Lettera dell'UNCEM a Clini: incentiviamo le biomasse

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Aggiornamento del 26 febbraio 2020:
con l'obiettivo di aumentare la quantità di fabbisogno energetico distribuita a partire da fonti rinnovabili, segnaliamo che Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato recentemente nuovi fondi per le Piccole e Medie Imprese del Meridione per il finanziamento di costruzione, realizzazione e distribuzione di reti intelligenti (Smart Grid). In particolare, "Il nuovo bando di Reti Intelligenti del Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato fondi pari a euro 23.978.254,41, rivolto ai distributori di energia elettrica nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia. Il Bando prevede finanziamenti per la realizzazione, adeguamento e potenziamento di reti intelligenti, note come Smart Grid. 
Questo nuovo sistema di reti intelligenti è finalizzato ad aumentare la quantità di fabbisogno energetico distribuita da fonti rinnovabili. Per presentare la propria domanda, utilizzare la piattaforma presente al seguente link, entro il termine delle ore 10:00 del 1 giugno 2020

Per gentile segnalazione di Gianluca Bonomi, Communication Manager - Reti Intelligenti 

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Dopo Coldiretti - e dopo le Associazioni che raggruppano gli operatori professionali del fotovoltaico - anche Uncem Piemonte ha scritto a Clini in vista dell'emanazione, annunciata per fine mese, del decreto che riforma gli incentivi alle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, ivi comprese dunque le biomasse forestali.
Nella lettera di Lido Riba, presidente di Uncem Piemonte, al ministro dell’Ambiente Corrado Clini, si chiede una maggiore attenzione rispetto alla terre montane in materia di biomasse legnose, che non metta in pericolo la concreta possibilità della nascita di una filiera energetica legnosa.
Una lettera, dunque, per chiedere una maggiore attenzione alle specificità delle aree montane nei decreti nazionali che andranno a regolare i nuovi incentivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 
L'Uncem Piemonte si unisce all’appello dell'Uncem nazionale e dell'Anci – lanciato nelle scorse settimane, evidenziando il grande ruolo che l’area montana italiana, e piemontese in particolare – giocheranno nello sviluppo della green economy e nel raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto.


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Le continue riforme degli incentivi alle rinnovabili

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I commentatori politici hanno sovente sottolineato che quasi tutti i governi italiani hanno avuto il tratto comune di voler a tutti i costi fare la riforma della scuola e/o dell'università e della ricerca, con l'obiettivo di fissare una propria impronta sul sistema formativo nazionale, che sforna i futuri cittadini-elettori.
Lo stesso adagio potrebbe essere ripetuto anche per quanto riguarda gli incentivi statali alle energie prodotte da fonti rinnovabili; dopo il rapidissimo avvicendarsi del terzo e del quarto conto energia (fotovoltaico), dopo i ripensamenti e le numerose polemiche, legate soprattutto al fotovoltaico in zona agricola, anche il Governo Monti ha detto la sua e, in attesa che venga presentato il decreto di riforma degli incentivi statali alle energie rinnovabili diverse da quella fotovoltaica (agroenergie, biogas, biomasse, eolico, geotermia ecc), nel decreto liberalizzazioni, appena licenziato, all'art. 65 si stabilisce gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non possono più accedere agli incentivi statali previsti dal Decreto Rinnovabili (Dlgs 28/2011).


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La riscossione dei canoni rivieraschi e l'ignoranza del diritto dell'ambiente

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Investire in impianti idroelettrici è estremamente redditizio. Anche in questo settore energetico c'è stata una sorta di bolla speculativa. Chi deteneva delle concessioni per lo sfruttamento di piccoli rii e cascate, fino a pochissimo tempo fa non sapeva di possedere una miniera d'oro. E' capitato così che tanti vendessero a prezzi contenuti a persone che avevano intenzione di investire nel settore, non certo per beneficenza, ma perché si tratta di una forma di investimento estremamente redditizia.
Chi aveva un vantaggio in termini di capitali e di informazioni ci ha guadagnato, e continuerà a farlo a lungo.
Chi ha venduto si mangia le mani.
Succede così ed è fisiologico in tutti i nuovi mercati: vi è per natura chi sa cogliere le opportunità prima degli altri.



