Business blog di Scoble e Israel

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“Parla con me” non è solo il titolo di una fortunata trasmissione televisiva, ma anche il motto di qualsiasi blogger che si rispetti.
Il reale scopo di un blog deve essere infatti la ricerca di “dialogo”.
Nato come esperimento di “diario on line”, quindi con un taglio intimo e personale, scrivere su un blog equivale un po’ a imbucare un messaggio in una bottiglia e lanciare la bottiglia nel mare, desiderando che qualcuno raccolga la bottiglia e legga il messaggio.

Passato qualche anno dai primi diari on line, e meglio comprese le potenzialità di questo strumento, il concetto di blog si è evoluto, tanto che oggi si parla di business blog, ossia delle strategie con le quali è possibile – indirettamente, per esempio migliorando la percezione di un brand, oppure direttamente, offrendo spazi pubblicitari – trarre profitto da un blog.

Ma che cos’è dunque un blog? Una moda passeggera? Stante il panorama attuale, direi di no.
Un sistema “a buon mercato” (eufemismo usato dai detrattori per sminuire i blog, magari a vantaggio di “qualcosa” di più istituzionale: il classico sito web vetrina, per intenderci) per “farsi conoscere” dal grande pubblico? Non solo.


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Combustibile da rifiuti: una difficile gestione

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Il CDR, acronimo di combustibile da rifiuti, rappresenta uno dei concetti più controversi nella gestione dei rifiuti: qualificato, dopo annose discussioni dottrinal-filosofiche, come rifiuto speciale, continua ad essere al centro di dibattiti merceologici-qualitativi, da un lato, e burocratico-amministrativi, dall’altro.
Quale regime utilizzare?

Non è questa la sede opportuna per una disamina approfondita delle numerose problematiche giuridiche connesse a tale tipologia di rifiuto: in questa sede voglio limitarmi a segnalarvi questa recente sentenza del Consiglio di Stato (5916/08), chiamato a pronunciarsi su una sentenza del TAR Veneto con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento di una determinazione del settore ecologia della Provincia di Verona, in forza della quale una società era stata autorizzata all’attività di recupero rifiuti non pericolosi…


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Precauzione o proporzionalità? Questo è il problema

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Spesso si cade nell’errore di abbracciare un’idea, o una ideologia, e di smettere di ragionare con la propria testa, nel nome di dogmi (auto)impostici, di verità preconfezionate, di assurde contrapposizioni da tifoso di curva.

La vita di tutti i giorni, tuttavia, e per fortuna, è più complessa, e certe distinzioni manichee (che suddividono il mondo in bianco e nero; giusto e sbagliato, vero e falso….) lasciano il tempo che trovano.

Il dubbio amletico coinvolge, quasi sempre, anche il diritto ambientale, alla perenne ricerca di una soluzione a questa domanda: proteggere l’ambiente, anche a scapito degli interessi economici, degni di tutela costituzionale, o favorire lo sviluppo, anche a scapito delle esigenze della natura (come se fossero due entità del tutto estranee, senza punti di contatto e senza speranza di trovarne…)?

Perché non cominciare, invece, a cercare un nuovo approccio, che si ponga in un’ottica non di alternativa ma di condivisione?

In parte, questo è il messaggio che si legge nella sentenza del TAR Campania, n. 3727/09, relativa ad un presunto inquinamento atmosferico e alla grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera.


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La risposta è dentro di te (e, però, è sbajata!)

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Nei post precedenti abbiamo visto che il confuso modo di legiferare del nostro legislatore ha generato, anche nel settore della bonifica dei siti contaminati, problemi interpretativi.
Parlando di omessa bonifica, abbiamo sottolineato che le recenti modifiche hanno, nei fatti, costituito un modo “forbito” e subdolo di condonare l’inquinamento, e nello stesso tempo posto problemi interpretativi che la giurisprudenza ha risolto in modo non univoco, arrivando a sancire, addirittura, in alcuni casi, la retroattività di norme penali

Ma non è finita qui.


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Le norme penali possono essere retroattive?

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Sembra una bestemmia, e invece è una domanda che sembra ci si debba porre, nel nostro confusionario paese dei balocchi, in cui accanto a condoni, leggi personalizzate di un favor inconcepibile in altri paesi, processi brevi e depenalizzazione di tutto il possibile, “crack finanziari che svaniscono in una bolla di sapone” – solo per fare alcuni, scarni, esempi – convivono interpretazioni suggestive, che portano a ritenere alcune norme penali retroattive….

Eravamo rimasti all’amara considerazione che, in materia sanzionatoria, il legislatore “sembra”

prevedere un evidente condono permanente che elimina alla radice ogni deterrenza della sanzione penale e costituisce oggettivamente un incentivo all’inquinamento...
Rimanendo in tema di omessa bonifica, in definitiva, il Testo Unico Ambientale non solo non ha contribuito a rendere più intelligibile l’equivoca normativa previgente, ma – al contrario – l’ha resa ancora più contorta (dal punto di vista normativo) e sfilacciata (dal punto di vista sanzionatorio).

Il succedersi di norme di questo tipo ha scatenato l’interpretazione giurisprudenziale, chiamata, in qualche modo, ad arginare questa deriva sanzionatoria.
Ma prima delle recenti sentenze, che sembrano aver fatto un po’ di chiarezza in materia, è stata la stessa giurisprudenza di legittimità a buttar benzina sul fuoco dell’incertezza.

Con termini tecnici, un po’ difficili da masticare per chi non ha a che fare con certi bizantinismi giuridici tutti i giorni, la Cassazione, infatti, in una famosa sentenza del 2000 ha affermato che l’art. 51-bis del “Decreto Ronchi” costituisce (costituiva) una 
“fattispecie omissiva di pericolo presunto, incentrata sull’omessa bonifica” e, per questa via, giungeva a sostenere che la precedente condotta di inquinamento veniva considerata non un elemento essenziale del reato, ma solo un presupposto del fatto: il reato, in sostanza “si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenza procedimentalizzate dell’art. 17”.
Morale? E’ possibile, seguendo questo iter logico, l'applicazione della norma anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento (d.m. n. 471/99)... 

La “scossa” è arrivata dalla giurisprudenza, che, fin dalla prima sentenza in materia dopo l’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, ha operato una sorta di cambiamento di rotta giurisprudenziale: avendo la norma la funzione di estendere la non punibilità in caso di accertata bonifica, anche ad altri ed eventuali reati ambientali, posti in essere attraverso la medesima condotta di inquinamento, la Cassazione è giunta ad affermare che situazioni di contaminazione storica (o pregressa) – che in base alla precedente sentenza potevano essere penalmente perseguite in un momento successivo e sino al presente (trattandosi di situazioni costituenti il mero presupposto del reato) – oggi, dovendosi qualificare elementi costitutivi del reato, ove verificatesi prima dell’entrata in vigore del DM 471/99, non possono più essere perseguite. 

