dei soggetti locali 
  11. Promuovere l’occupazione giovanile riducendo per almeno tre anni, il prelievo fiscale e contributivo per l’impiego di giovani 
  12. Incentivare la penetrazione di strumenti credibili ed oggettivi di quantificazione degli impatti ambientali associati alle attività umane, con lo scopo di misurarne la sostenibilità 
  13. Promuovere il rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 
  14. Effettuare programmi di rigenerazione urbana, di recupero di edifici esistenti, nonché di eventuale sostituzione di edifici, di bonifica, limitando il consumo di suolo non utilizzato 
  15. Rendere stabili le misure di incentivazione su ristrutturazioni edilizie, risparmio ed efficienza energetica nelle abitazioni e negli immobili 
  16. Investire nella mobilità sostenibile urbana 
  17. Valorizzare le potenzialità di crescita della nostra agricoltura di qualità