Inquinamento atmosferico ed emissioni odorigene: è possibile tener conto delle molestie olfattive in sede di autorizzazione

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Per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata: questo però non significa che, in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.
L'articolo 268, comma 1, alla lettera a), del testo unico ambientale, infatti, fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico che è definito come
"ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente", 
e alla lettera b), definisce come emissione in atmosfera 
"qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di Cov nell'ambiente". 
Pertanto anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente", ed in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico (infatti per l'articolo 296, comma 2, lettera a), del T.U.A. il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili
Nel caso all'esame (TAR di Venezia, n. 573/14) risulta che l'Amministrazione ha preso atto dei consistenti elementi offerti dal Comune, dalla scuola media, dalla cittadinanza e dalla polizia locale circa l'esistenza di numerose situazioni di disagio determinate dalle emissioni odorigene degli impianti già nella situazione preesistente, e ciò è sufficiente a dimostrarne il carattere molesto e potenzialmente pericoloso.


Lo schema di decreto della nuova efficienza energetica che verrà: aspettando Godot?

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Sul numero 6/2014 sta per essere pubblicato un articolo di commento al recente schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Di seguito si riportano alcuni stralci: per la lettura dell'articolo completo, e dei molti riferimenti ivi contenuti, si rimanda al sito dell'IPSOA.


Le dichiarazioni 

L’efficienza energetica costituisce un valido strumento per affrontare le sfide che l’UE si trova a dover affrontare nel settore energetico, a causa soprattutto della crescente dipendenza dalle importazioni di energia, della scarsità di risorse energetiche, della necessità di porre un freno sia ai cambiamenti climatici in atto, sia alla crisi economica che ormai da anni attanaglia le economie occidentali. 
Di più: l’efficienza energetica rappresenta lo strumento strutturale dal quale partire per contribuire al raggiungimento di quelle molteplici sostenibilità che: 
  • caratterizzano il più indefinito concetto di sviluppo sostenibile, e 
  • dovrebbero costituire l’obiettivo di medio-lungo periodo delle politiche (non solo) energetiche del nostro legislatore, 
ma che, purtroppo, finora sono state soltanto nominate, o al più perseguit(at)e con strumenti decontestualizzanti, vuoti e/o di facciata, come il profluvio di incentivi alle rinnovabili, la SEN e le proposte per la green economy, per citare solo alcuni esempi in materia, stanno tristemente a dimostrare.
Strumento strutturale, si diceva, perché riduce il consumo di energia primaria, migliora la sicurezza di approvvigionamento, diminuisce le importazioni di combustibili e riduce le emissioni di gas serra: “un’economia più efficiente sotto il profilo energetico”, inoltre, si legge nella relazione illustrativa al recente schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, “consente di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e di migliorare la competitività dell’industria, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l’efficienza energetica”. 
Dopo l’inserimento al primo posto fra le priorità indicate nella SEN per il raggiungimento degli “obiettivi energetici”, infatti, il legislatore ha cominciato l’iter che dovrà portarlo a recepire la cit. direttiva, evidenziando, appunto, le virtù di tale strumento. 
Nel Consiglio dei ministri dello scorso 4 aprile è stato approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva sull’efficienza energetica (EED): il provvedimento dovrebbe introdurre nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020. 
Il decreto prevede due diverse tipologie di intervento per la promozione dell’efficienza energetica: 
  • la prima riguarda l’uso dell’energia, 
  • la seconda la sua fornitura 
e alcune disposizioni orizzontali, con l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico dichiarato di “riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale”.

L’efficienza nell’uso dell’energia (artt. 4-9) 
In relazione alla riqualificazione energetica degli immobili, il decreto prevede che l’ENEA, a partire dal PAEE 2014, formuli periodicamente una proposta di interventi di medio-lungo termine, da sottoporre all’approvazione del MiSE, che tenga conto:
  • del piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e 
  • del programma di riqualificazione energetica degli edifici della P.A. centrale. 
A tale, ultimo, proposito, lo schema di decreto stabilisce che, a partire dal 2014 e fino al 2020, [...] 