Successive sentenze si sono inserite in questo filone interpretativo, fino ad un periodo di (inevitabile) silenzio giurisprudenziale, dovuto, quasi sicuramente, al fatto che – nelle more dell’approvazione dei primi progetti di bonifica approvati nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 ss. del T.U.A. – i giudici di merito, per dirla con le parole della Proff.ssa Leonarda Vergine,
stanno ancora provvedendo agli ulteriori accertamenti tecnici necessari per verificare sia se quanto ieri (in base al D.M. 471/99) era definibile inquinamento lo sia anche oggi, alla luce della novellata disciplina, sia lo stato del nuovo e complesso procedimento amministrativo che, secondo la nuova disciplina, porterà all’approvazione del progetto di bonifica, che deve fungere da parametro di giudizio per l’accertamento della condizione di punibilità, e che costituisce l’antecedente necessario dell’intervento di bonifica.
(continua)

Foto: “The world in a hand - Il mondo in una mano – 9” originally uploaded by Andrea B Italia


Orienteering interpretativo: la ricerca della soluzione plausibile (o più comoda?)

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Nel post “Interpretazione del diritto: come districarsi fra leggi e sentenze mettevo in guardia il lettore sulle enormi difficoltà di destreggiarsi nei meandri del diritto ambientale, dovute, in gran parte alla mancanza di normative integrate, chiare, autorevoli, figlie del clima di perenne emergenza, che conduce il nostro legislatore a rincorrere quasi sempre l’ultima improrogabile necessità di “mettere ordine” al caos da lui stesso generato.
Ordine che, se sarà, in mancanza di programmazione, coerenza e lungimiranza, sarà comunque temporaneo

Di recente, un altro esempio di “fretta legislativa” – come dimostrano le modalità con le quali si è provveduto alla sua "approvazione" – è quello che ha visto l’approvazione della legge sulla privatizzazione dell’acqua, spacciata come panacea dei mali della gestione della risorsa idrica.
Su questo tema così delicato ed importante avrò modo di tornare nei prossimi giorni.

Oggi volevo cominciare a parlarvi di un altro esempio del confuso “sistema” di legiferare.
Il “settore”, questa volta, è quello relativo alle bonifiche dei siti contaminati: il tema specifico, quello dell’omessa bonifica.
Chi viene punito, se viene punito, e per cosa? Per l’inquinamento causato, o per non aver proceduto alla bonifica?
Che cos’è l’omessa bonifica? 
Qual è la “portata temporale” delle norme sulla bonifica?
Ho cercato di dare una risposta a questi interrogativi in un articolo pubblicato sul n. 10 della rivista Ambiente & Sviluppo, edita da IPSOA.
Di seguito, riporto alcuni stralci.
Ma procediamo con ordine.

Come sapete, quello che per comodità espositiva viene (pomposamente) chiamato Testo Unico Ambientale, in materia di omessa bonifica, pur avendo apportato all’art. 51-bis del “decreto Ronchi” modifiche tutt’altro che formali, ha mantenuto la criticata formulazione iniziale, in base alla quale “chiunque cagiona l’inquinamento […] è punito […] se non provvede alla bonifica”.
Cosa ha voluto (e cosa vuole) dire, il legislatore, con questa formula (non magica….)?
In sostanza: è punito:
a) l’inquinamento, a condizione che non si sia provveduto alla bonifica o, invece,
b) l’omessa bonifica?
Non si tratta di una domanda oziosa, da “parrucconi” del diritto, che non sapendo bene cosa fare si riuniscono in conciliaboli oscuri per parlare in modo criptico di problemi di cui non importa nessuno.

Le conseguenze di tale mancanza di certezze giuridiche non sono di poco conto dal punto di vista pratico:
a) nel primo caso, infatti l’illecito non si perfeziona fintanto che non si verifica l’omessa bonifica;
b) nel secondo, invece, il reato si è già perfezionato, e viene escluso solo l’assoggettamento a pena, ma non anche l’applicazione di misure di sicurezza, come la confisca dell’area inquinata.
Ma non è finita qua: optare per una soluzione interpretativa o l’altra ha delle precise “influenze” anche sull’efficacia della funzione premiale connessa alla bonifica – stimolo (nel primo caso) o impedimento (nel secondo) – e sull’estensione (o meno) della responsabilità penale ai concorrenti estranei alla riparazione.
Dulcis in fundo: l’art. 257 del D.Lgs. n 152/06 ha previsto che l’osservanza dei progetti approvati (vale a dire: la bonifica) costituisce una condizione di non punibilità….
In pratica: un modo “forbito” e subdolo di condonare anche l’inquinamento...
Molti commentatori, infatti, hanno messo in evidenza il reale, sotteso interesse del Governo in materia sanzionatoria: 
“prevedere un evidente condono permanente che elimina alla radice ogni deterrenza della sanzione penale e costituisce oggettivamente un incentivo all’inquinamento”...


Foto: “Topografia..” originally uploaded by paolopenna




La (dis)connessione di tutte le cose

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Dunque, eccomi qua.
Sono ritornato da un paio di giorni dal viaggio di nozze, con tanto di appendice lavorativa, e già mi ritrovo sommerso da una marea di e-mails, non solo di amici che chiedono dettagliati resoconti delle due settimane in terra lusitana…

Gli argomenti più gettonati nelle richieste di pareri ambientali, manco a farlo apposta, sono quelli relativi alla gestione dei rifiuti e alla qualifica di sottoprodotto, da una parte, e quelli concernenti la delicata questione della burocrazia che ruota attorno alle fonti di energia rinnovabile (in particolare, fotovoltaico, eolico e mini-eolico).

Parecchi visitatori-utenti di Natura Giuridica, inoltre, mi hanno chiesto, a vario titolo, di entrare a fare parte della squadra: risponderò a tutti, sistemate le urgenze.

Nel frattempo, leggetevi ciò che ho scritto sul guest posting, un sistema che consente il verificarsi di quella situazione che gli americani sintetizzano con la formula “Win Win Win”: uno strumento vincente non solo per chi scrive il post (che, in questo modo, ha l’opportunità di farsi conoscere, pubblicando su una piattaforma che nel corso degli anni ha acquisito progressivamente maggiore autorevolezza nel settore ambientale), ma anche per il blog che lo ospita (che è in grado di offrire agli utenti un servizio qualitativamente e quantitativamente sempre migliore e più completo) e per il lettore, più e meglio informato.

Molte sono le considerazioni fatte durante questo viaggio, come sempre accade quando ci si confronta con culture diverse: considerazioni di ordine sociale, economico, culturale, ambientale, che hanno condito, a volte, i lunghi spostamenti in automobile, o le chiacchierate fatte con gli amici portoghesi (e anche un gruppetto di romani…) incontrati lungo il nostro cammino.

