Spesa alla spina: la rivoluzione consapevole del consumo

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Una volta, prima ancora che si cominciasse a parlare di raccolta differenziata, e che il c.d. “decreto Ronchi” dettasse le “prime regole” per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi, c’era, appunto, la sana abitudine – quando si andavano a comprare le bevande, prime fra tutte il latte – di portarsi dietro il vuoto a rendere, che potremmo definire l'antenato della più moderna spesa alla spina.
Il vuoto a rendere era un semplice sistema di gestione, dei consumi e degli sprechi, che permetteva di limitare l'impatto della nostra presenza sull’ambiente; un sistema sintomatico di un certo modo di rapportarsi con la natura.
Con il tempo, tuttavia, per un misconosciuto senso che ci porta a complicare sempre le cose (un errato concetto di efficienza, divenuto troppo simile a quello di approvvigionamento e consumo veloce dei beni, che ci ha portato a sacrificare la sostenibilità ambientale dei nostri acquisti), abbiamo mandato in soffitta questo strumento, sostituito dalla spasmodica ricerca di un rapido consumo fine a se stesso, caratterizzato dall’usa e getta, che non permette più di innestare nel processo di acquisto - e consumo - di un prodotto la fase di riciclo dell'imballaggio.
E quello che era uno dei sistemi di gestione del viver civile si è trasformato in un problema di gestione dei rifiuti.
Non è questa la sede per approfondire le problematiche connesse alle mille sfaccettature e alle difficoltà pratiche che si incontrano nella gestione (che dovrebbe essere integrata) dei rifiuti (urbani, industriali, speciali, pericolosi, non pericolosi, ingombranti, elettrici ed elettronici, …): voglio invece porre l’accento su un “nuovo” modo di consumare, figlio forse più delle ristrettezze economiche che di una chiara coscienza ambientale, che può tuttavia costituire un’ottima base sulla quale far rinascere una nuova consapevolezza sociale ed ambientale, cambiando l’attuale paradigma di insostenibilità.

Mi riferisco alla c.d. “spesa alla spina”, un nuovo modello di consumo critico (nei confronti della società dei consumi usa e getta), ecocompatibile, e sostenibile anche per le tasche delle famiglie (perché permette di acquistare il contenitore una sola volta o addirittura di riciclarlo, riducendo l'impatto ambientale dei rifiuti “da imballaggio” e contemporaneamente abbattendo i costi sostenuti dal consumatore per il packaging dei prodotti).

Si tratta di una “novità che sapevamo già”: una presa di coscienza che finalmente sembra diffondersi rapidamente, come testimoniato dai blog dedicati (Abagnomaria, Ecoblog, Ecoalfabeta, per citarne solo alcuni...)
e, soprattutto, dalle sempre più numerose e mirate iniziative imprenditoriali.

Come quella relativa alla distribuzione del latte (con numerosi punti self service, alcuni “addirittura” ad energia solare), ai detersivi (Ecologos, Mille Bolle),

ai cereali, anche al anche caffé, alla pasta, al riso, alle caramelle, ai legumi, alle spezie, e alla frutta secca. Numerose, poi, le grandi catene di distribuzione che stanno orientando in questo senso le proprie iniziative commerciali (Coop, Auchan, Crai). Seguiranno post di maggiore dettaglio: nel frattempo, cliccando qui, si può firmare la petizione per la presenza di distrubutori alla spina presso i centri commerciali.


Quando si può chiedere la rendita come conseguenza di malattie professionali?

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Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, al fine della corresponsione di una rendita occorrono alcuni presupposti, e la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; e, a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale.

La “cronaca ambientale” degli ultimi mesi ha puntato i riflettori sull’ILVA di Taranto, punta dell’iceberg di una lunga (e triste) vicenda che vede contrapposti, loro malgrado, la tutela della salubrità dell’ambiente e, quindi, della salute dell’uomo, da un lato, e il diritto al lavoro, dall’altro.

In una sentenza di qualche anno fa, relativa ad una vicenda analoga a quelle dell’ILVA – l’impianto allora “preso di mira” dall’autorità giudiziaria era quello di Porto Tolle – il giudice, conscio del fatto che, nel desolato (e desolante) panorama normativo italiano, la tutela dell’aria (e della salute dell’uomo) è stata spesso:
  • “delegata” alla decretazione d’urgenza – inidonea, in quanto tale, a risolvere il problema alla radice – o 
  • “affidata” a strumenti nati con altri scopi (l’art. 674 c.p., che la giurisprudenza ha utilizzato come passepartout per cercare di “tappare le falle” dell’impianto normativo, tanto da arrivare ad affermare che “la sola presenza attiva della centrale, che emette fumi visibili e di notevoli dimensioni, è sufficiente a creare allarme, e a giustificare l’applicazione dell’art. 674 del c.p.”), 
ha sottolineato, con forza, l’incapacità del sistema di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall’inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Mentre i media continuano a parlare – semplicemente contrapponendoli, e senza neanche vagheggiare di possibili soluzioni pratiche, che pure esisterebbero, se solo le classi dirigenti succedutesi nel corso dei lustri non avessero continuato a far finta di niente – il diritto alla salute e quello al lavoro, la Cassazione è intervenuta in materia di rapporti fra ambiente lavorativo e l’insorgere di malattie professionali.

