Natura Giuridica vi augura buone vacanze...e vi preanuncia alcune importanti novità di settembre

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Il Blog Ambientale Natura Giuridica ed il sito web vi salutano e vi augurano Buone Vacanze e Buon Ferragosto! 
La pubblicazione dei post riprenderà il 01 settembre.

Natura Giuridica inizierà la nuova stagione con un master di specializzazione "esperto in diritto ambientale d'impresa", in programma da metà ottobre a metà novembre, a Bologna.
Argomento del master sarà il seguente: come prevenire, gestire e risolvere le problematiche ambientali che un’impresa si trova ad affrontare alla luce delle più recenti evoluzioni normative e orientamenti giurisprudenziali.

A settembre una novità importante anche per quanto riguarda una delle tematiche più importanti per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile: uscirà per IPSOA, in allegato alla rivista "Ambiente & Sviluppo", l'inserto "Responsabilità ambientale e Assicurazioni".


Le problematiche ambientali però non vanno in vacanza: pertanto, se avete necessità o urgenza di contattare sia per e mail che per telefono Natura Giuridica, non esitate a farlo: lo staff di esperti di Natura Giuridica è sempre a vostra completa disposizione (qui trovate i contatti).

A presto

Lo staff di NG


Omessa bonifica: quando si configura il reato?

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Contaminazione o inquinamento: cos'è il reato di omessa bonifica, e quando si configura?

Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSC è punito se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente, nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del testo unico ambientale.

Quand’è, dunque che si configura l’omessa bonifica? Quando non si provvede tout court alla bonifica?

E soprattutto, qual è la differenza, se esiste, sul punto, con la vecchia normativa in matiera di bonifica dei siti inquinati?

Partiamo da quest’ultimo punto, e in estrema sintesi basta evidenziare come nella normativa dettata dal TUA, rispetto a quella previgente:

  • l’evento preso in considerazione è soltanto quello di danno dell’inquinamento (prima l’evento poteva consistere nell’inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento); 
  • occorre superare la CSR, per potersi parlare di inquinamento, livello superiore al livelli di CSC, prese dalla vecchia normativa come parametro, inferiore rispetto alle CSR, per valutare la presenza di inquinamento (oggi si parla di potenziale contaminazione, al superamento delle CSC)
  • la sanzione penale è prevista con pena pecuniaria o detentiva (in precedenza la pena era congiunta…).

Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica, dunque, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (cioè: dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica), nonché l’adozione del progetto di bonifica previsto dall’art. 242 del Testo unico ambientale.