Ovviamente non è questa la sede per riportare analisi di questo tipo, ma ci sono due aspetti, entrambi collegati alla mia professione di consulente ambientale 2.0, che mi hanno fatto riflettere, e continuano a farmi riflettere, ora che mi trovo a ri-confrontarmi (dopo due settimane di volontario, e salutare, esilio dalle urla e dalla volgarità che trionfano nella nostra televisione, così diversa da quella portoghese, che all’“ora dei pacchi” manda in onda servizi decisamente interessanti e tutt’altro che “parrucconi” sulle più importanti questioni sociali europee) con l’italico, compiaciuto “immobilismo tuttofare”: una frenetica ricerca di presunte innovazioni in campo politico-economico-sociale (gira e rigira, sempre quelle, condite con salse sempre più insipide), che come unico risultato hanno quello di condurci…nel posto in cui già siamo.
Quando va bene.

Siamo un paese – ne ero già consapevole, ma il viaggio, e il contatto con culture diverse ha amplificato questa sensazione – che con “un non so che” di autoreferenziale, e uno schizzinoso senso di superiorità, distoglie lo sguardo dalla realtà che incombe, nell’assurda convinzione che sia sufficiente non vedere le cose, per “far sì” che non esistano…
Ingannando il tempo con l'esasperata ricerca di "iniziative" incredibilmente becere...

Leggetevi, a proposito “La connessione di tutte le cose”, un ottimo romanzo che – al di là del pretesto scelto: un viaggio nel tempo – racconta di come certe ottusità mentali (nel caso, asburgiche) abbiano condotto un impero all’inesorabile disfacimento, mentre nei salotti della Vienna perbene e perbenista dell’epocna si cinguettava – sorseggiando un caffè con panna – di walzer e delle nuove e “confortanti” idee figlie dell’antisemitismo nascente.
Figuriamoci cosa può attendere un Paese come il nostro, che invece di affrontare di petto il futuro, si intorta sulle solite questioni “ad berlusconem”: tempestiva, a proposito, la trovata sul processo breve, spacciato come panacea delle lentezze della nostra (in)giustizia…

Accennavo a due aspetti, collegati alla mia professione di consulente ambientale 2.0: l’importanza strategica dell’eolico (e del mini-eolico), e l’utilizzo di internet, che fanno del Portogallo – dove il ricordo, e gli strascichi, della dittatura, non si sono ancora del tutto cicatrizzati – un paese all’avanguardia, sotto questi punti di vista.

Di energia eolica si parla in tutte le riviste e su tutti i quotidiani, con parole diverse a seconda dei diversi “bacini di utenza”: si passa dall’educazione energetica e ambientale alla descrizione del funzionamento e dei vantaggi dell’energia così prodotta, per arrivare a vere e proprie disquisizioni tecnico-scientifico-giuridiche sulle modalità di insediamenti dei parchi eolici (191 in tutto, per il momento, con un forte trend di crescita previsto per il prossimo triennio). Tutti inseriti armoniosamente nel paesaggio.
Ma, soprattutto, di energia eolica usufruisce l’intero Portogallo, con una quota che - rispetto al totale di energia elettrica consumata – è del tutto ragguardevole…

Un po’ come da noi, dove – fra isteriche contrapposizioni ideologiche (a volte solo di facciata: il solito gioco delle parti…), e magniloquenti e pompose disquisizioni architettoniche-paesaggistiche, in cui si lamenta, a volte anche con espressioni colorite (usate per il solito semplice gusto della provocazione a tutti i costi, fine a se stessa), l’insopportabile scempio che la pale eoliche portano con sé (tralasciando, però, oculatamente di parlare di altri, e molto più reali, scempi paesaggistici…) – si guarda con orgoglio al passato, e lo si mette davanti a noi….e via con il nucleare!

Per ciò che concerne internet, invece, bisogna sottolineare che ovunque, in Portogallo, nella grande metropoli, come nel paesino sperduto nell’Alentejo, il Comune, oltre a dotare di Wi-fi gratuito molte zone sottoposte alla sua amministrazione, ospita, in una sala dedicata, un congruo numero di postazioni internet, che consente a chiunque, a spese dell’amministrazione, di navigare nella rete.
Che rappresenta sempre più il futuro non solo dell’informazione, ma anche di molte attività professionali, tra le quali la mia di consulente ambientale.


Un po’ come da noi: mentre vi scrivo off-line, internet – che si paga profumatamente, in relazione al servizio che (non) viene offerto – sonnecchia, come al solito, beatamente, e i numerosi solleciti all’azienda fornitrice solleva, quando va bene, un sospiro di rassegnata inevitabilità.
Sono già pronto al fatto che, da un giorno all’altro, l’operatore, di fronte alle mie continue lamentele per i continui disservizi, mi dica che è tutta colpa dei giudici comunisti…

Nei prossimi post, oltre a riprendere a parlare di tematiche giuridico-ambientali, e a presentarvi nuovi collaboratori, vi voglio parlare di “business blog”…




Vivrò e darò la vita per questo amore

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Primavera non bussa
Lei entra sicura
come il fumo Lei penetra in ogni fessura
Ha le labbra di carne, i capelli di grano
che paura e che voglia che ti prenda per mano
che paura e che voglia che ti porti lontano….

E se non conoscete Faber De André mi dispiace, seriamente, per voi..

Io mi assento per qualche settimana…sabato 31 ottobre 2009 mi sposo con la mia Naide.

Incombono gli ultimi preparativi, e di cose bisogna farne ancora tante, nonostante l’insostituibile aiuto della mia sorellina (rectius: l’aiuto della mia insostituibile sorellina) – alle prese con un certosino lavoro sartoriale – e della mia mamma, che “dirige il traffico” con un piglio e, date le circostanze, una forza che non si possono spiegare.
Né qui, né altrove.

Aumenta un po’ l’emozione per il grande giorno che, per noi, viste le circostanze, ha un significato ancora più pregnante...

Aumenta lentamente la gioia del momento, da condividere con le persone più care, accompagnata, però, dal sordo dolore di sottofondo per quelli che non potranno esserci, a festeggiare con noi: il mio babbo, che ora vola nel vento, dopo una lunga lotta nella quale il suo immenso coraggio e amore non sono serviti per farcela...ora “polvere innamorata” (come direbbe Francisco de Quevedo, “serán ceniza, mas tendrá sentido; polvo serán, mas polvo enamorado”) dispersa sulla Bisalta – la montagna che compare nell’immagine in testa al blog – da dove è iniziato il suo nuovo viaggio…

Ma anche Frubi e la mia piccola Sophie, due splendide canette che, in questi anni di avventure insieme, ci hanno regalato tanti attimi di gioia, e insegnato tanto amore…

Il resto lo tengo per me

Per essere certa che nessuno
ti seguisse
ho cancellato coi capelli le tue tracce.
Tramonto sull'isola del nostro letto.
La notte s'è distesa,
divorando echi.
E noi arenati in un groviglio
di bagliori tremanti,
candele sussurranti
alle nostre schiene,
relitti sulla sabbia.
I tuoi occhi su di me, intimoriti
da promesse che potrei mantenere.
Il rammarico
per le verità mormorate,
e le bugie taciute.
In quale abisso, in quale abisso
sprofondo per combattere il passato,
per te.
Ma ora sappiamo che le pene
sono semi d'amore.


