Deposito temporaneo: qual è il luogo di produzione?

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Il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione dei rifiuti, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione.

Lo ha affermato la Cassazione, in due recenti sentenze. 

Il primo caso (Cassazione n. 37843/14) riguarda una fattispecie nella quale quattro soggetti erano stati individuati quali colpevoli del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, avendo gli stessi adibito un terreno, di proprietà di una terza società (di cui i quattro erano soci), a luogo di deposito di materiale edile proveniente da demolizione di un fabbricato. 
Il Giudice – dopo aver affermato che a norma del’art. 183, comma 1, lettera aa), del Testo Unico Ambientale, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione: nel caso di specie, conclude la Cassazione, il Giudice di merito aveva correttamente verificato l’assenza di funzionale connessione tra i due fondi.

Il secondo caso (Cassazione n. 38676/14) riguardava, invece, residui da depurazione depositati sul terreno di un’azienda agricola, confinante con il luogo di produzione materiale dei rifiuti e appartenente allo stesso soggetto: in questo caso, dopo aver ribadito che, in tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione, la Cassazione ha messo in evidenza l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure, che aveva erroneamente omesso di accertare il possibile collegamento tra le due aree. 

Poi però è intervenuta la prescrizione in entrambi i casi


La politica della pantera rosa

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Efficienza energetica: efficienza reale o soltanto annunciata?

Sul numero 10 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo dal titolo"Nuova normativa in materia di efficienza energetica e inefficienze strutturali". Di seguito si riportano alcuni stralci e le considerazioni finali.
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Nell’articolo “Lo schema di decreto della nuova efficienza energetica che verrà: aspettando Godot? ”, nell’illustrare le caratteristiche dello schema di decreto legislativo sull’efficienza energetica – che rappresenta lo strumento strutturale dal quale partire per contribuire al raggiungimento di quelle molteplici sostenibilità che caratterizzano il più indefinito concetto di sviluppo sostenibile, e dovrebbero costituire l’obiettivo di medio-lungo periodo delle politiche (non solo) energetiche del nostro legislatore – sono state messe in evidenza le perplessità suscitate, al di là delle dichiarazioni e delle intenzioni del legislatore, da quel testo. 
A distanza di pochi mesi, quello schema si è finalmente trasformato in decreto legislativo (n. 102/14), con alcune modifiche che verranno evidenziate in questa sede, al fine di valutare la qualità degli sforzi compiuti dal legislatore delegato per raddrizzare la mira. 

Le principali modifiche 
In seguito alle modifiche apportate al testo dello schema di D.Lgs., l’impianto della nuova normativa in materia di efficienza energetica può essere sintetizzato nei termini che seguono. 
In relazione alle finalità, il testo definitivo del decreto specifica (art. 3, comma 2) che le Regioni possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, che consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale [...] 

Per quanto concerne l’efficienza nell’uso dell’energia
• in relazione alla promozione dell’efficienza energetica negli edifici, il D.Lgs n. 102/14 abroga, rispetto al testo della bozza, il riferimento al PAEE 2014, che nelle intenzioni avrebbe dovuto contenere la prima proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, che le successive edizioni del PAEE avrebbero dovuto soltanto aggiornare. 
Inoltre, fra i requisiti minimi essenziali della proposta scompare il riferimento alle misure di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese [...] 

In relazione all’efficienza nella fornitura di energia, invece, il D.Lgs n. 102/2014 interviene in relazione: 
• all’individuazione delle misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare, secondo analisi dei costi e dei criteri di efficienza, il potenziale di aumento della CAR nonché del teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti; 
• alle esenzioni di singoli impianti o reti dalle disposizioni concernenti l’obbligo di effettuare un’analisi dei costi benefici per specifiche finalità; [...] 

La novità più rilevante relativa alle “disposizioni orizzontali” concerne l’eliminazione della disposizione che equiparava l’APE (attestato di prestazione energetica), realizzata conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, alla diagnosi energetica nel settore civile. 
È stata così accolta l’osservazione delle Regioni, che avevano dissentito “dall’equiparazione tra APE e diagnosi perché sono concettualmente differenti in quanto basati su due modelli di valutazione differenti . [...] 

Il busillis degli Allegati 
Il D.Lgs n. 102/14 è stato pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2014 senza gli allegati. In una interrogazione parlamentare si è sostenuto che, per questo motivo – nonché per il fatto di aver attribuito ad Ispra “un compito nell’ambito degli audit energetici da effettuarsi nel settore privato, non coerente con la natura del suo Istituto” – le nuove norme sull’efficienza energetica sarebbero state inapplicabili, “con la conseguenza di ritardare ulteriormente lo sviluppo economico italiano”. Sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2014 è stata pubblicata la rettifica dell’avvenuta correzione di quelli che il legislatore ha considerato meri “errori materiali”. [...] 

La politica degli annunci 
Il nuovo decreto sull’efficienza energetica contiene, indubbiamente, qualche miglioramento rispetto al precedente impianto. 
Sono da apprezzare, in particolare, le modifiche riguardanti: 
  • l’eliminazione della disposizione che equiparava l’APE, realizzata conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, alla diagnosi energetica nel settore civile, e 
  • l’introduzione di una cabina di regia.
Ma già in relazione a quest’ultimo aspetto, è evidente che si tratta di una modifica più nominale che sostanziale: infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, il funzionamento della cabina di regia sarà stabilito con un futuro decreto del MATTM, “tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2”.
In sostanza, il legislatore delegato introduce (come novità) un altro rinvio che, unitamente: 
  • a quello ex novo introdotto in relazione alla prima proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, e 
  • a quelli già numerosi e già contenuti nel commentato schema di decreto, e reiterati anche nel testo definitivo, 
si innesta in quella politica degli annunci tanto scenografica nella forma quanto (nella migliore delle ipotesi) evanescente nei fatti, e (ma) soprattutto destrutturata e, a dispetto dei tempi biblici che impiega per essere messa nero su bianco, spesso improvvisata.
Basti pensare, a tale ultimo proposito, e a mero titolo di esempio, che il decreto “sblocca Italia”, approvato lo scorso 29 agosto dal Consiglio dei Ministri, conteneva  già una norma, poi espunta, volta a modificare il decreto, oggetto del presente commento … 

In definitiva, se si sommano i ritardi nell’adozione di normative (oltretutto) essenziali con i rinvii che le stesse, una volta (provvisoriamente) implementate contengono, il risultato che si ottiene è poco incoraggiante e lusinghiero. 
Specie se si considera che l’Italia, nonostante tutto, nel settore dell’efficienza energetica vanta qualche risultato apprezzabile, anche se nel settore nevralgico dell’edilizia c’è ancora molto da fare. 

La situazione, in conclusione, è quella che, alla fine, inconsapevolmente finisce con il tratteggiare il PAEE 2014, che non solo non contiene, come s’è fatto cenno, quella prima proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, ma si limita, nella sostanza, a scattare una fotografia di quanto è stato fatto, o di quanto è stato annunciato che si farà. 
Con calma….