La vicenda è stata oggetto di un approfondimento analitico nell’articolo “Il rilevante grado di probabilità per la corresponsione della rendita”, pubblicato nelle pagine del “Il Quotidiano IPSOA. Professionalità quotidiana”.

Riporto qui di seguito soltanto un passaggio della sentenza della Cassazione, con la quale la Suprema corte ha evidenziato che
“nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; e, a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia”.


La sostenibilità culturale quale (unico) veicolo per la crescita del nostro Paese

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La sostenibilità culturale quale (unico) veicolo per la crescita del nostro Paese: sembra essere questa la conclusione e l'auspicio contenuto nella seconda relazione annuale dell'AEEG
Crescita ma con rigore: di questo abbiamo sentito parlare in questi mesi, anche se abbiamo visto molto rigore, e poca crescita. Chiunque ne parli, tuttavia, si dimentica che, per immaginare un futuro all'insegna delle molteplici sostenibilità, occorre partire dallo sviluppo e dalla promozione di una crescita culturale, specie in un periodo di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo in questi anni.
Lo sa bene l'AEEG, che con la seconda relazione annuale sullo stato dei servizi e dell’attività svolta, ribadisce l’importanza del ruolo del regolatore del mercato dell’energia elettrica e del gas, che deve promuovere la concorrenza e l’efficienza, al fine di tutelare pienamente gli interessi di un consumatore che, come gli altri attori del mercato, deve essere capacitato, “così da allineare il perseguimento dei legittimi obiettivi individuali all’interesse del sistema nel suo complesso e a quello dell’insieme dei consumatori in particolare”. 
Tuttavia, le metodologie già indicate nella scorsa relazione, anche e soprattutto a causa dei rapidi cambiamenti che hanno investito anche il settore energetico, devono essere declinate in ragione del contesto specifico che, di volta in volta, caratterizza i settori regolati e, come detto, in funzione dei significativi cambiamenti in corso.

Il binomio rigore-crescita, infatti, non può essere configurato in modo qualunque, semplicemente affiancandoli.
Esso richiede, piuttosto, non solo di evitare inefficienze, così da liberare risorse, ma anche di utilizzare le risorse liberate e, più in generale, quelle disponibili in modo selettivo, privilegiando gli interventi a maggior efficacia ed efficienza.
Un modo corretto di coniugare rigore–crescita passa, quindi, attraverso il criterio della selettività e questo vale anche per la regolazione.

La relazione inizia dai radicali cambiamenti intervenuti negli ultimi anni che si sono verificati molto più rapidamente di quanto si sarebbe potuto immaginare, senza che la costruzione di un mercato unico europeo – l’unico in grado di affrontare in modo adeguato le nuove esigenze – sia stata ancora portata a compimento, e anzi, con il rischio che i mutati paradigmi nei diversi Stati membri rischi di far divergere gli interessi nazionali, rendendo più difficile il mercato energetico a livello dell’Unione europea.
Quindi, prosegue sottolineando che, per ipotizzare un futuro molteplicemente sostenibile, occorre allora tradurre le criticità connesse a questi mutamenti strutturali
“in un impulso costruttivo a ritrovare un vero e proprio spirito di governo, soprattutto dei cambiamenti in essere, ben sapendo che, in generale, «nulla è costante tranne il cambiamento», secondo la saggezza filosofica antica (Eraclito) e, pertanto, nel costruire l’oggi dobbiamo prepararci ad ospitare ed accogliere il domani. Questo cambiamento svolga per tutti quella funzione maieutica che «non insegna» apoditticamente ma «aiuta a ricercare» il cammino da intraprendere”. 
Al bando, dunque, qualsiasi “tentazione paternalistica di sostituirsi al mercato”, la regolazione deve promuovere la concorrenza e l’efficienza, al fine di tutelare pienamente gli interessi di un consumatore che, come gli altri attori del mercato, deve essere capacitato, “così da allineare il perseguimento dei legittimi obiettivi individuali all’interesse del sistema nel suo complesso e a quello dell’insieme dei consumatori in particolare”.

L’analisi completa delle relazione, e delle prospettive per il futuro, è stata pubblicata su “Il Quotidiano IPSOA”, nell’articolo “La sostenibilità culturale quale (unico) veicolo per la crescita del nostro Paese”.


