Un Comune può inibire l’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare perché il sito prescelto si trova all’interno del perimetro del “territorio urbanizzato”?
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 3493 del 3 giugno 2010, che potete scaricare gratis dal sito di Natura Giuridica (sezione dedicata all'inquinamento elettromagnetico: basta una semplice registrazione) il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi, e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio, non possono giustificare l’imposizione di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l’autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione.
Quindi sono illegittime le prescrizioni comunali di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili.
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