Inquinamento atmosferico ed emissioni odorigene: è possibile tener conto delle molestie olfattive in sede di autorizzazione

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Per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata: questo però non significa che, in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.
L'articolo 268, comma 1, alla lettera a), del testo unico ambientale, infatti, fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico che è definito come
"ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente", 
e alla lettera b), definisce come emissione in atmosfera 
"qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di Cov nell'ambiente". 
Pertanto anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente", ed in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico (infatti per l'articolo 296, comma 2, lettera a), del T.U.A. il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili
Nel caso all'esame (TAR di Venezia, n. 573/14) risulta che l'Amministrazione ha preso atto dei consistenti elementi offerti dal Comune, dalla scuola media, dalla cittadinanza e dalla polizia locale circa l'esistenza di numerose situazioni di disagio determinate dalle emissioni odorigene degli impianti già nella situazione preesistente, e ciò è sufficiente a dimostrarne il carattere molesto e potenzialmente pericoloso.