Car fluff nelle campagne cuneesi

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Car fluff non è il nome di un personaggio dei cartoni animati, ma è il termine per indicare gli ultimi materiali residui derivanti dalla demolizione delle automobili, quella che avviene dal classico sfasciacarrozze. Chi si occupa di demolizione di veicoli ha precisi obblighi relativi allo smaltimento del car-fluff e, se vi si sottrae, per esempio interrandolo anziché conferendolo in discarica, commette un reato penale.
Il car-fluff è classificato come rifiuto speciale e contiene sostanze tossiche e nocive come arsenico e piombo.
L'occasione per parlarne è data dal caso relativo alla scoperta di car fluff illegalmente interrato e scoperto nelle campagne tra Barge e Revello in provincia di Cuneo, reato per il quale ora è in corso il processo. (Natura Giuridica si è occupata di una prima inchiesta sempre relativa all'interramento illegale di car fluff in provincia di Cuneo, giunta a sentenza definitiva nel 2009).
E' notizia - apparsa il 20 dicembre scorso su La Stampa di Cuneo - che la Procura di Saluzzo ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone (tra i quali il titolare di un'azienda di demolizione di veicoli e 2 agricoltori) accusate di discarica illegale di rifiuti e di avvelenamento di acque destinate al consumo umano. Gli imputati  hanno chiesto di essere giudicati col rito abbreviato e, dopo la presentazione delle perizie di parte, il processo proseguirà il 24 gennaio con le arringhe conclusive, le discussioni, da parte del pubblico ministero e delle parti civili, cui seguiranno quelle degli avvocati difensori, mentre la sentenza dovrebbe essere pronunciata a marzo. 
Il car fluff è costituito da una miscela eterogenea di materiali metallici, ferrosi e non, di plastica, di gomma, vetro, fibre tessili, carta e cartone, vernici. Rappresenta circa il 25-30% del peso totale dell'intero veicolo, una percentuale elevata che fino ad oggi non veniva intercettata dalla filiera del riciclo a causa dei costi elevati di gestione e della mancanza di tecnologie adeguate. A fronte di un parco auto circolante di oltre 36 milioni di veicoli solo in Italia, ogni anno sono 1,5 milioni le auto italiane che concludono la loro onorata carriera e la produzione di rifiuti che ne deriva ammonta a circa 9 milioni di tonnellate annue. Questa enorme quantità di materiale si divide in pezzi di ricambio – che hanno nuova vita in altre auto – e componenti recuperabili, di cui ad oggi si riesce a riciclare un buon 70%. 
Il “car fluff” è invece costituito dalle rimanenti parti dell’auto in materiale plastico, le schiume, la gomma, il vetro, e pure alcune polveri metalliche, vernici ed i tessuti di rivestimento, parti che oggi rimangono per lo più in discarica. Inoltre le sperimentazioni sull'utilizzo del car-fluff "tal quale" come carica combustibile per cementifici e termovalorizzatori hanno dato esito negativo a causa della formazione di fumi e gas tossici e dell'elevato quantitativo dei residui della combustione contenenti, fra l'altro, anche metalli pesanti e sostanze nocive.
Non resta che il conferimento in discarica, ma chiaramente la cosa migliore sarebbe quella di cercare di diminuire sempre di più la quantità di questo insospettabile scarto, liberando così le discariche e danneggiando meno le risorse naturali. Riciclando anche questi scarti, la quasi totalità del veicolo può essere recuperata: si stima infatti che in un anno si possa arrivare a riciclare circa 1 milione di tonnellate di materiale metallico, come acciaio e alluminio, riutilizzandoli al posto della materia prima.
La vera sfida oggi è recuperare anche il car fluff, che da solo vale 400.000 tonnellate di residui non metallici e, oltre a rappresentare uno spreco di risorse, contamina terreno e falde, rilasciando, col tempo, diverse sostanze tossiche.
La soluzioni proposte per il riciclo e il recupero di questi componenti sono diverse: la prima comporta la trasformazione del fluff in conglomerato bituminoso da impiegare per la pavimentazione delle strade, così da ridurre ulteriormente e drasticamente la percentuale stoccata in discarica. Un’altra proposta, invece, riguarda il recupero energetico attraverso processi di piro-gassificazione: il materiale adeguatamente riscaldato si trasformerebbe in gas che, recuperato e convogliato, produrrebbe energia elettrica utile a livello nazionale. 


Ruolo e responsabilità del consulente ambientale

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In campo ambientale, uno (dei tanti) problemi più dibattuti – anche in seguito all’introduzione dei reati ambientali all’interno del DLGS n. 231/01 – è sicuramente quello concernente le responsabilità: la difficoltosa applicazione spazio-temporale del principio “chi inquina paga”, infatti, ha costretto in particolare la giurisprudenza ad adottare “soluzioni” alle lacune (o imprecisioni) legislative, che tuttavia non sono sempre state coerenti fra di loro. 
Per un verso, si evolve e modernizza il concetto di responsabilità per reato ambientale, oggi attribuibile anche alle persone giuridiche e, per l'altro, cresce la rilevanza di una figura come quella del "consulente ambientale" all'interno delle società, per gestire, appunto, questa nuova "tipologia di responsabilità. 

Emblematico, a tale riguardo, è il caso del proprietario non colpevole dell’inquinamento (destinatario dei provvedimenti delle autorità semplicemente sulla base del criterio dominicale) e di tutti quei soggetti che, di volta in volta, sono stati chiamati a rispondere per colpe altrui (la giurisprudenza, a mero titolo esemplificativo, si è occupata della posizione del curatore fallimentare; del locatore; dei comproprietari: per una disamina accurata si rimanda agli articoli di questo blog sotto la categoria Bonifiche-Responsabilità).
Alle difficoltà legislative ed interpretative si affianca il cambio di paradigma che sta vivendo il diritto penale, che si caratterizza per il “ripensamento dei modelli di riferimento e da una progressiva presa di distanze dal diritto penale classico modellato sul reato commissivo doloso di evento” (PERINI), e per la sua modernizzazione, frutto della progressiva estensione di campo dei c.d. “reati artificiali”.