Sappiamo
che vivrò e darò la vita
per questo amore.



Critica della ragion pura

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Le domande che sempre più di frequente molti lettori di Natura Giuridica mi pongono riguardano le fonti di energia rinnovabile, che rappresentano il futuro energetico per il nostro pianeta.
Tutti i quesiti, immancabilmente, ruotano attorno alle problematiche pratiche ed interpretative dovute alla difficile comprensione-applicazione delle innumerevoli e contraddittorie normative nel settore.

La parte del leone la fanno l’eolico (e, di recente, anche il minieolico, su cui tornerò presto con approfondimenti, sia sul sito che sul blog, dato l’enorme potenziale che questo tipo di fonte rinnovabile ha) e il fotovoltaico: due fonti di energia rinnovabile che, inspiegabilmente, nel nostro Paese, trovano tanti ostacoli, burocratici, politici e sociali…che si spingono oltre il dovuto, e necessario, contemperamento di altri interessi, oltre a quello strettamente energetico….

Dico questo con un realistico rammarico, nonostante qualche personaggio, poco incline al dialogo (figuriamoci alle critiche costruttive) potrebbe tacciarmi di essere anti-italiano…



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Orario di chiusura al pubblico ed inquinamento acustico: quando scatta la responsabilità della P.A.?

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La sentenza che vi segnalo oggi, pubblicata sul sito di Natura Giuridica riguarda una fattispecie comune a molte realtà italiane: il rumore notturno proveniente da attività come pub e bar, che rende a volte intollerabile la vita di coloro che risiedono nelle immediate vicinanze.

Nel caso di specie, in seguito ad accertamenti effettuati dall’ARPAM – che evidenziavano il superamento dei livelli di inquinamento acustico previsti dalla normativa vigente – il Sindaco di un Comune marchigiano ordinava la limitazione dell’orario di chiusura di un bar alle ore 22.00…

Nel giudizio amministrativo che ne è seguito, il TAR di Ancona (sentenza n. 143 del 2009), analizzando le questioni relative alla disciplina dettata in materia di inquinamento acustico (più nello specifico: il criterio del valore differenziale), al potere di ordinanza del Sindaco, alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente e al risarcimento, ha affermato che la responsabilità patrimoniale della pubblica Amministrazione conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

Detto in parole povere: l'imputazione non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell’illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la predetta adozione (e la successiva esecuzione dell’atto impugnato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi.

Il giudice amministrativo – in sede di accertamento della responsabilità della pubblica Amministrazione per danno a privati – può affermare la responsabilità solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato.

La dovrà, invece, negare quando si è in presenza di un errore scusabile.

In definitiva, l’interessato, oltre a dare prova dell’entità del pregiudizio che assume di avere subito, deve dimostrare anche la sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa della P.A.) ed il relativo nesso di causalità...

Foto: “Pub gone to the dogs” originally uploaded by Michael_Gant



Cogenerazione fra vincoli paesaggistici e valutazione d’impatto ambientale

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La lunga e complessa vicenda relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio combustibile, da costruirsi nel comune di Rovigo – analizzata nella sentenza del TAR Venezia n. 1539/09 – riguarda argomenti di attualità, che investono problematiche connesse al tema del diritto ambientale e del diritto dell’energia.

Il ricorso oggetto della pronuncia del TAR veneto prende le mosse dall’impugnazione, da parte del Comune di Rovigo, di una serie di deliberazioni della regione Veneto, con la quale si autorizzava una società alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione.

Quando occorre la sottoposizione di un progetto a valutazione d’impatto ambientale?


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Telefonia mobile fra localizzazione e pianificazione

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Qualche giorno fa, parlando di una sentenza del TAR Umbria (n. 71/09), sottolineavo che i non addetti ai lavori, nel leggere alcune sentenze in materia ambientale, spesso si mettono le mani nei capelli, increduli nel leggere ponderosi trattatelli filosofici “in materia di diritto urbanistico ed ambientale: una materia complessa, a volte resa ancora più ostica dall’uso di un italiano criptico, non facilmente addomesticabile da parte di chi per mestiere non è un consulente ambientale”.

In quella sede la mia attenzione era rivolta ad una fattispecie relativa alla realizzazione di un parco eolico in zona agricola.

Oggi vi propongo una sentenza in materia di inquinamento elettromagnetico: più precisamente, una sentenza (TAR Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 105/09) che riguarda la richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile.



Una sentenza il cui dispositivo può apparire ostico per chi non mastica quotidianamente il diritto ambientale…

Veniamo ai fatti.



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Diritto all’informazione ambientale

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Con la sentenza n. 1062/09, il TAR di Napoli ha sottolineato un principio importante in materia di accesso agli atti in campo ambientale: l’art. 3 D.Lgs n. 195/05 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella legge sul procedimento amministrativo, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.






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Accanimento interpretativo

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Chi opera nel settore delle bonifiche dei siti contaminati conosce molto bene le problematiche connesse alla gestione delle acque di falda, emunte durante le operazioni di bonifica.

Considerarle alla stregua di rifiuti o di acque di scarico ha la sua bella differenza, in termini di gestione, di costi e di risvolti ambientali.


Spesso la giurisprudenza – che interpreta e attualizza le norme di diritto, (sovente?) scritte in fretta da politici non del tutto addentro alla materia – affrontando questa difficile tematica ha affermato che l’art. 243 del cosiddetto Testo Unico Ambientale, nell’introdurre una normativa nuova rispetto al passato, ha individuato una disciplina speciale per la acque di falda, emunte durante operazioni di bonifica, rispetto a quella dettata per le acque di scarico: disciplina dalla quale, in ogni caso, si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.


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Klimaenergy 2009: progetti di sostenibilità

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I successivi interventi, sui quali mi soffermo velocemente, hanno parlato:

1) del progetto Masdar, che in arabo significa sorgente: una città costruita ex novo nel deserto della penisola arabica, nato dall’esigenza di fare in modo che Abu Dhabi, quando finirà – perché finirà presto – l’era del petrolio, possa rimanere fra i più importanti produttori di energia a livello mondiale;

2) del rapporto sui comuni rinnovabili nel 2009, il cui obiettivo consiste nel verificare, ed analizzare, cosa sta succedendo: quali sono gli effettivi indirizzi della politica energetica nel nostro Paese? Ci sono stati dei miglioramenti? C’è stato qualche risultato concreto?
Individuando i punti deboli (e ce ne sono parecchi, anche se occorre sottolineare le realtà da emulare: Dobbiaco, Campo Tures, Prato allo Stelvio, Brunico, Vipiteno, tutti in Trentino Alto Adige…), è possibile porsi obiettivi realizzabili e credibile per il futuro;
3) degli aspetti tecnici e gestionali dell’impianto di teleriscaldamento a biomassa di Prato allo Stelvio, un Comune di 3300 abitanti, di cui 1055 soci del consorzio, fra i quali viene “distribuito” 91% dell’energia prodotta;