L’efficienza nella fornitura (artt. 10-11) 
In relazione all’efficienza nella fornitura di energia, invece, lo schema di decreto detta le discipline concernenti: 
  1. la promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (art. 10); 
  2. la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia (art. 11, v. tabella 2). 
*°* 

Per quanto concerne il primo punto, il legislatore delegato prevede, in estrema sintesi [...] 

Le “disposizioni orizzontali”
L’articolo 12 prevede che Accredia entro il 31 dicembre 2014, debba definire e sottoporre del MiSE e del MATTM schemi di certificazione e/o di accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCo, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia e diagnosi energetiche. 
Si prevede, inoltre, al fine di favorire la diffusione dell’utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, l’aggiornamento e la pubblicazione da parte di UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, di norme tecniche sull’esecuzione di diagnosi energetiche di qualità e per la certificazione volontaria degli auditor nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti entro 180 dall’entrata in vigore del decreto [...]

Aspettando Godot: verba volant, scripta etiam
Il decreto, che dovrà essere esaminato dalle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento e poi dalle Regioni in Conferenza unificata, ha subito suscitato prese di posizione di chi, nel mettere in risalto le (poche?) luci, evidenzia soprattutto le molte ombre. 
Il primo elemento critico tende ormai a perdere la sua valenza contenutistica per assumere quella più blanda della semplice presa d’atto dell’incapacità, del nostro legislatore, di avere una visione di prospettiva e di concepire una normativa adeguata: anche questo decreto prevede, per tradurre in fatti le belle parole “pronunciate per scritto”, molti rinvii a futuri decreti, programmazioni, proposte, come quasi sempre accade al profluvio di “normative anarchiche” che affollano la gazzetta ufficiale. 
Seguono critiche di dettaglio, che possono essere sintetizzate come segue: 
  1. mancano sia un riferimento al prolungamento delle detrazioni fiscali fino al 2020 sia un’indicazione di “soluzioni innovative di finanziamento con forte coinvolgimento di privati, come si sta sperimentando all’estero (Green Deal negli UK, Pace negli Usa, Posit’if in Francia, ecc.)” (In questi termini, G. Silvestrini, “Luci, ombre e proposte per l’attuazione della direttiva efficienza energetica”, sul sito www.qualenergia.it, 24 aprile 2014); 
  2. sono (volutamente?) confuse le competenze. Le Regioni vengono coinvolte in modo insufficiente ed inefficace al fine di promuovere la realizzazione di misure di incremento dell’efficienza energetica e di prevedere strumenti volti a favorirne la realizzazione; non viene definita una cabina di regia delle attività relative alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della PA centrale: le modalità per la predisposizione di un programma annuale di interventi sono definite dal MiSE (ruolo di impulso e coordinamento), nonostante sia individuata la gestione del programma da parte dei Provveditorati Regionali OO.PP.; la determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas vengono svolte dal MiSE e dal MATTM, per la redazione di linee guida che istituzionalmente dovrebbero essere redatte dall’AEEG; a quest’ultima viene chiesto di aggiornare le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti elettriche e del gas e di definire disposizioni per stabilire la priorità di dispacciamento all’energia prodotta dalle FER, dalla CAR, dalla generazione distribuita: “argomento che esula dalle disposizioni della direttiva e che meriterebbe una discussione sull’indirizzo politico e una analisi effettuata anche coinvolgendo gli operatori del settore”; 
  3. viene fatta una fuorviante associazione fra il processo di diagnosi energetica e la procedura di certificazione energetica, nonostante le due procedure abbiano obiettivi, condizione e competenze richieste molto differenti; 
  4. le modifiche al conto termico prospettate non terrebbero conto delle osservazioni emerse in seguito alla sua entrata in vigore. 
Ultima, ma sicuramente più importante, è la critica generale che coinvolge il modus (in)operandi del nostro legislatore: manca la volontà politica di definire obiettivi e strategie di medio-lungo periodo, tanto che il compito di elaborare una proposta viene totalmente demandato all’ENEA. 
Con questa considerazione si torna al punto di partenza: il nostro legislatore continua a rimandare (anche) la realizzazione di un sistema strutturato di efficienza energetica, per continuare a farlo, alla prima buona occasione, annunciando tuttavia una futura riforma che già oggi dovrebbe essere prassi. 
E così, sullo sfondo delle cangianti prospettive anticicliche che si possono immaginare dietro l’implementazione di un vero sistema strutturato di efficienza energetica, si chiude (per riaprirsi ciclicamente) il circolo vizioso delle promesse di semplificazione ed efficientamento normativo (prima ancora che energetico). 
Promesse che, sotto le mentite spoglie della forma scritta, sembrano soltanto per questo realizzabili, ma che all’atto pratico si mostrano per quello che sono: ovvero parole vuote, inutili, che nella migliore delle ipotesi porteranno a qualche risultato futuribile sporadico e destrutturalizzato, che in ogni caso arriverà tardi. 
Se, come e quando arriverà.