Si tratta, in estrema sintesi, di un nuovo “diritto penale del rischio” (a fondamento probabilistico e imperniato sulla violazione del dovere) che ha immediate ripercussioni in relazione all’elemento soggettivo e alla tipologia di responsabilità: sotto quest’ultimo aspetto, in particolare, “la burocratizzazione e la frammentazione del potere decisionale all’interno degli enti giuridici rendono sempre più recessivo il modello di imputazione personale focalizzato sulla persona fisica per privilegiare la responsabilizzazione della persona giuridica. In una prospettiva di accentuata tecnocraticizzazione dell’ente, l’abbandono del principio societas delinquere non potest appare sempre più irrinunciabile, tanto più che il progressivo avvicinamento tra diritto penale e diritto penale amministrativo rende sempre meno dogmaticamente traumatico un tale passo” (PERINI).
D’altro canto, con sempre maggior frequenza l’accertamento di responsabilità penali è significativamente condizionato (e, a volte, determinato in via esclusiva), dalle valutazioni su aspetti tecnici delle vicende, proprio con riferimento al cit. “diritto penale del rischio”, espressivo delle incertezze e della complessità tecnologica della società contemporanea, cui sopra si è fatto cenno. In questo complesso (rectius: complicato) quadro generale, il consulente tecnico-giuridico ambientale assume un ruolo centrale – specie nel caso degli illeciti colposi – affiancando sia l’accusa, sia la difesa nella valutazione tecnica e, soprattutto, nella ricerca corretta e completa degli elementi storici sui quali le stesse valutazioni dovranno trovare rispondenza fattuale, diventando “il protagonista della dialettica di formazione della prova” (PARODI). 
In relazione a questa fase “ex post”, la Cassazione ha precisato che “la nozione di accertamento riguarda non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica; la distinzione trova testuale conferma normativa in ripetute disposizioni del codice vigente, che menzionano separatamente i termini rilievi e accertamenti” (Cassazione, n. 301/90): la distinzione fra accertamento e rilievo viene così a costituire la linea di demarcazione fra l’attività in senso stretto del consulente e tutta una serie di attività dirette soltanto a cristallizzare e raccogliere elementi in fatto, senza alcuna forma di rielaborazione critica delle medesime.

Quanto alle responsabilità del consulente, in estrema sintesi occorre rilevare che quello dell’accusa è un pubblico ufficiale, e pertanto è soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale, mentre quello della difesa – libero di accettare, o meno, l’incarico – è soggetto al regime di responsabilità contrattuale.

Ma più che della fase ex post, ciò che in questa fase storica merita sottolineare, è il ruolo del consulente nella fase “ex ante”: quella, cioè, che vede il consulente ambientale impegnato nel ruolo altrettanto (se non più) importante di “addetto alla prevenzione” (tecnico-economica-giuridica), attraverso il suo fondamentale apporto in materia di scelte tecnologiche dell’impresa, di valutazioni economiche e strategiche delle aziende e – volendo allargare il campo alla consulenza tecnico-giuridica, oggi più che mai indispensabile – di prevenzione della commissione di reati.

In seguito all’entrata in vigore del DLGS n. 121/11, che ha introdotto i reati ambientali all’interno della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche, e del conseguente intensificarsi dei doveri gravanti sui soggetti economici (che, come si è più volte sottolineato, sono alquanto complicati), infatti, gli imprenditori “devono” fare ricorso a soggetti iper-specializzati, in grado di affiancarli nell’assolvimento dei nuovi compiti loro imposti: se, infatti, l’adozione di un MOG non è obbligatoria (anche se vivamente consigliabile), la nomina di un consulente tecnico (nella sua accezione più ampia, ivi compresa quella del tecnico-giuridico) sembra essere imprescindibile per l’impresa.

Il giurista ambientale si colloca in questa fase ex ante, ed è uno di questi professionisti di cui (anche) le imprese non potranno fare a meno.  


Biomasse, rifiuti, FORSU: quando e come sono energie rinnovabili?

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La normativa in materia di fonti rinnovabili di energia e quella sulla gestione dei rifiuti si intrecciano quando una fonte rinnovabile è costituita (come ad esempio nel caso delle biomasse) da sostanze che, per altri aspetti, e al ricorrere di diverse circostanze fattuali, possono essere considerate rifiuti.

Con la sentenza n. 897/12 il Tar Piemonte è tornato sul delicato rapporto rifiuti-rinnovabili, stabilendo che agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradabili è certamente applicabile sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse, sia la normativa sulla gestione dei rifiuti.
Il Tar Piemonte ha analizzato il ricorso di una società novarese contro la Provincia di Asti per l’annullamento della procedura di archiviazione dell'autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a cippato di legno detannizzato: l'amministrazione infatti non reputava tale rifiuto come una biomassa combustibile per via del doppio trattamento meccanico e termico.
Partendo dall’elencazione della definizione comunitaria e da quelle nazionali, il TAR Piemonte ha evidenziato che – alla stregua dell’analisi condotta – emerge con chiarezza che non solo è fisiologico che la problematica dei rifiuti e quella delle biomasse si intersechino, ma che è anche naturale che, all’interno del sistema normativo, possano coesistere più definizioni di biomassa, ognuna funzionale ad una determinata disciplina. Di conseguenza, è inutile tentare la ricostruzione di un’unica e universalmente valida definizione di biomassa, proprio perché tale tentativo si scontrerebbe con la molteplicità di definizioni prevista, e tollerata, dal sistema.

