Finanziamenti alle imprese: 28 milioni di euro per finanziare la formazione ambiente e sicurezza

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Con l’avviso 1/2014 Fondimpresa mette a disposizione 28 milioni di euro per formare i lavoratori delle aziende aderenti su salute, sicurezza sul lavoro e ambiente: l’obiettivo è quello di incrementare la prevenzione di infortuni e malattie professionali, accrescere l’efficienza energetica, ridurre l’impatto delle attività produttive sull’ambiente e aumentare la competitività. 
Ecco come presentare le proposte formative, a partire dal 15 aprile 2014. 

Le finalità di Fondimpresa 
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese aderenti: con l’avviso n. 1/2014 Fondimpresa finanzia la realizzazione di Piani formativi volti alla formazione per l’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ed alla formazione sulle tematiche ambientali: l’obiettivo è quello di incrementare la prevenzione di infortuni e malattie professionali, accrescere l’efficienza energetica, ridurre l’impatto delle attività produttive sull’ambiente e aumentare la competitività. 
Il Piano formativo, promosso sulla base di accordi fra le parti sociali, deve in ogni caso assicurare logiche unitarie nella strategia e nella gestione delle azioni e può riguardare soltanto uno degli ambiti sintetizzati in tabella.


Ambiti, aree di riferimento e priorità

Salute e sicurezza
Tipologie Aree tematiche
Interventi formativi finalizzati:
  •    all’incremento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in una logica di sistema
  •    al miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali
Azioni formative inerenti ad aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, direttamente connessi al Sistema di Gestione Ambientale
Sviluppo delle competenze in materia di sicurezza e di tutela della salute nell’ambito di interventi per l’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza o di sistemi di gestione integrata qualità, ambiente, sicurezza
Ambiente
Gestione e certificazione ambientale di sistema e di prodotto
Bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
Efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica
Aspetti tecnici e normativi della gestione ambientale e del rapporto tra aziende, territorio, produttori e consumatori, con particolare riferimento a igiene, gestione dei rifiuti, reflui ed emissioni, gestione delle risorse idriche e delle sostanze chimiche, tecnologie:
-          per il miglioramento ambientale,
-          in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili,
-          in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici
Modalità di erogazione della formazione ammissibili
Aula
sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all’impresa)
Seminari
partecipazione a seminari o ad eventi di aggiornamento e scambio professionale, aziendali, interaziendali o esterni all’azienda
Action learning
sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro
FAD
attività di formazione a distanza on line (FADoL) o di autoformazione assistita anche da prodotti FAD
Affiancamento
attività formative rivolte al miglioramento delle competenze e dei comportamenti in situazione di lavoro, mediante affiancamento da parte di persone in possesso di maggiore esperienza
Training on the job
attività formative pianificate e organizzate per favorire l’acquisizione di competenze operative sul luogo di lavoro, insegnando ad utilizzare gli strumenti di lavoro tramite esperienza pratica, laboratori
Coaching
attività formative realizzate, con il supporto di un coach, per sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una performance efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al lavoratore”

Chi sono i destinatari dei piani formativi? 
Esclusivamente i lavoratori occupati in imprese che hanno aderito a Fondimpresa prima della presentazione del Piano, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Sono inclusi i lavoratori: - con contratti di inserimento, reinserimento o di solidarietà; - posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga; - a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto. 

I soggetti proponenti 
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, in qualsiasi ambito: 
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
b) gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
c) gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali; 
d) enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi di svolgimento delle attività formative;
e) le Università pubbliche e private riconosciute;
f) gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
g) altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura. Le istruzioni per la presentazione del piano sono quelle contenute nell’allegato 4

I finanziamenti 
Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi sono complessivamente pari ad 28 milioni di euro [...]

Il testo completo dell'articolo potete leggerlo sul sito di IPSOA.

Come si compila il nuovo MUD

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Entro il 30 aprile dovrà essere presentata la prossima dichiarazione ambientale, la prima con il nuovo modello MUD 2014.
Fra le novità introdotte spiccano quelle che riguardano l’aumento dei dati che occorre dichiarare (dovranno essere denunciate le materie prime secondarie ricavate dai nuovi processi di recupero) e l’inserimento della scheda materiali, con la quale i soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti dovranno dichiarare anche le eventuali quantità di materiali secondari generati. 