Le misure ambientali nella “legge europea bis”

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La Commissione politiche europee della Camera ha approvato il 26 marzo 2014 il disegno di legge europea 2013 bis: fra le disposizioni ambientali spiccano le ennesime riforme in materia di VIA e danno ambientale, la delega per la riforma delle norme sull’inquinamento acustico.

Partecipazione del pubblico

La prima modifica riguarda il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, al fine di:
a)      prevedere l’obbligo, per le autorità competenti (AC) all’elaborazione, all’approvazione, alla modifica e al riesame dei piani o dei programmi in materia ambientale, di assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi;
b)      definire le modalità di detta partecipazione del pubblico.

La valutazione d’impatto ambientale

 Appena riformata dal “decreto emissioni industriali”, la disciplina della VIA è oggetto di un’ulteriore modifica, su aspetti diversi, sintetizzata in tabella.

Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale
Non esistono più le definizioni di progetto preliminare e definitivo, ma soltanto quella di progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo
Oggetto della disciplina: vengono eliminati i criteri riguardanti le aree protette: tali modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del MATTM con il quale saranno adottate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge europea bis, le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per specifiche tipologie di progetto per l’assoggettamento alla procedura di cui screening,

A far data da questa stessa data, è esclusa l’applicazione delle soglie di cui all’allegato IV
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà pubblicato integralmente nel sito web dell’AC
Informazioni sulla decisione: la decisione finale sarà pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Saranno inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:
a)      il parere motivato espresso dall’AC;
b)      una dichiarazione di sintesi in cui l’AC illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c)      le misure adottate in merito al monitoraggio
La nuova disciplina sulla verifica di assoggettabilità prevede che:
·         dell’avvenuta trasmissione del progetto preliminare da parte del proponente è dato sintetico avviso per mezzo della stampa e nel sito web dell’AC (tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
·         gli avvisi per mezzo della stampa sono eseguiti a cura e spese del proponente;
·         nell’avviso sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
·         la documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni nel cui territorio il progetto è localizzato (nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province autonome interessate)


La delega per la riforma delle norme sull’inquinamento acustico

Le legge europea bis prevede, inoltre, una delega relativa alla riforma della normativa sull’inquinamento acustico, che nel corso degli anni ha mostrato alcune criticità, relative:
1)      ai complessi ed onerosi gli oneri posti a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, soprattutto per le infrastrutture dei trasporti principali e per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti;
2)      ai contenziosi giudiziari insorti fra acquirenti e costruttori di abitazioni a causa delle complesse azioni autorizzative e di sorveglianza a carico delle amministrazioni comunali, delle difficoltà interpretative e attuative del decreto stesso e di palesi errori contenuti nel suo testo;
3)      alle carenze, ai dubbi interpretativi, alle difficoltà applicative della normativa nazionale di riferimento e, in alcuni casi, alle contraddizioni tra i differenti decreti attuativi;

La riforma si pone l’obiettivo di:
·         armonizzare la normativa nazionale di settore con quella europea, correggendone le incongruenze;
·         aggiornare le metodologie di misura e i criteri di progettazione degli interventi di risanamento acustico rispetto all’attuale tecnologia;
·         razionalizzare, semplificare e rendere attuabili le azioni delle amministrazioni territoriali;
·         regolamentare in maniera corretta le azioni necessarie ai fini delle autorizzazioni e dei pareri di merito, anche per favorire lo sviluppo economico.