4) dei tre anni di esperienza di esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica dai rifiuti organici urbani;

5) del funzionamento di un impianto di biogas ideato per rendere efficienti le prestazioni energetiche di impianti di piccola taglia (di solito meno performanti di quelli di grandi dimensioni ed automatizzati, e tuttavia inadatti per essere utilizzati in piccoli contesti), e aumentare la loro durata utile;

6) dei motivi per i quali la gassificazione delle biomasse è utile, nonostante la perdita di circa il 30% della potenza energetica in ingresso: facilità di trasporto e di distribuzione, sostanzialmente;

7) del funzionamento del motore Stirling per la gassificazione del cippato e la cogenerazione;

8) delle esperienze nell’ambito del raffrescamento termico nell’industria e nel terziario: una tecnologia molto più performante nella produzione di raffreddamento rispetto ai classici sistemi che utilizzano la compressione;

9) delle prospettive del solare termico in Italia, un settore in crescita, che per espandersi ulteriormente ha bisogno di incentivi, della garanzia di una quota minima di solare termico negli edifici, della semplificazione delle procedure amministrative, di qualità (non solo del prodotto finale ma anche degli installatori) del miglioramento della comunicazione sulle potenzialità della tecnologia e, infine, e soprattutto, di ricerca;

10) di calore di processo da solare termico: il 30 % del totale dell’energia prodotta è consumata dal settore industriale; di questo 30%, il 70 % è consumo di calore, non di elettricità. Il calore inferiore ai 100 gradi è di gran lunga quello preponderante (circa il 60%): il solare termico, in questo scenario, può contribuire sensibilmente alla produzione di tale tipologia di calore per usi industriali;

11) delle esperienze “rinnovabili” di COOP, A22 e Geovest.

In definitiva, un convegno che ha (di)mostrato che "si può fare" una politica energetica sostenibile, credibile, autorevole.

Basta veramente poco: un po' di lungimiranza, di costanza, di applicazione, di coerenza.
Valori forse non così appetibili, nel nostro mondo usa e getta, del "tutto subito", dominato da un manicheismo strisciante, da un fiume di parole "celebrative del nulla", da sterili quanto dannose contrapposizioni (pseudo)ideologiche...e da un ambientalismo bigotto, asservito a quel potere o a quel colore...

Di sicuro, gli unici a essere in grado "di consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità"...

Foto: “Bozen - Bolzano (Südtirol)” originally uploaded by designladen.com



Amministrazioni sostenibili: la strategia concreta di Campo Tures

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L’importanza del coinvolgimento e della successiva partecipazione dei cittadini ai progetti di sostenibilità ambientale è stata sottolineata anche dal Sindaco di Campo Tures, che ha messo in evidenza il ruolo di "evangelist"che i cittadini possono svolgere nella diffusione della cultura della sostenibilità, se si creano le opportune sinergie e si alimenta l’entusiasmo partecipativo.



Il progetto dell’amministrazione comunale di Campo Tures è ambizioso: diventare un Comune libero da emissioni di CO2.
Per questo motivo, come si è visto per il caso di Wildpoldsried,


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Progetti energetici per enti pubblici e comuni: concretezza, condivisione, coerenza energetica

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Nella sua introduzione, il rappresentante dell’Ecoistituto di Bolzano (Dietmar Überbacher, Ökoinstitut Südtirol, Alto Adige, Bolzano), moderatore della sessione mattutina, ha sottolineato l’importanza di cambiare la politica energetica (anche) nel nostro Paese, ponendo l’accento, in particolar modo, sulle problematiche connesse al prossimo, inevitabile e progressivo esaurimento delle fonti fossili, sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento, sulle politiche agricolo-alimentari e sulle non irrilevanti conseguenze sociologiche.

Al di là delle diverse stime sulla durata massima della dipendenza dai combustibili fossili (c’è chi parla di 40 anni, chi si spinge fino a 70) e delle disquisizioni sull’avvenuto – o meno – raggiungimento del picco della produzione di petrolio in alcuni Paesi, la questione di fondo non cambia: occorre cambiare rotta, e liberarsi progressivamente dalla dipendenza energetica dalle fonti non rinnovabili, non più sostenibile, in un quadro politico-economico-sociale mondiale che vede cresce esponenzialmente la domanda di energia.


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Klimaenergy 2009 - Energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici

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Sabato sera sono tornato da Klimaenergy 2009 (24-26 settembre 2009), con parecchie ore di treno sulle spalle (mille volti sconosciuti che si dissolvevano , sovrapponendosi l'uno nell’altro), un turbinio di parole tedesche nella testa, un vago sapore di crauti e birra sulle labbra, una buona dose d’ottimismo e, soprattutto, con un buon bagaglio di esperienza in più…

Alla fiera di Bolzano (ehm: Messebozen!) si sono tenuti, infatti, nell’arco di giornate, ben sei convegni relative al sistema delle fonti di energia rinnovabili a 360 gradi. La maggior parte di questi si sono tenuti in tedesco, con un impeccabile servizio di traduzione simultanea di supporto.

Per quanto concerne il primo modulo, relativo al sistema di finanziamento per gli interventi di efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili, vi invito a leggere i post che ho pubblicato su Natura Giuridica in occasione di Energethica:

Io ho seguito personalmente i convegni del 25 e del 26 di settembre, che hanno riguardato


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Energia eolica e pianificazione urbanistica

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Negli ultimi mesi molti visitatori di Natura Giuridica mi hanno posto numerosi quesiti in materia di energie rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico e all’energia eolica.



Sono molteplici, infatti, le problematiche connesse alla realizzazione, nel nostro Paese, di una politica energetica sostenibile (ed autorevole, azzarderei a dire): molti i colpevoli, ma il principale indiziato rimane il nostro legislatore.


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Interpretazione del diritto: come districarsi fra leggi e sentenze

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Leggere le sentenze e, a volte, commentarle sulle riviste scientifiche specializzate nel settore ambientale, consente di entrare nei meandri del diritto vivente, uscendo, in questo modo, dalla “polverosità” delle Gazzette Ufficiali e dalla pedanteria dell’interminabile burocrazia italica…

Aiuta, in sostanza, a capire meglio i meccanismi pratici della macchina legislativa, ed è di estremo aiuto nel difficile lavoro di redazioni di dettagliati pareri di fattibilità ambientale.

Leggere certe sentenze che trattano di ambiente, però, vi assicuro, è un’impresa…poco sostenibile anche per chi, come me, è allenato a farlo…


Lunga e diritta corre la strada dell’interpretazione del diritto, soprattutto a causa della mancanza di normative integrate, chiare, autorevoli.

Ne costituisce un esempio la sentenza che vi propongo oggi (TAR Umbria, n. 71/2009) che riguarda un tema di estrema attualità, e di rilevante importanza: la costruzione di un parco eolico in zona agricola, la procedura di VIA regionale, la compatibilità urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tema che viene affrontato in modo complesso: vediamo come.