Com’è fatto il nuovo MUD 
Dopo la sezione anagrafica (obbligatoria per tutti, tranne che per i soggetti che producono nella propria unità locale non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuti, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali. In questo caso si presenta la comunicazione rifiuti semplificata), il modello è articolato in sei comunicazioni, che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. 
1. rifiuti, articolata in due sezioni (rifiuti e intermediazione) e tre schede (la novità è rappresentata dalla nuova scheda materiali); 
2. veicoli fuori uso (tre schede: autodemolitore, rottamatore, frantumatore); 
3. imballaggi (due sezioni: consorzi, gestori rifiuti di imballaggio); 
4. RAEE (due sezioni: centri di raccolta e impianti di trattamento); 
5. produttori di AEE; 
6. rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convezione. 

Quali sono le modalità di compilazione e di invio della dichiarazione? Istruzioni per l'uso
Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre all’anagrafica, soltanto le sezioni e, al loro interno, esclusivamente le schede ed i moduli inerenti la propria attività 

Chi non deve presentare il MUD 
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD che non hanno effettuato, nell’anno di riferimento, nessuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del MUD 

Cosa serve 
1. firma digitale 
2. pagamento diritti segreteria con carta di credito (entrambe possono essere intestate a soggetti diversi dal dichiarante) 
Sono previsti: 
• due distinti diritti di segreteria (10 € per ogni dichiarazione telematica (in questo caso, si prescinde dal numero di comunicazioni contenute nel MUD), 15 € per ogni comunicazione rifiuti semplificata inviata su supporto cartaceo; 
• due metodi di pagamento (carta di credito; il sistema alternativo Telemaco Pay, un servizio interattivo che consente ai soggetti registrati di effettuare online tutti gli adempimenti amministrativi verso le camere di commercio 

Registrazione 
Per inviare il MUD in via telematica occorre essere registrati al sito www.mudtelematico.it (gratuita) al fine di ottenere dal sistema il codice di accesso all’area riservata, nella quale l’utente può eseguire tutte le operazioni necessarie per la gestione del MUD Dopo l’attivazione (è immediata), e dopo aver ricevuto le credenziali di accesso, è possibile versare un determinato importo, dal quale, ad ogni operazione (compreso l’invio del MUD) verranno detratti gli importi dovuti per il servizio di volta in volta prescelto 

Come trasmettere il file 
attraverso il software distribuito gratuitamente da Unioncamere o da altre applicazioni 

Deleghe 
I MUD possono essere inviati da associazioni di categoria e/o studi di consulenza attraverso l’apposizione cumulativa ad ogni invio della propria firma digitale, previa delega espressa da parte degli associati/clienti: sono in ogni caso questi ultimi i responsabili della veridicità di quanto dichiarato 

Controlli 
Prima dell’invio telematico, è prevista in automatico la sottoposizione del file ad una serie di controlli, che hanno lo scopo di verificare la correttezza formale: in caso di esito negativo, il file non potrà essere trasmesso, e il sistema fornisce un rapporto nel quale verranno indicate le anomalie rilevate 

Eccezione 
Soltanto la comunicazione semplificata non deve essere inviata telematicamente, ma su supporto cartaceo 

Adempimento parallelo 
Per molti dei soggetti obbligati alla comunicazione (che sono quelli di cui all’art. 189 del TUA, nella versione pre-SISTRI, e ante D.Lgs n. 205/10), che ora rientrano fra quelli obbligati all’adozione del SISTRI, il MUD costituirà un adempimento parallelo 

Quali sono le modalità di compilazione e di invio della dichiarazione? 

Condizioni cumulative 
• i produttori iniziali non devono produrre più di sette rifiuti 
• i rifiuti devono essere prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione 
• per ogni rifiuto prodotto non devono essere utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari 

Esclusioni 
Non può essere compilata da: 
• gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto) 
• produttori di rifiuti che non ricadono nelle cit. tre condizioni 
• nuovi produttori (soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti) 

La nuova scheda materiali 
Nell’ambito della “comunicazione rifiuti” (non compare più l’aggettivo “speciali”) il legislatore ha previsto l’introduzione della nuova scheda materiali: 
• coloro che svolgono attività di recupero di rifiuti dovranno da ora indicare anche le quantità di end of waste e/o di materiali secondari prodotte nell’anno di riferimento; 
• nella comunicazione sono ricompresi i prodotti e le materie prime ottenuti di cui ai DD.MM 5.2.98; 12.6.02 e 17.12.05. 
In modo particolare, la Scheda MAT – Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del Testo Unico Ambientale, elenca l’ammendante compostato verde/misto; il digestato; gli aggregati riciclati secondo la norma UNI 10006:2013”, i rottami di vetro/ferro/acciaio/alluminio/rame; la carta ed il cartone; la plastica; il legno; il CSS; il tessile ed il cuoio; la gomma. 