Il nuovo danno ambientale

 Anche in relazione al danno ambientale la legge europea bis interviene a pochi mesi di distanza da un’altra riforma (legge europea 2013), con lo scopo di apportare le necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, con il duplice intento di:
·         armonizzare la normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione del danno ambientale (viene completato il quadro regolatorio interno della responsabilità oggettiva per il danno ambientale: si definisce meglio la posizione del danneggiante, con riguardo agli obblighi di riparazione);
·         rafforzare gli strumenti di tutela del bene costituito dall’ambiente in situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti dalla direttiva emanata dieci anni fa (le modifiche proposte consentono di chiarire che, anche al di fuori dei casi del danno ambientale “da direttiva”, l’autore della condotta dannosa, al ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, è tenuto a riparare il danno, che non ricadrà pertanto sulla collettività).

Le altre modifiche proposte in materia di danno ambientale
Le modifiche proposte attribuiscono al responsabile in via prioritaria e primaria il compito di riparare il danno effettuato mediante il ripristino dello status quo ante, con l’intento prioritario del recupero delle matrici ambientali incise dall’illecito compiuto
Viene esteso il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria al potere di ordinanza ministeriale, eliminando il termine di decadenza di due anni, che rendeva in concreto inattuabile la disposizione
Si propone di destinare le risorse recuperate mediante il risarcimento del danno ambientale all’attuazione in concreto di misure di prevenzione e riparazione da parte del MATTM




Decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/14): prime osservazioni

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Sul numero 5/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo di primo commento analitico sul nuovo decreto "emissioni industriali" (D.Lgs n. 46/14).
Di seguito riporto alcuni brevi passi: l'introduzione ai singoli paragrafi.
Per la lettura del testo completo dell'articolo rimando il lettore alla rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, Milano.

La struttura del decreto 
Con il tradizionale ritardo che sembra contraddistinguere il suo incedere normativo, il nostro Paese – puntualmente ripreso dall’UE – ha finalmente recepito la “direttiva IED”, con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali: pubblicato sulla G.U. del 27 marzo 2014, il D.Lgs n. 46/2014 è entrato in vigore l’11 di aprile. 
Il corposo decreto corregge per l’ennesima volta il “codice dell’ambiente”, essenzialmente in relazione alla disciplina: 
• generale per la procedura di VIA ed AIA (e sulle norme transitorie e finali); • specifica dettata in materia di autorizzazione integrata ambientale; 
• sull’incenerimento dei rifiuti; 
• sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività. 
Quella che segue è una carrellata delle principali disposizioni oggetto della novella legislativa, a valle di una primissima lettura a caldo del testo normativo, che verrà analizzato nei prossimi numeri della rivista, che dedicherà ampio spazio ad approfondimenti al decreto “emissioni industriali”. 

Carrellata delle principali modifiche: a) i principî generali per le procedure di VIA e AIA 
Le tre modifiche principali, concernenti i principî generali per le procedure di VIA e AIA riguardano l’aspetto definitorio, l’oggetto della disciplina e le norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti. Sotto il primo profilo, accanto ad una precisazione terminologica, vi sono alcune nuove, importanti, definizioni, sintetizzate nella seguente tabella. [...] 