In estrema sintesi, il TAR umbro afferma che gli impianti eolici possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole.
A priori, infatti, questi non risultano vincoli tali da precludere l’installazione.

In ogni caso, comunque, la compatibilità dell’installazione degli impianti eolici con la tutela dei valori ambientali e culturali del territorio deve essere valutata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.
Fin qui, nessun problema…

Il Giudice amministrativo umbro prosegue, però, affermando che:
la dichiarazione di compatibilità urbanistica – al pari di un certificato di destinazione urbanistica – non fa che dichiarare, a seguito di mera ricognizione, e con riferimento ad una determinata area, le prescrizioni di carattere oggettivo e vincolato che costituiscono il tipico contenuto della pianificazione urbanistica comunale.
A seguito delle previsioni dettate da ogni singolo Comune nei propri strumenti urbanistici generali, possono residuare, in sede applicativa, limitati margini di apprezzamento tecnico (ad es: nell’individuazione dell’esatta perimetrazione del sito; in presenza di un complesso di norme tecniche di attuazione suscettibili di diverse interpretazioni)
In ogni caso, non si tratterà mai di effettuare una valutazione tecnico discrezionale alla luce di parametri generali ed opinabili, quali quelli che presiedono alle valutazioni di compatibilità paesaggistica ed ambientale.
La discrezionalità, infatti, viene esercitata a monte, in sede di pianificazione, attraverso la classificazione omogenea delle zone e la individuazione della disciplina di trasformazione e destinazione d’uso coerente con ogni tipologia.
Nel caso di specie, conclude il Collegio, “i vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli meramente urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel Piano regolatore generale, ma mantengono la loro natura di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a termine, in quanto discendenti non da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare.
I vincoli urbanistici in senso proprio, invece – ancorché possano essere ispirati da analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente – non si sottraggono, se preordinati all’espropriazione o se rivestono carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra temporaneità ed indennizzabilità)”.

La lunga sentenza prosegue analizzando i rapporti fra la valutazione d’impatto ambientale, la valutazione di compatibilità ambientale e quella di compatibilità paesaggistica: potete leggere gratuitamente le massime collegandovi al sito web di Natura Giuridica, effettuando la registrazione on-line e cercando la sentenza con l'aiuto del motore di ricerca del sito.

I non addetti ai lavori, immagino, a questo punto si metteranno le mani nei capelli, increduli nel leggere questo breve ma poderoso trattatello filosofico in materia di diritto urbanistico ed ambientale: una materia complessa, a volte resa ancora più ostica dall’uso di un italiano criptico, non facilmente addomesticabile da parte di chi per mestiere non è un consulente ambientale.

Non spaventatevi, perché, con l’evolversi della consapevolezza della necessità di un diritto ambientale “moderno” (anche se, finora, a tale consapevolezza non sono seguiti apprezzabili risultati normativi…), si è andata facendo strada una nuova figura professionale, quella del giurista ambientale, che, al di là dei tecnicismi giuridici e dei virtuosismi linguistici, è in grado di dipanare l’intricata accozzaglia normativa ambientale, di guidare i soggetti che operano nel settore ambientale nei meandri della burocrazia, e di contribuire – attraverso lo studio analitico del caso concreto – alla soluzione positiva del caso concreto.

Se avete problemi interpretativi, burocratici, amministrativi e pratici in materia di fonti rinnovabili di energia (e, in generale, su ogni aspetto del diritto ambientale e dell’energia), contattatemi al seguente indirizzo di posta elettronica, ponendomi il vostro quesito, e richiedendo un preventivo gratuito.

Foto: "Goes to nowhere, comes from nowhere" originally uploaded by blu_aqua


Compost, gestione dei rifiuti e bonifica

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Con due recenti la Cassazione (sentenza n. 10709/09) e un giudice amministrativo (TAR Marche, sentenza n. 146/09) sono tornati a parlare del compost.


Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affrontato le tematiche inerenti la gestione dei rifiuti  (sequestro preventivo; gestione dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio; compost di qualità; presenza di sostanze pericolose), affermando che se nella produzione del compost di qualità
  • viene superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio, ovvero
  • siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua,
si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art. 181 e seguenti del decreto 152/2006.
Qual è la conseguenza?
Semplice: la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso decreto.
Vanificate, dunque, le “aspettative” del ricorrente, secondo il quale la normativa in materia di gestione dei rifiuti non va applicata, tout court, al compost, il quale, sebbene proveniente da rifiuti, non può essere considerato tale, in quanto suscettibile d'impiego produttivo…
Nella sentenza n. 146/09, invece, il TAR Marche ha affrontato il tema del compost dal punto di vista della normativa sullo smaltimento in discarica e sulla bonifica dei siti contaminati.
Sotto la vigenza del Decreto Ronchi (e del DM 5 febbraio 1998), in materia di compostaggio, afferma il TAR Marche, deve essere esclusa “l’applicazione analogica del limite per il cromo tetravalente di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale 27.4.1984, in ragione della mancata previsione di alcun limite per il cromo totale nel D.M. 27.3.1998, attuativo della legge n.748/1984”.

Foto: “Compost” originally uploaded by shadamai


Intelligenza ambientale: meglio guadagnare che perdere!

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di Naide Della Pelle

Dopo la pausa estiva, ricomincio a scrivere su questa rubrica segnalandovi le ricerche in materia di intelligenza ambientale (come sviluppare un istinto che ci porti a rigettare i prodotti e i comportamenti inquinanti) ad opera del gruppo di studio diretto da Elke Weber, psicologa della Columbia University, e dal collega David Krantz, fondatori del Center for research on environmental decisions.
Il loro campo di studi è pionieristico e si situa a metà fra psicologia ed economia. La Weber si ispira agli studi del Nobel Daniel Kahneman ed alle sue ricerche in materia di decisioni finanziarie, dalle quali sappiamo che le persone spesso compiono le scelte quotidiane non in base a processi decisionali guidati dalla logica del profitto, o in vista della difesa di determinati valori etici, ma agiscono sulla base di motivazioni che potremmo definire “istintive” e “frivole”.

Il meccanismo non è diverso nel caso di decisioni che hanno a che fare con la salvaguardia dell’ambiente:


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Servizio idrico integrato: quando la verifica del raggiungimento di determinati parametri?

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Nel caso di affidamento diretto del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti urbani, quando deve essere effettuata la verifica differita dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri?

La risposta la dà il TAR Bologna (sentenza n. 543/09) che, nell’affrontare un ricorso presentato da una amministrazione comunale per l’annullamento di una delibera dell'Assemblea consorziale di un’Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Modena (contenente il rigetto della richiesta di affidamento “in house” del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) ha stabilito che le direttive della regione Emilia Romagna subordinano l’affidamento diretto di entrambi i servizi (idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani) alla positiva valutazione del piano industriale, e dispongono che sia la convenzione di affidamento a prevedere la verifica, entro il primo anno di gestione, dell’effettivo raggiungimento di determinati valori e parametri: tale verifica differita, tuttavia, presuppone, per l’appunto, che il piano industriale abbia conseguito la valutazione positiva da parte dell’Agenzia d’ambito e quest’ultima abbia sottoscritto la convenzione di affidamento.