Comunicazione relativa ai veicoli fuori uso 
Sono tenuti alla compilazione della comunicazione veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 209/2003, mentre i soggetti che producono o che effettuano attività di raccolta e trasporto dei VFU e dei relativi componenti e materiali sono tenuti alla presentazione del MUD rifiuti e non di quella relativa ai VFU. 
Se lo stesso soggetto che effettua la dichiarazione MUD produce e/o gestisce anche veicoli o altri rottami/rifiuti che rientrano nel campo di applicazione del cit. D.Lgs, dovrà compilare due distinte comunicazione: VFU e/o rifiuti speciali, a seconda che i veicoli o altri rottami rientrino, o meno, nel campo di applicazione del cit. D.Lgs. 
Se il soggetto svolge, nell’ambito della medesima unità locale, attività di demolizione e rottamazione, dovrà compilare esclusivamente la “scheda AUT”; quest’ultima deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, mentre nel caso in cui il soggetto effettui soltanto operazioni di demolizione a valle della messa in sicurezza, deve essere compilata soltanto la “scheda ROT”.


Esperto in diritto ambientale d'impresa

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A partire da venerdì 30 maggio prossimo e per 3 week end terrò a Bologna il master di specializzazione ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE D'IMPRESA organizzato, sulla base di un mio progetto formativo, in collaborazione con il Gruppo Euroconference Spa, leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti.

Il Master si rivolge ad Avvocati e Consulenti con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nel diritto ambientale d’impresa. Durante i diversi incontri, pertanto, si andranno ad analizzare le questioni più rilevanti ed attuali in materia di diritto ambientale, con particolare riguardo anche all'analisi di case histories desunti sia da casi di estrema attualità trattati dai media nazionali che dalla mia quotidiana attività di consulente giuridico in diritto dell'ambiente.

Obiettivo del Master è di fornire al professionista gli strumenti necessari per prevenire, gestire e risolvere le problematiche ambientali che un'impresa si trova ad affrontare, alla luce delle più recenti novità normative e degli orientamenti giurisprudenziali.

Ecco di seguito l'indice dei macro-argomenti affrontati nei 3 week end (30 e 31 maggio, 13 e 14 giugno, 27 e 28 giugno 2014) in cui il master si articola:

Primo Week end
ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT E I NUOVI SISTEMI AUTORIZZATORI
Environmental risk management
Le autorizzazioni ambientali e le procedure amministrative
Case histories
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti: problematiche applicative
Case histories
La burocrazia dei rifiuti: problematiche applicative e responsabilità
Case histories

Secondo Week end
PARTICOLARI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Particolari forme di gestione dei rifiuti e casi di esclusioni dalla disciplina
Case histories
LA TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE: PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONI E RESPONSABILITA’
La tutela qualitativa delle acque: tutele e regime sanzionatorio
Case histories

Terzo Week end
LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, RISARCIMENTO DEL DANNO E PROFILI SANZIONATORI
La bonifica dei siti contaminati: procedure, semplificazioni e responsabilità
Case histories
REATI AMBIENTALI E PROFILI DI RESPONSABILITA’
I regimi sanzionatori: i nuovi reati ambientali e le forme di tutela
Case histories

Le iscrizioni sono aperte. All'interno della pagina "esperto in diritto ambientale d'impresa" tutte le info su programma dettagliato del master, condizioni di partecipazioni e logistica.

I rifiuti utilizzati per recuperi ambientali non “diventano” terreno

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In caso di avvio a recupero, smaltimento rifiuti abbandonati o deposito in modo incontrollato, l’attività di caratterizzazione dell’area, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, è subordinata all’avvenuta rimozione del rifiuto: di conseguenza, il legislatore ha riconosciuto l’impossibilità giuridica di una trasformazione del rifiuto abbancato in “terreno”, non più soggetto a smaltimento. 


L’ordinanza di rimozione rifiuti anche a seguito di un recupero ambientale 

Fra i molteplici argomenti affrontati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6259/13, di particolare interesse quelli relativi al concetto di rifiuto “tal quale” e all’impossibilità giuridica di considerare alla stregua di “terreno” un ammasso di rifiuti “abbancati” su un terreno in seguito ad un’operazione di recupero ambientale. 
La vicenda ha per oggetto l’impugnazione di una sentenza di un TAR, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso contro un’ordinanza di una provincia, con la quale l’ente aveva diffidato una società ad avviare a smaltimento/recupero i rifiuti, prodotti da uno zuccherificio, utilizzati anni addietro per operazioni di recupero ambientale di una ex cava: la motivazione posta alla base di tale atto è da rinvenire in successive analisi, dalle quali è emersa la violazione dei limiti previsti dal DM 5.2.98, sulle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti. 