In sostanza, per applicare correttamente la normativa, occorre effettuare un’analisi del testo nel contesto: “comprendere a quale fine e in quale contesto la definizione di biomassa deve essere ricostruita, per poter procedere all’individuazione della giusta definizione. Ne deriva la fisiologica possibilità che, ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia”.
Ai fini che qui interessano, l’unica definizione di biomassa (testo) pertinente, nell’ambito della disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia (contesto), è quella dettata dall’art. 2 del DLGS n. 387/03.
Non sono pertinenti, pertanto – perché non contestualizzate – le definizioni ricavabili da altre normative, non dettate in attuazione specifica della direttiva comunitaria in materia di fonti rinnovabili di energia.

Il TAR di Torino, con la cit. sentenza, nell’accogliere il ricorso e, di conseguenza, nell’annullare la delibera impugnata, ha in realtà affrontato diverse tematiche:

  1. quella relativa alle competenze in materia di determinazione del fabbisogno di impianti per la gestione dei rifiuti;
  2. a proposito del ruolo della programmazione regionale, il TAR di Torino ha sottolineato che l’individuazione degli impianti destinati al recupero di rifiuti urbani non pericolosi di provenienza regionale o extraregionale deve avvenire in sede di approvazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, ancorché per tale tipologia di rifiuti valga il principio di libera circolazione;
  3. da quanto sopra sintetizzato, ne deriva, in relazione all’ambito di gestione dei rifiuti, che a) i rifiuti urbani non pericolosi devono essere gestiti solo in ambito regionale, e b) il principio di libera circolazione, valevole per quella frazione di essi destinata al recupero, costituisce dunque una deroga ad un divieto generale che deve essere fatta oggetto di stretta interpretazione;
  4. é nel quarto e ultimo punto che oggetto dell’analisi del TAR di Torino è l’eventuale possibilità di sottrarre l’impianto de quo dalla disciplina speciale sui rifiuti, in ragione della sua finalizzazione alla produzione di energia elettrica e della riconducibilità della FORSU al concetto di “biomassa” utile alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Collegio ha rilevato che l’attività di “recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi sono definite dall’allegato C alla parte quarta del DLGS n. 152/06, lettera R3, tra le operazioni di recupero dei rifiuti, indipendentemente dalla finalizzazione della attività.
Allo stesso modo al punto R1 si considera attività di recupero dei rifiuti l’utilizzo di rifiuti principalmente come combustibile e come altro mezzo per produrre energia, indipendentemente dalla energia sviluppata”.

Come logica conseguenza, le attività di compostaggio di rifiuti nonché l’attività di trattamento anaerobico di rifiuti finalizzata alla creazione di biogas e alla produzione di energia o calore, devono essere annoverate tra le attività di recupero dei rifiuti, la quale attività appartiene al ciclo di gestione dei rifiuti, ed è quindi soggetta alla relativa disciplina, nella quale è compresa la programmazione territoriale di settore.

Nella fattispecie, il Collegio non ha condiviso l’assunto della società, secondo la quale la FORSU utilizzata per la produzione di energia rinnovabile perde la sua connotazione di “rifiuto” per assumere quella di “biomassa”, con la conseguenza di rendere inapplicabile la normativa in materia di rifiuti agli impianti che utilizzano rifiuti biodegradabili per la produzione di energia rinnovabile.
La circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come biomassa ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile, infatti, “non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario.
L’energia traibile dalla attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e che tale utilità possa costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell’impianto non altera la natura della attività, che resta pur sempre anche una attività oggettivamente deputata al recupero degli stessi. Del resto è evidente che il trattamento dei rifiuti biodegradabili utilizzati per la produzione di energia rinnovabile ne garantisce il corretto recupero solo ove assoggettato interamente alla normativa sui rifiuti, la quale costringe il gestore dell’impianto a non disinteressarsi dei rifiuti trattati dopo averne sfruttato le capacità energetiche”.
Agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradali sarà quindi certamente applicabile – come lo stesso TAR ha affermato nella cit. sentenza n. 1563/09) – la Sezione ha già chiarito nella sentenza n. 1563/09 – sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse, sia la normativa sulla gestione dei rifiuti: “tale statuizione non si pone in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui applicazione non può e non deve tradursi nella selvaggia proliferazione di impianti di notevole impatto ambientale, e soprattutto non deve portare a pratiche idonee a compromettere la programmazione della gestione dei rifiuti ed il corretto recupero degli stessi. 


L’AIA relativa all’ILVA di Taranto e le ordinanze politiche

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Sulla scia di quanto scritto qualche giorno fa, a proposito della sentenza "un po' originale" sul terremoto de L'Aquila, oggi voglio postare qualche considerazione a margine dell'altro "caso ambientale" all'onor della cronaca ambientale degli ultimi mesi: l'ILVA di Taranto.
Già, perché nella complessa vicenda relativa all’ILVA di Taranto – resa complicata dai burocratici e macchinosi procedimenti autorizzatori (AIA, autorizzazione integrata ambientale), a loro volta sclerotizzati dalle contraddizioni con le quali le pubbliche amministrazioni spesso infarciscono gli iter autorizzatori – anche il Sindaco di Taranto non ha “potuto fare a meno” di “dire la sua”, emanando un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha ingiunto all’ILVA di porre in essere, con urgenza, nel proprio stabilimento siderurgico di Taranto le misure idonee a scongiurare il pericolo alla salute pubblica.
Ha esercitato in modo corretto il potere straordinario che l’ordinamento assegna all’Autorità territoriale in situazioni eccezionali?
No, la risposta perentoria del giudice amministrativo salentino. 