Nella specie, sottolinea il Collegio, tutto ciò non si è verificato: in ogni caso, l’inequivocità del quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli” del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n. 25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU.

Foto: “Pont du Gard” originally uloaded by Serguei.b



Natura Giuridica si arricchisce: il Guest posting e nuovi servizi

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Come ho preannunciato nell’ultimo editoriale sul sito di NG, Natura Giuridica allarga la cerchia dei suoi collaboratori: da oggi, infatti, verranno pubblicati sul sito e sul blog alcuni interventi di un giovane avvocato abruzzese, neo specializzato in diritto all’ambiente, Chiara Maiorano.

Con il suo primo contributo (Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti) la nuova collaboratrice di Natura Giuridica comincia a farci conoscere meglio il testo della Convenzione (nata per contribuire in modo più incisivo al contrasto del fenomeno del traffico illecito di rifiuti), partendo dai cenni storici per arrivare al Piano d'azione (controllo movimenti e gestione razionale), delineando gli obiettivi, l'ambito di applicazione, la struttura della Convenzione e gli obblighi delle parti.

Natura Giuridica, anche in seguito alle numerose richieste che le sono pervenute dalla rete, è disponibile ad ospitare, sia sul blog che sul sito, articoli di chi si vuole cimentare in questa difficile, ma gratificante avventura professionale.

In particolare, sul sito www.naturagiuridica.com possono essere ospitati, previa approvazione, contributi scientifici di professionisti del settore (non solamente giuristi, ma anche ingegneri, biologi, chimici, architetti, …).
Natura Giuridica, inoltre, sulla spinta di quanto ferve in rete, valuta ipotesi di collaborazioni e sinergie, al fine di creare un network ambientale a 360 gradi.

Nel blog, invece, Natura Giuridica offre la possibilità di ospitare i c.d. “Guest post” su tematiche ambientali: il “guest posting” consente il verificarsi di quella situazione che gli americani sintetizzano con la formula: Win Win Win
Di risultare, in sostanza, uno strumento vincente:
* non solo per chi scrive il post (che, in questo modo, ha l’opportunità di farsi conoscere, pubblicando su una piattaforma che nel corso dei mesi ha acquisito progressivamente maggiore autorevolezza nel settore ambientale, anche grazie alla lunga e proficua esperienza in uno degli studi italiani più blasonati nel settore ambientale),
* ma anche per il blog che lo ospita (che è in grado di offrire agli utenti un servizio qualitativamente e quantitativamente sempre migliore e più completo) e, in ultima analisi,
* anche per il lettore, più e meglio informato.

Tutti i contributi inviati a Natura Giuridica saranno vagliati con attenzione, e dovranno essere scritti con un stile semplice e chiaro, avere un contenuto di qualità e originale, essere attinenti con le tematiche ambientali, oggetto delle tematiche dell’EcoBlogico di InFormazione, comunicazione e diritto ambientale e del sito di consulenza in materia di diritto dell’ambiente.
Nel caso di contributi scientifici, saranno inoltre particolarmente graditi i riferimenti bibliografici.

Per Natura Giuridica, dopo la pausa estiva, comincia una nuova stagione, ed il modo migliore per iniziare è RINGRAZIARE di cuore tutti quelli che, e sono tanti, hanno contattato N.G. e continuano a farlo, con frequenza sempre più incalzante, sia via e-mail che per telefono, per richiedere pareri e consulenze in materia di diritto ambientale, e propormi interessanti collaborazioni.

La scelta di integrare sito e blog è la prima in questo settore, e i risultati sin qui ottenuti e le prospettive future dimostrano che, grazie alla rete, è possibile concepire un network ambientale in grado di InFormare, da un lato, e di offrire un servizio professionale di consulenza in tutti i settori del diritto ambientale.

Oltre al Guest posting, Natura Giuridica annuncia che, a breve, sul sito di consulenza ambientale arriveranno due nuovi ed utili servizi, funzionali alle diverse esigenze dell’utente-cliente, e nati in seguito alle numerose richieste in tal senso pervenute da parte dei lettori: il servizio pareri legali ambientali e servizio premium.

Nei prossimi post approfondiremo questa tematica, per scoprire le soluzioni più adatte al tuo business ambientale, alle esigenze della tua azienda, alla gestione dell’ambiente da parte delle pubbliche amministrazioni,ai bisogni dei singoli cittadini o di associazioni,….

Foto: “Acquarello” originally uploaded by Könrad



Tassa rifiuti a spanne…

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Nel post dello scorso 29 luglio 2009, Chi inquina paga (e i cocci sono suoi) vi parlavo delle conclusioni dell’Avv. Generale della Corte di Giustizia nella causa C-254/08, relativa alla gestione dei rifiuti e, in particolare, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: l’Avv. Generale Kokott, in sintesi, sosteneva che “non si può esigere un’esatta liquidazione dei costi, ma occorre fare riferimento all’appartenenza ad un gruppo responsabile nel suo complesso per l’inquinamento ambientale, espressione della responsabilità di gruppo”.


Sulla scia di queste conclusioni, la Corte di Giustizia ha affermato/confermato che la normativa comunitaria (art. 15 lett. a), della direttiva 2006/12/CE) “non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito”.

Al giudice a quo spetta accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non comporti che taluni «detentori» (nel caso di specie: aziende alberghiere) non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

Una sentenza che fa discutere, su cui Natura Giuridica tornerà a breve con gli approfondimenti del caso: certo che basarsi su una responsabilità di gruppo per giustificare una “tassa a spanne” rischia di vanificare proprio quel principio (“chi inquina paga”) che addossa al responsabile dell’inquinamento l’esclusiva responsabilità dei costi per la sua “gestione”.

Per un approfondimento sulla “questione tariffa”, con particolare riguardo alla giurisdizione in materia, leggi anche:

Sulla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09, v. lexambiente

Leggi il testo integrale della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-254/08

Foto: “Manteniamo le distanze” originally uploaded by crimistar / loris viviano



Sfogo di una notte di fine estate

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Non si può amare a distanza,
restando fuori della mischia,
senza sporcarsi le mani,
ma soprattutto non si può amare
senza condividere
Don Luigi Di Liegro

Non è stato facile trovare un titolo a questo post, scritto, come sfogo, una notte di fine estate, nel vortice di una delle “mille maree del bene e del male che inondano e prosciugano la terra”…

Un momento di riflessione, sullo sfondo raccapricciante del nulla che ogni giorno viene distillato da “mani sapienti”, propinato ad uso e consumo da chi si basa “sulla vostra apatia, sulla vostra voluta ignoranza”, e prepara “strategie su di essa, calcolando fino a quando possono farsa franca su di essa”.