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AL SISTRI AL SISTRI

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Dopo un nuovo “click day”, il SISTRI avrebbe dovuto diventare operativo il 9 febbraio 2012 per tutti, senza più partenze scaglionate, in ragione della tipologia e della dimensione aziendale, seppure con qualche eccezione, ma "l'immancabile “milleproroghe”, nel suo ciclico procrastinare l'entrata in vigore di tutto ciò che (molto) il legislatore non è stato in grado di rispettare, ha spostato la nuova data ad aprile", e con il successivo D.L. 216/11, il Governo Monti ha spostato la data di entrata in vigore del S.I.S.T.R.I. a giugno 2012. "Nel D.L. si aggiunge che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI". 
Si parla di SISTRI dal 2006, ossia dall'anno dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 152/06, il c.d. Testo Unico Ambientale: a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, "il legislatore (L. n. 296/06) sentì l'esigenza di realizzare un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenire e reprimere i gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, nel frattempo allargatosi a macchia d'olio. 
"Nel secondo correttivo al TUA (D.lgs n. 4/08), il legislatore delegato, che nel frattempo aveva cambiato casacca, stabilì l'obbligo, per alcune categorie di soggetti, di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, per la trasmissione e la raccolta delle informazioni sulla produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. Nel frattempo, anche a livello comunitario si stabilì di obbligare gli Stati membri ad adottare misure affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti fossero eseguiti in condizioni tali da garantire protezione dell’ambiente e della salute umana: nel declinare il principio chi inquina paga, la Comunità europea obbligo gli Stati a prevedere, inter alia, l'adozione di misure volte a “garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti e gestiti”, e di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”.
La successiva L. n. 102 del 2009 (che affidò al Ministero dell'Ambiente la realizzazione di tale sistema) e il DM 17 dicembre 2009 sembrarono portare a compimento questo processo di crescita giuridico-culturale nel settore della gestione dei rifiuti. Il sistema, infatti, prevedeva la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, la (potenziale) riduzione dei costi sostenuti dalle imprese, la gestione innovativa ed efficiente del complesso e variegato processo di gestione dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità, incentrata sul passaggio dal vecchio sistema cartaceo (formulario di identificazione, registri di carico e scarico e MUD) alle moderne tecnologie informatiche. Peccato che il sistema non sia mai entrato in vigore. 

Da allora ad oggi, invece...continua la lettura di questo articolo di Andrea Quaranta, esperto in diritto dell'ambiente e dell'energia, sul sito ipsoa.it.




Natura Giuridica: dal web alla carta stampata. E' uscito il mio libro "La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili"

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E' uscito il mio libro La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili - di Andrea Quaranta, che si inserisce nel progetto più ampio di Natura Giuridica, impresa on line che si occupa di servizi e consulenze nell'ambito del diritto ambientale e dell'energia. Il libro è pubblicato da Dario Flaccovio Editore, ed è acquistabile on line sul portale della casa editrice. 
E' proprio in virtù della visibilità data a Natura Giuridica dal sito, dal blog, dalla pagina Facebook e dalla mia presenza sui principali social & business network, che l'editore, palermitano, ha deciso di contattarmi e di propormi la redazione del manuale.
Curioso il nostro percorso "imprenditoriale": Natura Giuridica nasce infatti come creatura squisitamente on line. Nel 2009, io e mia moglie Naide Della Pelle, abbiamo deciso di aprire un blog dedicato all'ambiente, avventurandoci in un ambiente, quello della comunicazione ambientale (perdonate l'innocente gioco di parole), considerato per certi versi piuttosto ostico, perché spesso i messaggi trovano un pubblico indifferente, distratto, disinteressato. Invece, vuoi la crisi economica, vuoi i capricci climatici che da qualche tempo interessano anche il nostro Paese, c'è stato un avvicinamento delle persone alle tematiche relative all'ambiente e all'energia.
Al blog si è presto affiancato un sito, dedicato agli aspetti squisitamente tecnico - giuridici legati all'ambiente e all'energia, e questo passaggio ha coinciso con la trasformazione di Natura Giuridica in un'impresa di servizi specializzata in consulenza giuridica ambientale.
Oggi, diversamente da quanto accade alla maggior parte delle attività commerciali che aprono il sito web dopo aver avviato l'attività off line, Natura Giuridica, nata on line come la scommessa di 2 wwworkers di Dronero - Cuneo, approda ora alla carta stampata. 
Il manuale La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili è una guida che tenta di mettere ordine nel complesso panorama del diritto dell'energia, attraverso un'accurata trattazione rispetto alle normative nazionali e regionali in materia di energia, al sistema incentivante statale, il tutto corredato dalla presentazione di alcune delle più rappresentative pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, che in questi anni hanno sovente chiarito i tanti dubbi interpretativi circa la normativa in materia di energia.





Il consulente legale nelle fonti rinnovabili: il corso

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I prossimi 29 e 30 marzo 2012, terrò a Milano il corso di formazione Il consulente legale per le fonti energetiche rinnovabili, organizzato con la casa editrice Dario Flaccovio Editore. 

Il corso Il consulente legale per le fonti energetiche rinnovabili vuole fornire una guida tecnico-giuridica per sapersi orientare negli aspetti più critici delle due fonti energetiche rinnovabili, energia fotovoltaica e da biomasse, che presentano maggiori prospettive di sviluppo economico. 

Per quanto riguarda il fotovoltaico, nonostante le recenti restrizioni relative alla possibilità di realizzazione di impianti a terra, l’incentivazione giuridico-economica alla realizzazione di impianti su capannoni industriali apre nuove e interessanti prospettive. Per quanto riguarda le biomasse – intese nella loro variegata composizione: biomasse legnose, agricole come residuo da coltivazione food o derivanti da coltivazione non-food, agroenergie – il corso intende evidenziare come da un lato esse rappresentano la prospettiva d’investimento più promettente nel settore delle rinnovabili, e dall’altro la normativa che, pure in divenire, corre il rischio di essere già inadeguata a regolare le numerose fattispecie rappresentate dalla notevole evoluzione tecnologica che interessa il settore. 