È del 22 ottobre 2012 la “novità che sapevamo già” che la mortalità a Taranto è cresciuta in modo esponenziale, negli ultimi anni, specie nei quartieri situati a ridosso dell’ILVA: il “rapporto Sentieri” commissionato dall’ISS ha evidenziato un aumento percentuale, per tutti i tumori, per le malattie respiratorie e quelle circolatorie (con percentuali a due cifre).
Senza parlare delle percentuali che concernono i bambini, per le quali si registra un incremento del 20% della mortalità nel primo anno di vita rispetto alla media pugliese, che diventa 30-50% per la contrazione di malattie di origine perinatale che si manifestano oltre il primo anno di vita.
In quei giorni si faceva riferimento costante alla “nuova AIA” per l’impianto siderurgico, che dovrebbe miracolosamente non solo ridurre l’inquinamento (come se il solo fatto di esistere, a prescindere dall’essere illic et immediater applicata/applicabile, riducesse a zero le emissioni dell’acciaieria), ma anche azzerare anni e anni di una politica ambientale indegna delle aspettative che nutriamo nei confronti del nostro Paese (il refrain è quello di salvare capra e cavoli, ambiente e lavoro: un obiettivo che, tuttavia, solo una politica integrata, coordinata, autorevole e lungimiranza può cercare di raggiungere).

L’AIA è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2012.
Ma, com’è del tutto evidente, IL problema di Taranto, così come la sua soluzione, non sta solamente nell’AIA – che esisteva già prima – ma in un insieme esplosivo di fattori, non ultimo la totale mancanza di una seria ed autorevole politica industriale ed ambientale.
Ma come si è arrivati a questa situazione?
Prima dell’emananda AIA, quali erano le prescrizioni imposte all’ILVA?

La recente sentenza del TAR di Lecce, n. 1187/12, ci aiuta a ricostruire la lunga vicenda dell’autorizzazione ambientale dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, evidenziando molte incongruenze anche da parte della pubblica amministrazione procedente…

L’approfondimento analitico della sentenza è stato pubblicato nell’articolo “La ‘’genesi’’ dell’autorizzazione integrata ambientale dell’Ilva”, che potete leggere collegandovi alle pagine del sito de “Il quotidiano IPSOA”.

Sempre nelle pagine di questo quotidiano online potete leggere l’approfondimento di un altro aspetto, sempre relativo alla complessa vicenda dell’ILVA di Taranto, nella quale anche il Sindaco non ha “potuto fare a meno” di “dire la sua”, emanando un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha ingiunto all’ILVA di porre in essere, con urgenza, nel proprio stabilimento siderurgico di Taranto le misure idonee a scongiurare il pericolo alla salute pubblica.
Ha esercitato in modo corretto il potere straordinario che l’ordinamento assegna all’Autorità territoriale in situazioni eccezionali?
No, la risposta perentoria data dallo stesso giudice salentino, in un’altra sentenza.
Le ordinanze contingibili ed urgenti, infatti, appartengono al novero degli atti necessitati e costituiscono (non un, ma) il rimedio, approntato dall’ordinamento, per far fronte a situazioni di emergenza ed urgenza impreviste, espressione di un potere extra ordinem, derogatorio e dal contenuto libero, con il solo rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (costituzionali e non), e trovano il loro fondamento negli artt. 50 del TUEL, 217 del RD 1265/34 e 117 del DLGS n. 112/98.

Nella specie, il Collegio ha ritenuto che l’ordinanza sindacale non rispondesse agli indefettibili presupposti per la sua emanazione, non essendo diretta a fronteggiare un’emergenza sanitaria, ma piuttosto a imporre l’esecuzione di obblighi che trovano la loro naturale sede nelle prescrizioni che devono accompagnare l’autorizzazione integrata ambientale: non possono essere definite altrimenti, infatti, le misure imposte nel provvedimento impugnato, che si concretano nell’obbligo di adottare sistemi di campionamento delle emissioni, di contenimento dello scarico delle polveri e di minimizzazione delle emissioni fuggitive, oltre che di limitazione della produzione effettiva.


Una “sentenza terremoto” che suscita qualche perplessità

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Il 22 ottobre 2012 il giudice del Tribunale de L’Aquila ha letto il dispositivo della sentenza sul terremoto che colpì il capoluogo abruzzese nell’aprile del 2009. Sebbene le motivazioni si conosceranno solo entro il 22 gennaio 2013, si può già parlare prima facie di una sentenza che ha provocato un terremoto politico-istituzionale-sociale, e che è destinata a far discutere sulle regole della prevenzione.

Son passati quasi tre mesi dal dispositivo della sentenza relativa al terremoto de L'Aquila, e fra non molto dovrebbe essere depositata la sentenza.