b) l’AIA 
Le modifiche più sostanziose hanno riguardato la disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale. Innanzitutto, la nuova normativa dispone che le condizioni dell’AIA siano definite avendo a riferimento le BATC, espungendo, al contempo, il riferimento alle linee guida nazionali, giudicato ormai obsoleto alla luce della “prevista emanazione delle BATC in lingua italiana da parte della Commissione europea ”: in ogni caso, la norma detta una disposizione transitoria che contiene la disciplina da osservare nelle more dell’emanazione delle BATC e che fa riferimento alle “pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea ”. 
I requisiti generali, previsti per talune categorie di installazioni, che il MATTM potrà determinare ai sensi dell’art. 29-bis comma 2, con futuri decreti, si dovranno basare sulle BAT “senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l’articolo 29-sexies”: per le categorie interessate, l’autorità competente rilascerà l’autorizzazione “in base ad una semplice verifica di conformità dell’istanza con i requisiti generali”. [...] 

c) l’incenerimento dei rifiuti 
Il decreto “emissioni industriali” inserisce all’interno del “codice dell’ambiente” la disciplina sull’incenerimento di cui al D.Lgs n. 133/05, di cui recepisce sostanzialmente tutto il contenuto, con le eccezioni/modifiche di seguito elencate: a. vengono integrate le definizioni di incenerimento e coincenerimento ed inserite quelle di modifica sostanziale, camino, ore operative e biomassa ; b. sono esclusi dalla disciplina anche gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale; [...] 

d) le modifiche alle norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
In relazione alla parte V del “testo unico ambientale” gli interventi operati dal D.Lgs n. 46/14 sono chirurgici, e hanno riguardato: a. il sistema definitorio (sono state modificate le definizioni di emissione in atmosfera, modifica sostanziale e di gestore , oltre a quella di grande impianto di combustione ; razionalizzate quelle di autorità competente ed autorità competente per il controllo; aggiunta quelle di ore operative ); b. la disciplina sui grandi impianti di combustione, di cui all’art. 273 del D.Lgs n. 152/06 (v. tabella “Le disposizioni transitorie e finali”); c. le emissioni di COV, in relazione all’ambito di applicazione; al contenuto dell’autorizzazione , anche nel caso di modifiche sostanziali ; [...] 

Prime parziali considerazioni 
In attesa di poter valutare in modo più approfondito il decretoemissioni industriali”, ad una prima lettura, oltre agli aspetti indubbiamente positivi da sottolineare (su tutti, l’eliminazione delle disposizioni illogiche, sopra ricordate, che hanno anche portato la prassi a disapplicarle; l’eliminazione dell’art. 20 del D.Lgs n. 133/05; più in generale lo spirito semplificatorio che sembra permeare il decreto, anche attraverso l’inserimento del riesame con valenza di rinnovo; il riferimento alle BAT ; l’inserimento della caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee pre-insediamento ), non si possono non evidenziare, comunque, alcune perplessità relative alla presunta novità della “de materializzazione” delle procedure e al regime temporale. 
Sotto il primo aspetto, è appena il caso di evidenziare come il provvedimento si limiti, in parte, a fotografare ex post un modello già implementato, per lo meno nelle amministrazioni più efficienti e, in parte, a prevederlo come alternativo (e quindi facoltativo): in ogni caso, giunge in ritardo. 
Sotto il secondo, dal testo dell’art. 29 del decreto, infatti, non appare chiaro quale sarà la normativa da applicare alle installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al D.Lgs n. 59/05, per gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’AIA in corso fra il 7 gennaio 2013 e l’11 aprile 2014. 
Inoltre, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 29, cosa succede (id est: quali limiti applicare) se l’autorità competente non conclude i procedimenti, avviati sulla base delle istanze presentate entro il 7 settembre 2014 , entro il 7 luglio 2015? 
La prassi – che come si è fatto cenno, ed evidenziato dallo stesso legislatore, si è trovata costretta a disapplicare alcune norme illogiche – si è dimostrata, infatti e purtroppo, molto più lenta delle tempistiche astratte previste dalla legge. 
Senza considerare il fatto che ogni autorità competente ha provveduto ad organizzarsi a proprio modo, anche modellando l’iter sulla base delle specifiche – ma a volte non meglio precisate – “esigenze locali”….