Caratterizzazione subordinata a rimozione dei rifiuti
I giudici di Palazzo Spada liquidano la questione relativa alla possibilità di configurare i rifiuti – utilizzati per il recupero ambientale, ma risultati non conformi ai parametri stabiliti dalla legge per il loro utilizzo per operazioni di recupero ambientale – alla stregua di “terreno” affermando che:
  • in caso di avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato 
  • la legge subordina l’attività di caratterizzazione dell’area, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, alla loro avvenuta rimozione. 
Questo significa che il legislatore ha riconosciuto l’impossibilità giuridica di una trasformazione del rifiuto abbancato in “terreno”, non più soggetto a smaltimento.
Quindi, anche a seguito di operazioni di recupero ambientale (R10) in procedura semplificata con rifiuti, se a seguito di analisi successive l’Autorità competente rileva l’inosservanza delle regole tecniche che ne regolano lo svolgimento, e il superamento dei valori limite, può essere ordinata la rimozione degli stessi rifiuti. 
In ogni caso – evidenziano i giudici di Palazzo Spada – spetta al soggetto che voglia usufruire del regime di favore rispetto a quello ordinario del rifiuto, fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione di un regime di favore e differenziato, naturalmente in presenza di una contestazione seria e dettagliata da parte dell’Amministrazione. 

L’onere probatorio
Per giustificare quest’ultima affermazione, occorre far un sia pur breve passo indietro, ed analizzare il corpus normativo nel quale il D.M. 5.2.1998, si inserisce.

Breve excursus “storico”
Corte di Giustizia
Nel 2004 ha condannato l’Italia per non aver previsto nel DM 5.2.98 le quantità massime per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione
DM 186/06
Riscrittura degli artt.:
·         6 (messa in riserva)
·         7 (quantità impiegabile)
·         8 (campionamenti ed analisi)
·         9 (Test di cessione)
Messa in riserva
Prima: era possibile stoccare, effettuando la comunicazione di inizio attività, solo poche categorie di rifiuti, e solo se destinate ad ulteriore operazione di recupero esplicitamente individuata
La nuova normativa:
·         ha comportato l’allargamento delle tipologie di rifiuti che è possibile destinare ad operazioni di messa in riserva in regime di procedura semplificata
·         distingue fra operazioni di messa in riserva effettuate presso:
a)      l’impianto di produzione del rifiuto;
b)      impianti che svolgono unicamente tale operazione (e quindi in via esclusiva);
c)      impianti di recupero (e che pertanto effettuano anche altre attività di recupero sul medesimo rifiuto non pericoloso)
I limiti quantitativi
Per le ipotesi di cui alla lett. a) la norma:
·         prevede quali quantità massime di rifiuti impiegabili quelle individuate dall’Allegato 4
·         fissa un ulteriore limite: “la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti in un anno, all’interno del medesimo impianto”
Discarica
I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione: diversamente, si configura una discarica (nin questa definizione rientra anche “qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”)
Lo scopo
Evitare che presso il medesimo impianto di produzione vengano stoccati rifiuti in quantità eccessive
Destinare effettivamente i rifiuti alle attività di recupero in tempi rapidi, non superiori ad un anno decorrente dalla data della loro produzione

Alla stregua di quanto sopra riportato, è evidente che: 
  • consentire tempi e quantità superiori per la messa in riserva di un rifiuto in regime di procedura semplificata comporta il rischio di creazione di una discarica, facendo insorgere il sospetto di una probabile perdita di controllo del flusso del rifiuto;
  • impostare un onere probatorio in capo al soggetto che beneficia della procedura semplificata è coerente con i rischi ambientali e di inquinamento che tale procedura potrebbe implicare (creazione di fatto di una discarica), e che si vogliono prevenire.
Concetto di rifiuto tal quale

Quindi, in relazione alla tesi della società appellante – in base alla quale il test di cessione doveva essere effettuato sul “rifiuto tal quale” e non successivamente all’abbancamento dei rifiuti e all’avvenuta ricopertura degli stessi con terreno vegetale, che avrebbe potuto alterarne la proprietà di rilasciare i metalli – il Consiglio di Stato ha dato ragione al ragionamento già utilizzato dal TAR in primo grado. Il concetto di rifiuto “tal quale”: 
  • è rilevante soltanto ai sensi dell’art. 8 del cit. DM 5.2.1998 (disciplina delle modalità di campionamento al fine della caratterizzazione chimico fisica del rifiuto stesso), mentre 
  • non compare nel successivo art. 9, ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all’Allegato 3 dello stesso DM.