In attesa di leggere il testo della sentenza,  oggi voglio parlarvi, comunque, di cos'è successo in quel periodo, perchè le cose dette allora valgono anche oggi, visto che nel nostro Paese tutto scorre immobile (tranne i fiumi e i torrenti che ogni anno, verso fine ottobre-primi di novembre, provocano qualche disastro lungo lo stivale, sic!).
Perchè da noi funziona così: tutti a gridare al lupo al lupo quando il danno ormai è fatto, ma con l'accortezza di non dimenticarsene subito dopo, quando dovrebbero far tesoro degli errori per cercare di prevenirli, i danni.
E a volte capita che i giudici, in una sorta di smania di protagonismo (per chi è in mala fede) o di eccesso colposo di giustizia(lismo?) (per chi invece è in buona fede), pronuncino sentenze "un po' originali", come direbbe Fabrizo De Andrè....

Pubblico perciò sulle pagine del blog un articolo che ho scritto all'indomani della lettura del dispositivo, e pubblicato il 24 ottobre 2012 su “Il Quotidiano IPSOA. Professionalità quotidiana”.

Non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza sul terremoto de L'Aquila dell’aprile del 2009, di cui il 22 ottobre 2012, dopo cinque ore di camera di consiglio, è stato enunciato in quasi dieci minuti di lettura concitata il “solo” dispositivo: ma si può già parlare prima facie di una sentenza che ha provocato un terremoto politico-istituzionale e sociale forse addirittura peggiore del primo, perché non ha fatto giustizia delle tante, troppe morti di quel giorno d’aprile di tre anni e mezzo fa.
Una sentenza destinata a far discutere sulle regole di pre-venzione, che in un sistema giuridico, degno (o almeno dignitoso) ed autorevole, dovrebbero pre-esistere (specie in quei settori – come quello della protezione civile/terremoti – in cui pre-vedere con pre-cisione un evento è ancora molto difficile, se non impossibile) per pre-venire e pre-cludere il verificarsi di eventi catastrofici, come quello de quo, ma che nel Belpaese sono:
  • annacquate (quando esistono) da pre-giudizi (troppe regole e troppi allarmismi fanno fuggire gli investimenti, e deprimono l’opinione pubblica, si sente dire, con tono sussiegoso, quando le cose vanno bene);
  • frammiste (e confuse) a pre-monizioni (valutate però ex-post, quando quegli stessi eventi, che si escludevano con una malcelata sufficienza, si sono ormai verificati) e, per questi motivi,
  • incapaci di far fronte alle reali emergenze, causate anche da “eventi pre-terintenzionali” (come se il terremoto – visto con gli occhi di chi, dopo non aver adottato, sbertucciandole, le regole minime di prevenzione, si lamenta della loro mancata pre-disposizione – avesse un’intenzione, e fosse dunque pre-vedibile da quegli esperti allora sminuiti e oggi chiamati a rispondere della loro “monumentale negligenza” che portò ad un “difetto di analisi del rischio”.
L’accusa nei confronti degli allora presidenti della Commissione Grandi Rischi e dell’INGV e dell’allora vicecapo della Protezione Civile, dei direttori del servizio sismico del Dipartimento della Protezione Civile, del centro nazionale terremoti e di Eucentre, e del professore di fisica dell’Università di Genova era di omicidio colposo, disastro e lesioni gravi, per aver fornito rassicurazioni alla popolazione aquilana, in una riunione avvenuta solo una settimana prima del sisma. Lo stesso periodo in cui, a onor della cronaca, un tecnico di ricerca, che studiava il radon come precursore sismico, inascoltato aveva lanciato l’allarme per un terremoto che, peraltro, avrebbe dovuto produrre i suoi danni a decine di chilometri di distanza. In attesa delle motivazioni, si può dire che il giudice:
  • ha condiviso le conclusioni della requisitoria del pubblico ministero, che ha parlato di una “monumentale negligenza” che portò ad un “difetto di analisi del rischio […] Una valutazione […] approssimativa, generica e inefficace, sia in relazione all’attività della Commissione sia ai doveri di prevenzione e previsione, che ha portato gli scienziati a fornire, dopo la famosa riunione, informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell’attività sismica, vanificando le attività di tutela della popolazione”,
  • andando oltre alle richieste del PM (sei anni di reclusione, mentre il PM nella requisitoria aveva chiesto una condanna a quattro anni), e
  • condannando gli imputati alla provvisionale nei confronti delle parti civili di complessivi 7,8 milioni di €, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Oltre alle reazioni comprensibili di chi, nella penosa vicenda de qua, ha perso dei familiari; a quelle frettolose di chi afferma che “le cose stanno andando per il verso giusto”; a quelle sconsolate di chi è conscio che, pur mettendo in qualche modo in pre-allerta le istituzioni, non c’è sentenza che possa ripagare qualcuno di quanto accaduto, e a quelle sbalordite dei diretti interessati, ancora una volta destano sconforto quelle divergenti dei politici, che sembrano più impegnati a fare dei distinguo ideologici (pro o contro la magistratura, secondo il consueto modello che vede contrapposti chi considera la sentenza folle o strana e un po’ imbarazzante a chi cerca di minimizzare, banalizzando “che le sentenze vanno sempre rispettate e la giustizia deve fare il suo corso”) piuttosto che interrogarsi – questo dovrebbe essere il loro principale ruolo – su ciò che ha realmente condotto alla catastrofe di quelle dimensioni.