Vi ricordate cosa diceva Robert Redford nello splendido film “Leoni per agnelli” allo studente che lo contestava e criticava la “gestione” delle scelte dei due soldati americani partiti volontari per l’Afghanistan?


E lo scoramento attonito dello stesso studente, nel suo momento di riflessione, che coincide con la fine del film, quando, di fronte al telegiornale la cui attenzione è concentrata sui pettegolezzi relativi all’ennesima capricciosa top model ripensa al discorso sull’apatia, leggendo le ovattate “segnalazioni” in sovraimpressione, che annunciavano la morte dei due soldati?

Il tutto, nella morte collettiva di chi non si accorge di tutto questo scempio: un dettaglio insignificante in un mondo che vive e si autoalimenta di nulla…

Alla domanda “di cosa ha paura”? Fabrizio De Andrè rispondeva
"Sicuramente della morte, che se mi darà il tempo di accorgermene,
mi farà provare la mia buona dose di paura...
Ma soprattutto dello scarso attaccamento alla vita che vedo in molti miei simili,
che si ammazzano per cose sicuramente più futili del valore della vita.
Io ho paura di quello che non capisco, e questo proprio non mi riesce di capirlo"
E così qui da noi, mentre impazzano i consueti tormentoni legati alla commistione vita privata-pubblica del premier (“de che?”, direbbero a Roma), che tutto hanno a che fare tranne che con le sorti e il futuro del nostro martoriato Paese; mentre il depistaggio informativo permette a chi detiene il potere di dormire sonni tranquilli; mentre il partito democratico – in perenne crisi d’identità, e in continuo disaccordo con se stesso – sembra crogiolarsi in un’agonia autoreferenziale e senza soluzione; mentre le gerarchie ecclesiastiche continuano ad entrare nel merito di qualsiasi vicenda politica-sociale-economica-culturale-sessuale, per dettare – sentendosi come Gesù nel tempio, o non potendo (più?) dare il cattivo esempio, fate vobis – le analitiche linee guida cui noi tutti dovremmo diligentemente (o ipocritamente, fate vobis) attenerci; ma, soprattutto, mentre il silenzio assordante e apatico sembra essere l’unica risposta che il cittadino medio è in grado di (non) dare, si compiono misfatti (anche) ambientali di cui però nessuno parla.
Salvo i soliti rari casi, impossibili da nascondere, e comunque comunicati in modo distratto, ovattato e così intriso di ideologia da vanificare l’intento (?) informativo.

Da nord a sud, ci sono veramente pochi angoli incontaminati, frutto di pessime gestioni clientelari dei rifiuti, di farraginose bonifiche che stentano ad iniziare (figuriamoci a proseguire…), della mancanza di depuratori, di una folle politica energetica, di obsolete ed inadeguate tecnologie ambientali, di estenuanti iter burocratici per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, di velleitari veti incrociati destinati a paludare ogni flebile tentativo di costruzione di un futuro all’insegna della sostenibilità.

Nella Puglia “all’avanguardia energetica” gli “investimenti” sugli inceneritori si accompagnano a numerosi sequestri giudiziari, a violazioni di tipo paesaggistico, alla pessima qualità degli impianti progettati, ad omissioni nella valutazione degli impatti ambientali; mentre il Salento rischia di diventare una nuova Napoli, e a Brindisi l’impianto Enel ha il primato italiano (ottavo posto a livello europeo) di emissioni di CO2. Per non parlare dell’ILVA di Taranto. O della zona ex Enichem a Manfredonia.

In Toscana sono numerosi i SIN, i siti di interesse nazionale: da Orbetello a Massa, da Livorno a Piombino, le concentrazioni di alcune sostanze pericolose sono elevate, i rischi per la salute enormi, e le attese infinite.

Ai “veleni per sempre” toscani, come sono stati definiti, fa compagnia la “valle dei tumori” di Trento, dove si favoleggia su un fantomatico recupero ambientale e la costruzione di altalene laddove ora ci sono i resti di un dinosauro residuato dal fascismo: una sorta di via Gluck al contrario, cui nessuno crede più...

Nella valle del Sacco (Lazio) la contaminazione delle acque ha raggiunto livelli “pazzeschi”, tanto da farne una delle zone più inquinate del mondo occidentale.
“Gli inquinanti, quando va bene, vengono nascosti sotto il tappeto nemmeno fossero polvere, o separati dalle zone circostanti con muri speciali, come si progettava per Portoscuso, in Sardegna”, sottolinea Emiliano Fittipaldi in un documentato articolo sull’Espresso.

Per quanto riguarda la Campania sono emblematiche le parole di Raffaele Del Giudice, che all’affermazione (detta a mo’ di giustificazione-scaricabarile): “È la progettualità che manca…” risponde “E' 'a dignità che nun tenimm”!


In Piemonte, già tormentato dalle vicende di Spinetta Marengo, dell’Acna di Cengio, di Pieve Vergonte, dell’Eternit di Casale Monferrato, tanto per citarne solo alcune, di recente il procuratore Guariniello ha aperto un’inchiesta, in seguito alla morte di 27 professori nel giro di sei anni, deceduti per mesotelioma pleurico o per asbestosi.

In Sicilia Gela è una delle aree più inquinate al mondo: il solito Emiliano Fittipaldi, citando Sciascia ci racconta del disastro sanitario ed ambientale che coinvolge la città siciliana. Con livelli di arsenico superiori di 1600 volte il tasso limite, c’è ben poco da aggiungere.
A Priolo, invece, oltre alle note vicende legate al polo petrolchimico, spuntano in rete raccapriccianti dossier: quello sul “Piatto del giorno: pesce al veleno”, di Reverse Information è solo l’ultimo in ordine cronologico.

A questo frammentario quadro – sul quale ora non mi dilungo per motivi di tempo, ma che riprenderò non appena gli impegni di lavoro me lo consentiranno – fa da contraltare una “politica che è solo far carriera”, il “perbenismo interessato” del politically correct, la “dignità fatta di vuoto” (versione pop della “rassegnazione” di Biutiful cauntri).
E “l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai con il torto”, segno dei tempi in cui l’unico modo di farsi sentire è quello di Tarzan: urlare e non ascoltare, a prescindere.

Una politica dei soliti noti che, ad esempio, trascura con non-calanche le istanze innovatrici in campo energetico, e rimane sorda a quelle giuridico-sanzionatorie, trasformando lo strumento principe nella difesa contro gli abusi ambientali in sterili grida manzoniane.

In un medley taroccato di informazioni volto a conservare lo status quo.

Schiava di questa abitudine l’’Italia è destinata a morire lentamente


Sempre per citare Faber, occorrono tante “lingue allenate a battere il tamburo”, e tante voci potenti, di quelle “adatte per il vaffanculo”.

Perchè amare: una persona, un Paese, un animale, l'ambiente, tutto, significa anche questo. Saper dire quando è ora di finirla.

Per ricominciare.