Verranno inoltre presentate tutte le interconnessioni che le due fonti energetiche hanno con la normativa sulla gestione dei rifiuti (per quanto riguarda il fotovoltaico, si tratta di analizzare come questa fonte energetica può avere un impatto positivo sullo smaltimento dell’amianto mentre, per quanto riguarda le biomasse, verrà dato conto del doppio filo con la disciplina dei sottoprodotti). 

Lo scopo del corso è quello di fornire una chiave di lettura teorico-pratica, basata sull’assoluta necessità di “conoscere per sapersi muovere”, in un contesto politico-normativo in continuo mutamento. Ai partecipanti sarà inviato il mio manuale dal titolo "La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili" appena pubblicato per  Dario Flaccovio Editore.


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... e la saturazione reale della nostra pazienza

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Con la deliberazione del 22 dicembre 2011 - ARG/elt 187/11, che potete scaricare, previa registrazione sul sito di Natura Giuridica l'AEEG ha apportato delle modifiche e delle integrazioni alla sua precedente deliberazione ARG/elt 99/08, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione – TICA – per la revisione degli strumenti al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche.
Come accennavo nel post precedente ("La saturazione virtuale delle reti...") il problema della saturazione virtuale è strettamente connesso al sistema delle prenotazioni: secondo i dati dell'AEEG, in Italia, al 30 aprile 2011, a fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati, corrispondenti a circa 196 GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Poco più del 21%. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale. La capacità di trasporto disponibile in Italia, dunque, viene sovente impegnata non da impianti realizzati o di certa realizzazione, ma da propositi di realizzazione la cui numerosità, tra l’altro, ne rende poco realistica l’effettiva realizzabilità. Questo fenomeno costituisce una barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi, e negli ultimi anni ha raggiunto dimensioni preoccupanti, tanto da rischiare di compromettere il corretto sviluppo del settore della produzione degli impianti di energia elettrica.
Quali sono le novità introdotte dall'AEEG (delibera ARG/elt 187/11) per far fronte al problema della saturazione virtuale delle reti? L'AEEG interviene sugli articoli 32 e 33, relativi, rispettivamente, al versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete nel caso di connessioni in aree (o su linee) critiche e alla prenotazione della capacità di rete nel caso di merchant lines (le linee private d'interconnessione per importare energia dai Paesi vicini), oltre al caso riguardante gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale.



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La saturazione virtuale delle reti...

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Nelle pagine di questo blog ho scritto molte volte dell'inadeguatezza del nostro legislatore a dettare normative adeguate, integrate, coordinate ed autorevoli in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia capaci di far iniziare al nostro Paese un percorso all'insegna delle molteplici sostenibilità (in proposito, rimando al post "Conferenza Patrimonio Boschivo", e accedere ad una mia relazione sul tema della multifunzionalità delle foreste fra confusione legislativa e progetti sostenibili).

Uno dei sintomi del “malessere normativo” italiano è rappresentato dal complicato sistema del riparto delle competenze (rimando per questo argomento al mio post Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel Paese dei C8 (mila) (parte prima), tanto che ritengo sarebbe opportuno prevedere strumenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente le regioni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, non solo per rendere più certe le tempistiche, ma anche per consentire di eliminare un altro “storico” problema italiano: quello relativo alla “saturazione virtuale” delle reti, e alle connesse speculazioni finanziarie... In estema sintesi: prima ancora della “saturazione reale” della rete (gli elettrodi possono trasportare un certo quantitativo di energia elettrica per unità di tempo, e la capacità produttiva supera tale limite. Ne deriva l'impossibilità per la rete di assorbire tutta l'energia producibile, e di conseguenza molti impianti – spesso eolici – vengono fermati), esite la  “saturazione virtuale”, connessa al sistema della prenotazione delle reti, non commisurata all'effettiva realizzazione degli impianti (in pratica, viene prenotata la rete per l'immissione di un certo quantitativo di energia elettrica, fino a che, di fatto, prenotazione dopo prenotazione, tale energia virtuale, sommata a quella reale già immessa, raggiunge il limite massimo consentito dalla rete. Il sistema è saturo solo virtualmente, fino a che tutti gli impianti “prenotati” vengono effettivamente realizzati e connessi alla rete).

L’A.E.E.G. ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti non è commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti, e che la c.d.“saturazione virtuale” delle reti costituisce una barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi, anche se la rete è satura solo sulla carta, a causa dell’intasamento virtuale delle reti stesse, provocato da operatori energetici che hanno prenotato la connessione alla rete ma tardano/rinunciano alla realizzazione dell’impianto ed alla conseguente reale occupazione della rete, per rivendere i permessi, con sovraprezzo, anche a distanza di anni. Una vera e propria speculazione, diventata difficilmente gestibile anche a causa della mancata pianificazione dello sviluppo della rete e della mancata integrazione tra stato e regioni rispetto all’individuazione di macro aree di sviluppo.


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