Il risultato di tali affermazioni è quello di sviare l’attenzione dalle reali responsabilità dell’accaduto, al di là di quelle di chi oggi è stato condannato, colpevole forse, ad avviso di chi scrive, di un eccesso di parole troppo rassicuranti, che se possono indurre i cittadini coinvolti a sottovalutare più del dovuto l’emergenza potenziale, difficilmente possono però valere una condanna per omicidio colposo.
Le responsabilità di chi, con pre-ssappochismo ha governato e amministrato negli anni passati, chiudendo un occhio (e guardando altrove con l’altro) nei confronti di comportamenti pre-giudizievoli, quali sicuramente sono stati quelli volti a realizzare fabbricati di ogni genere e fattezza in zone sismiche senza il rispetto delle norme basilari per scongiurare i pericoli e di quelle urbanistiche.
Oltre alla condanna (che chi scrive considera) spropositata, e al di là delle negligenze e della cattiva “comunicazione” dei potenziali pericoli che allora si correvano, la sentenza può avere delle conseguenze particolarmente dannose:
  1. innanzitutto, è possibile (e anche probabile) che l’opinione pubblica possa essere indotta a pensare – da una certa politica – che i terremoti si possono (perché si devono) prevedere, quando invece la letteratura scientifica internazionale da sempre ribadisce che “è impossibile prevedere in maniera deterministica un terremoto. Di conseguenza, chiedere all’INGV di indicare come, quando e dove colpirà il prossimo terremoto non solo è inutile, ma è anche dannoso perché alimenta in modo ingiustificato le aspettative delle popolazioni interessate da una eventuale sequenza sismica in atto” (INGV);
  2. in secondo luogo, si corre il rischio di compromettere il diritto-dovere degli scienziati di partecipare al dialogo pubblico, comunicando i risultati delle proprie ricerche al di fuori delle sedi scientifiche, nel timore di subire una condanna penale. A conferma di tale timore, oggi (23 ottobre 2012) si è dimessa la Commissione grandi rischi. Corollario di tale pericolo, il proliferare di “santoni e divinatori, che nel nostro paese abbondano” (TOZZI), al posto di scienziati che difficilmente appariranno in pubblico, sapendo di poter finire in carcere per omicidio colposo, come nel caso de quo, o per procurato allarme;
  3. il procurato allarme, infatti, costituisce l’altra (opposta) “valvola di sfogo”, per giustificare, al contrario, l’eccessivo ricorso ad evacuazioni che, rebus sic stantibus, si può ipotizzare che aumenteranno nel futuro prossimo (le fantomatiche inondazioni “previste” per Roma solo qualche giorno fa rientrano in questa logica di strisciante, preoccupante ed ingiustificato allarmismo);
  4. infine, la sentenza è in grado di condizionare in modo determinante il rapporto fra esperti scientifici e decisori politici.
In questi termini si tratta di una sentenza (terremoto) politica, anche e soprattutto perché non si sono prese in considerazione le responsabilità politiche nazionali e locali, e il loro ruolo all’indomani della riunione della Commissione: come sottolineato dalla difesa, “la responsabilità degli scienziati era quella e soltanto quella di fornire un quadro chiaro a chi poi doveva decidere e comunicare le decisioni alla popolazione”.
L’unica, reale, concreta e perseguibile strada da percorrere per mitigare il rischio sismico, o quanto meno limitarne i danni, consiste nella costante opera di pre-venzione, di InFormazione, di educazione della popolazione: l’INGV sottolinea che, in questo quadro, “le istituzioni scientifiche, la protezione civile e le amministrazioni locali devono svolgere, in modo coordinato, ognuna il proprio ruolo”.
Nel nostro Paese, invece, in luogo di una consapevole ed accettata pre-venzione, con la PRE maiuscola, esiste una “cultura” fondata, per utilizzare un “gioco di parole”, su altri suffissi:
  • un diffuso pre-ssappochismo ex ante, che ha portato a non pre-venire, a chiudere gli occhi nei confronti di comportamenti pre-giudizievoli, a legiferare alla stregua di un pre-stigiatore che, fra deroghe, condoni, sanatorie e decretazioni d’urgenza ha spianato la strada, la pre-messa
  • dell’attuale, pre-vedibile, schizofrenico, sentimento (ex post) di chi ritiene sufficiente individuare dei capri espiatori “perché giustizia sia fatta” (“sentimento” pre-meditato da quei campioni di “innocenza comportamentale” che all’indomani del terremoto ridevano al telefono, pre-gustando lauti guadagni). 
La sentenza del Tribunale de L’Aquila – “con la quale l’Italia finalmente si allinea con gli altri Paesi del mondo dove gli scienziati vengono condannati da tribunali teocratici e il terremoto considerato un castigo divino” (TOZZI) – appare in linea con tale pre-testuoso modo di ragionare, “assolutamente incomprensibile da un punto di vista scientifico, e profondamente diseducativo”, ma valido quando si vuole perpetrare lo scaricabarile, in uno Stato comatoso di perenne emergenza.
Uno Stato che “si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità”. L’unica emergenza che bisogna affrontare è quella del cambiamento di paradigma mentale: un terremoto di coscienze, insomma. Ma anche questo terremoto sembra, allo stato, alquanto imprevedibile…