D.Lgs n. 231/01 impresa responsabile anche del vantaggio indiretto?

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La persona giuridica è responsabile anche di un vantaggio indiretto, come conseguenza dell’illecito commesso da un dipendente

Fermo restando che l'interesse del dipendente autore del reato può coincidere con quello dell'Ente, la responsabilità della società sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi anche quello dell'Ente? 

In altri termini, se i reati presupposto vengono commessi nell'interesse esclusivo delle persone fisiche autrici dei medesimi, tale circostanza, che costituisce un limite negativo della fattispecie complessa da cui scaturisce la responsabilità dell'ente, comporta la necessaria estraneità dell’ente-datore di lavoro? 

Il punto di partenza è costituito dall’art. 5 del D.Lgs n. 231/01 stabilisce che: 
a) la persona giuridica è responsabile per i reati commessi “nel suo interesse o vantaggio” dai suoi vertici apicali ovvero da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi,
 b) mentre l’ente non risponde se questi stessi soggetti hanno agito nell’interesse proprio o di terzi. 
Dall’analisi di questa disposizione si evince che l’alternatività tra interesse e vantaggio rischia di venire vanificata dal limite posto dalla lett. b): infatti, l’accertata carenza di un seppure concorrente interesse dell’ente nella commissione del reato impedisce di determinare la sua responsabilità, a prescindere da qualsiasi verifica dell’eventuale vantaggio che il medesimo abbia eventualmente ricavato dalla consumazione dell’illecito. 
Tant’è che, in dottrina, qualcuno aveva “bollato” come pleonastico il requisito del vantaggio e qualificato l'interesse quale sostanzialmente unico criterio attributivo della responsabilità all'ente, dovendosi assegnare al requisito del "vantaggio" al più un valore solo sintomatico dell'effettivo perseguimento dell'interesse dell'ente.

La Cassazione ha affermato che i termini interesse e vantaggio riguardano concetti giuridicamente diversi. 
Infatti si deve distinguere fra un interesse per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, e un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante. 

Di conseguenza: 
  • l’interesse ed il vantaggio devono ritenersi criteri imputativi concorrenti ma alternativi 
  • occorre attribuire alla nozione di interesse una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva (questo determinerebbe una deriva "psicologica" nell'accertamento della fattispecie che non trova effettiva giustificazione nel dato normativo), ma piuttosto oggettiva (in questo modo si conserva autonomia concettuale al termine "vantaggio", pure contemplato dalla norma menzionata tra i criteri ascrittivi della responsabilità). 
Di conseguenza, l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizzi anche quello dell'ente.

In conclusione, affinché possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, "anche" l'interesse del medesimo.


Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: può essere disposta la confisca automatica del bene?

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Un cliente di Natura Giuridica mi ha posto il seguente quesito in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: nel caso in cui una società venisse condannata per il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti, per non essersi iscritta all’ANGA, il Giudice può disporre la confisca automatica del mezzo di trasporto, anche se di proprietà di un soggetto estraneo al reato? 
La risposta, secca, è negativa. 
No, non può essere disposta la confisca automatica del bene, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001. 
Ma, come sempre accade nel settore del diritto dell’ambiente, occorre dare una motivazione contestualizzata, altrimenti la risposta vale quel che vale, è potrebbe assumere i contorni di un’opinione. 
Tant’è che, fino a qualche anno fa, la risposta data dalla giurisprudenza era di segno opposto… 

Vediamo velocemente come giustificare questa risposta. 
È vero, l’art. 259, comma 2, del “testo unico ambientale” stabilisce che 
“alla sentenza di condanna per i reati relativi al traffico o trasporto illecito di rifiuti consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. 
Sulla base di questa norma la giurisprudenza che si è pronunciata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 121 – che ha introdotto i reati ambientali all’interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – ha tenuto una posizione intransigente. 
In sostanza, i giudice di legittimità evidenziavano che 
«in tema di gestione di rifiuti, legittimamente il giudice dispone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti anche se appartenenti alla società di cui all'epoca dei fatti l'imputato era legale rappresentante, non rilevando in tale ipotesi la pretesa appartenenza a persona estranea al reato del bene, atteso che ove una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa». 
Ma è anche vero che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 121/11, e sotto l’influenza della giurisprudenza della CEDU, tal posizione si è ammorbidita. 
La CEDU, in particolare, esige, per punire (e di conseguenza irrogare una pena e anche la confisca), che ricorra un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale. 

Pertanto, nella fattispecie sottoposta all’esame di NG, il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato, può evitare la confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l'uso illecito della res gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Del resto, l'espressa previsione, per l'ente, di poter provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse da persone che rivestono funzioni apicali, anche quando l'ente sia di piccole dimensioni, introduce elementi di possibile estraneità dell'ente al reato commesso dal suo legale rappresentante, dei quali il giudice non può non tenere conto in sede di confisca di beni diversi dal profitto del reato. 

Di conseguenza, non può essere disposta la confisca automatica del bene, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001.