Sintesi e commento delle seconde linee di indirizzo AIA - D.Lgs n. 46/2014 sulle emissioni industriali

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Sulla rivista Ambiente & Sviluppo, edita da Ipsoa - Milano (n. 8-9/2015), è stato dato ampio spazio all'analisi della disciplina introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 46/2014 (il c.d. decreto “emissioni industriali ”) con articoli di autorevoli giuristi. In particolare, questi contributi hanno trattato dei due atti con i quali il Governo ha inteso fornire chiarimenti applicativi in relazione alla disciplina appena introdotta (1. le (allora) “prime linee” di indirizzo sulle “modalità applicative” della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, emanate dal ministero dell’ambiente a valle dei “primi approfondimenti” fino ad allora svolti dal Coordinamento istituito proprio dal decreto “emissioni industriali” per l’uniforme applicazione [dell’AIA] sul territorio nazionale , e 2. le modalità per la redazione della nuova relazione di riferimento. ).

Nell'ulteriore contributo pubblicato nella rivista nel numero di luglio si da conto degli "ulteriori sviluppi della vicenda, fornendo una comoda tavola sinottica  degli ulteriori criteri sulle modalità applicative dettati dal MATTM a distanza di pochi mesi dai primi. Lo scopo dichiarato è quello di ottenere che le norme contenute nel decreto siano applicate il più uniformemente possibile, ovviando al sempiterno problema delle norme soggette a molteplici - e spesso completamente discordanti - interpretazioni.
Tali chiarimenti nascono alla luce di quelli “forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso parerei relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l’applicazione della direttiva 2010/75/UE, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati”. Il quadro d'insieme che ne risulta può essere - pur con qualche ombra - valutato positivamente anche se nonostante le numerose (e motivate) critiche, il Governo non ha detto nulla circa i rapporti fra la relazione di riferimento e la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati: cosa (e quanto, e come) bisogna aspettare per avere delucidazioni al riguardo?
E ancora, a discapito del dichiarato obiettivo di omogeneità applicativa,  anche questa ulteriore circolare, nel fornire suggerimenti alle autorità competenti, si premura di mantenere ferma “la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro”: una porta spalancata per consentire interpretazioni volte a difendere il ricorso a modalità di gestione personalizzate, anche per esigenze ulteriori, rispetto a quelle meramente temporali e/o legate a problemi di gestione dei carichi di lavoro.